Esame avvocato 2013 – Soluzione traccia n. 2 parere civile

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE I CORSI PROFORM

Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a Tizio e Caia l’importo di Euro 250.000,00, per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011. 
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.
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Nel caso in esame, la questione giuridica da risolvere consiste nella definizione delle condizioni e dei limiti di opponibilità del fondo patrimoniale, costituito dai coniugi Tizio e Caia, nei confronti della Banca Alfa, la quale risulta aver precedentemente iscritto ipoteca a garanzia del mutuo erogato ai predetti coniugi per l’acquisto di un bene immobile in regime di separazione dei beni.
Il fondo patrimoniale è un istituto introdotto con la riforma del diritto della famiglia del 1975, in seguito all’abrogazione della dote e del patrimonio familiare, rivolto a creare un patrimonio destinato ad sustinenda onera matrimonii, ovvero un insieme di beni sottratto (entro certi limiti) ai normali rischi del traffico giuridico e funzionalizzato a far fronte ai “bisogni della famiglia” (art. 167, comma 1, c.c.). Poiché può avere ad oggetto uno o più beni determinati (immobili, mobili registrati e titoli di credito nominativi), il fondo patrimoniale non costituisce un regime patrimoniale esclusivo, ma deve necessariamente affiancarsi a un regime generale di comunione (legale o convenzionale) o di separazione dei beni.
Il fondo può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi o anche da un terzo; ove sia costituito da un terzo si perfeziona con l’accettazione dei coniugi, che può essere anche posteriore, purché nella forma dell’atto pubblico; un terzo può costituire il fondo anche per testamento (senza limitazioni in ordine alla forma di testamento adottata), e, in questo caso, non è richiesta l’accettazione dei coniugi (art. 167 c.c.).
La limitazione delle categorie di beni che possono essere oggetto del fondo patrimoniale è funzionale alla tutela dell’affidamento dei terzi, posto che soltanto sui beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito nominativi (che siano tali ab origine o resi nominativi, all’atto della costituzione del fondo, con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo) è possibile rendere pubblico il vincolo di destinazione impresso dalla costituzione in fondo patrimoniale.
La destinazione del fondo patrimoniale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia si realizza, da un lato, in modo diretto, attraverso l’impiego dei frutti dei beni per la realizzazione di tali bisogni (art. 168, 2° comma, c.c.), e, dall’altro, in modo indiretto, per effetto di limiti legali all’alienabilità (art. 169 c.c.) e all’espropriabilità dei beni e dei frutti (art. 170 c.c.). Infatti, l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti è esclusa per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, allorché il creditore sia consapevole di detta estraneità, e grava sui coniugi l’onere della prova che il creditore fosse consapevole dell’estraneità del suo titolo ai bisogni della famiglia nel momento in cui l’obbligazione è sorta (dovendosi, in mancanza di detta prova, far prevalere l’interesse del creditore a procedere all’esecuzione forzata). Al contrario, quindi, è ammissibile l’esecuzione sui beni del fondo per tutti i crediti sorti per soddisfare bisogni della famiglia.
L’efficacia “protettiva” del fondo patrimoniale risente dell’interpretazione del concetto di «bisogni della famiglia», essendo evidente che più lata è la definizione di tali bisogni, più ampio è l’ambito dei creditori abilitati a soddisfarsi sui beni del fondo e, quindi, più debole la funzione protettiva dell’istituto. Sul punto deve essere sottolineato che la Suprema Corte ha adottato un concetto assai lato di bisogni della famiglia, facendovi rientrare i debiti contratti al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni e della produttività del lavoro della famiglia, con esclusione soltanto delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass., 7 luglio 2009 n. 15862; Cass., 18 settembre 2001 n. 11683; Cass., 7.1.1984, n. 134).
L’art. 170 c.c. non distingue tra i crediti sorti prima o dopo la costituzione del fondo patrimoniale, sicché, in linea di principio, la costituzione del fondo patrimoniale limita l’espropriabilità dei beni oggetto del fondo anche rispetto ai crediti che – come nel caso di specie – sono stati contratti prima della costituzione del fondo (Cass. 9 aprile 1996 n. 3251). Tuttavia, creditori (anteriori e posteriori) che, per effetto del vincolo derivante dal fondo, vedano restringere, pertanto, la loro garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), possono proporre azione revocatoria e, in tal caso, beneficiano del più agevole regime probatorio previsto per gli atti a titolo gratuito, posto che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell’affermare che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 c.c., n. 1. (ex plurimis, Cass. 12 dicembre 2012 n. 22878).
