Esame avvocato 2015 – parere penale traccia 1 con soluzione

TIZIO, ALLA GUIDA DELLA SUA AUTOVETTURA A BORDO DELLA QUALE SI TROVA ANCHE CAIO, A CAUSA DELLA ECCESSIVA VELOCITA’ PERDE IL CONTROLLO DEL VEICOLO CHE FINISCE CONTRO UN ALBERO. A SEGUITO DELL’URTO, CAIO RIPORTA LA FRATTURA SCOMPOSTA DEL BACINO E DEL FEMORE E VIENE RICOVERATO IN OSPEDALE, DOVE VIENE SOTTOPOSTO AD INTERVENTO CHIRURGICO. DOPO L’INTERVENTO ESEGUITO DAL CHIRURGO SEMPRONIO, A CAUSA DELL’APPLICAZIONE AL FEMORE FRATTURATO DI VITI ECCESSIVAMENTE LUNGHE, SI DETERMINAVANO EMORRAGIE, INFEZIONE E CANCRENA CHE RENDEVANO NECESSARIE TRE EMATOTRASFUSIONI. NELL’ESECUZIONE DI TALI TRASFUSIONI, IL MEDICO MEVIO ERRAVA NELLA INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO E IN CONSEGUENZA CAIO DECEDEVA. TIZIO SI RECA DA UN AVVOCATO PER CONOSCERE LE CONSEGUENZE PENALI DELLA SUA CONDOTTA. IL CANDIDATO, ASSUNTE LE VESTI DEL LEGALE DI TIZIO,, REDIGA MOTIVATO PARERE NEL QUALE, PREMESSA UNA RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, ILLUSTRI GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME

Il decesso di Caio viene attribuito all’errata individuazione del gruppo sanguigno da parte del medico Sempronio nell’esecuzione di tre trasfusioni. Quest’ultime si erano rese necessarie in quanto Tizio era stato sottoposto ad intervento chirurgico, a seguito di sinistro stradale, a causa dell’applicazione al femore fratturato di viti eccessivamente lunghe che avevano determinato emorragie, infezioni e cancrena. Caio era stato ricoverato a seguito di incidente stradale cagionato da Tizio che guidava l’autovettura ad eccessiva  velocità. Riepilogata in sintesi la concatenazione fattuale della vicenda in esame,  giova muovere dalla incontestata circostanza che l’evento morte è strettamente riconducibile al contegno di Mevio, il quale ha operato in maniera colpevole utilizzando un gruppo sanguigno diverso da quello del soggetto infortunato. Occorre a questo punto risalire alla condotta di Sempronio per verificare se presenti un effetto sinergico nella causazione dell’offesa. Vi è motivo di ritenere che il collegamento causale fra il contegno di Mevio e l’evento morte non interrompa il nesso che si presenta fra la condotta del primo medico, Sempronio, e la modificazione della realtà esterna. Quanto sopra in ragione della disciplina del codice in tema di nesso di causalità, regolata dagli artt. 40 e 41 c.p. Il codice Rocco è ispirato alla teoria condizionalistica secondo la quale per “causa” deve intendersi ogni singola condizione dell’evento. In altri termini, ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato. Ai sensi dell’art. 41, 1 comma, c.p., le cause sopravvenute, preesistenti o simultanee non escludono il rapporto di casualità fra la condotta e l’evento anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole. La giurisprudenza ha precisato che la norma si applica anche nel caso di un percorso causale atipico, di carattere anomalo che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili (Cass. pen. 22.5.2015, n. 21534). Nella fattispecie non sembra intervenire, fra il contegno del primo medico e il comportamento del secondo, un accadimento eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale e quindi a mandare esente da responsabilità Sempronio. Rilevato, dunque, che pare configurarsi in capo ai sanitari una condotta di responsabilità a titolo di omicidio colposo, va soggiunto che non si configura nella fattispecie l’applicazione della cosiddetta “legge Balduzzi” in quanto, nel caso richiamato, non sembra emergere che i medici si siano attenuti a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica né pare profilarsi un’ipotesi di contestazione per colpa lieve. Premesso quanto sopra circa la responsabilità dei medici, giova soffermarsi sul contegno di Tizio, verificando se, sulla base della teoria condizionalistica, possa attribuirsi anche al predetto l’evento morte del passeggero. Come ancora di recente confermato dalla Suprema Corte con sentenza 28.7.2015, n. 33329, “un comportamento è interruttivo del nesso causale perché eccentrico rispetto al rischio che il garante è chiamato a governare”. Nella fattispecie, l’incidente causato da Tizio dà esclusivamente origine a una lesione che non comporta alcun pericolo di morte. E’ nel successivo svolgimento della vicenda in ospedale che si innesta una nuova e autonoma serie causale che ha origine con l’errato svolgimento dell’intervento chirurgico aggravato, successivamente, dalla non corretta trasfusione. Nel caso in esame, l’effetto interruttivo del nesso causale è riconducibile a un rischio nuovo, radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare, che viene a soppiantare il rischio originario. L’imputazione non sarà esclusa quando l’evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente, circostanza che non pare realizzarsi nel caso di specie. In relazione all’errore terapeutico, l’approccio fondato sulla comparazione dei rischi consente di escludere l’imputazione al primo agente quando le lesioni originarie non abbiano creato un pericolo per la vita, ma l’errore del medico attiva un decorso mortale che si innesta sulle lesioni di base e le conduce a processi nuovi e letali. Va soggiunto e precisato che gli esposti principi trovano applicazione anche quando la prima condotta illecita sia costituita dalla condotta terapeutica inappropriata di un primo medico. Di regola ciò non comporta la interruzione del nesso causale qualora si tratti di un primo errore non grave da cui non segua un rischio letale (Cass. pen. 28.7.2015, n. 33329). Tuttavia, nel caso di specie, l’intervento del primo medico dà origine a emorragie, infezioni e cancrena  che destabilizzano in maniera significativa il paziente al punto da rendere necessarie e urgenti le trasfusioni, da cui è discesa la morte. In definitiva, disaminando le condotte dei due medici, non sembra profilarsi una serie causale sorretta da rischio diverso, mentre invece detta serie causale non può essere fatta originare dall’incidente stradale in esame. Esclusi, dunque, i profili di omicidio colposo, sembra tuttavia che Tizio non possa del tutto andare esente da responsabilità e possa configurarsi una imputazione per lesioni colpose.