Nel caso di specie, quindi, non rileva di per sé l’anteriorità del credito di cui è titolare la Banca sin dal 2006, al fine di escludere l’efficacia del vincolo del fondo patrimoniale costituito dai coniugi soltanto nel 2011. E’ decisivo, invece, il rilievo consistente nell’iscrizione dell’ipoteca concessa dai coniugi a garanzia del mutuo erogato dall’Istituto di Credito, poiché, in tal caso, l’inefficacia degli atti di alienazione sottoposti a pignoramento, prevista dall’art. 2913 c.c., deve essere fatta retroagire fino al momento dell’iscrizione del diritto reale di ipoteca, come si desume dall’art. 2808 c.c., che espressamente stabilisce che l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito. L’atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere equiparato – secondo la giurisprudenza (Cass. 24 gennaio 2012 n. 933) – a un atto di alienazione e, pertanto, per stabilire se la costituzione del fondo sia opponibile oppure no nei confronti della Banca, occorre rilevare l’anteriorità o posteriorità della formalità pubblicitaria relativa al fondo rispetto all’iscrizione dell’ipoteca.
In giurisprudenza è sorto un contrasto in ordine a quale sia la modalità pubblicitaria che, nel caso di fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili, determini l’opponibilità nei confronti dei terzi. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite (sent. 13 ottobre 2009 n. 21658), che – in base al rilievo della natura di “convenzione matrimoniale” dell’atto costitutivo del fondo – hanno sancito la necessità di attribuire rilevanza soltanto all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, prevista dalla norma generale sulle convenzioni matrimoniali (art. 162, ult. comma, c.c.); deve considerarsi irrilevante, invece, l’effettiva conoscenza della costituzione del fondo che il terzo abbia altrimenti potuto conseguire, mentre, a sua volta, la trascrizione del vincolo, prevista per i beni immobili dall’art. 2647, 1° comma, c.c., ha funzione di mera pubblicità notizia, inidonea ad assicurare la predetta opponibilità.
A tali conclusioni si perviene sulla base di una duplice considerazione, in quanto, da un lato, deve essere riconosciuto al fondo patrimoniale la natura giuridica di convenzione matrimoniale e, dall’altro, deve qualificarsi come di mera “notizia” la trascrizione del fondo. Alla prima conclusione si perviene sulla base del dato testuale dell’art. 163, comma 1, c.c., che prevede le modifiche delle convenzioni matrimoniali ove stipulate col consenso di tutte le persone che sono state parti delle convenzioni medesime o dei loro eredi: il riferimento a “tutte le persone che sono state parti delle convenzioni” consente di ritenere che il legislatore abbia inteso alludere proprio al fondo patrimoniale, che costituisce l’unica convenzione alla cui stipulazione può partecipare un soggetto diverso dai coniugi.
In favore, invece, della natura di mera pubblicità-notizia della trascrizione del fondo depone, da un lato, il mancato richiamo dell’art. 2644 c.c. (norma che regola la trascrizione avente funzione dichiarativa, nel senso di opponibilità dell’atto trascritto verso i diritti trascritti o iscritti da terzi) da parte dell’art. 2647 c.c. e, dall’altro, la natura speciale della previsione dell’art 162, ultimo comma, c.c. che, stabilendo espressamente il requisito di opponibilità delle convenzioni matrimoniali, consente di attribuire alla trascrizione la generica funzione residuale di mera notizia.
Nel caso di specie, peraltro, entrambe le formalità pubblicitarie (sia l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, sia – per quanto occorrer possa – la trascrizione nei registri immobiliari) risultano essere state eseguite dopo l’iscrizione ipotecaria, sicché deve ritenersi pacifica in ogni caso l’inopponibilità del vincolo del fondo patrimoniale rispetto all’iscrizione ipotecaria eseguita dalla Banca Alfa nel 2006.
In definitiva, deve ritenersi che la priorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio consenta alla Banca Alfa di agire esecutivamente sul bene sottoponendo quest’ultimo a pignoramento, senza che i coniugi debitori dell’importo corrispondente alle rate di mutuo non pagate possano far valere l’inespropriabilità del bene stesso in conseguenza dell’avvenuta costituzione del fondo patrimoniale.