ESAME AVVOCATO 2015 Atto diritto civile
La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano, ha in sintesi esposto: di essere creditrice della società Beta della somma di euro 60.000 a titolo di saldo debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti; che l’adempimento delle obbligazioni da parte di Beta era stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad Alfa “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante.
Con atto di citazione validamente notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia), la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell’usura.
Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa della propria assistita.
TRIBUNALE DI MILANO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Nella causa civile RG n° …, udienza del …, Giudice Dott. … (nome e cognome), promossa da TIZIO, nato a …, il …, residente a …, in via … n° …, codice fiscale …, elettivamente domiciliato nello studio legale del costituito procuratore Avv. …, codice fiscale …, PEC … del foro di …, in …, via … n° …
CONTRO
ALFA, con sede a Milano, via …, n° …, capitale sociale Euro … (-), interamente sottoscritto e versato, iscritta alla Camera di Commercio di Milano, nella sezione ordinaria del registro delle imprese in data al n° …, codice fiscale …, partita IVA …, REA …, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. …, nato a …, il …, elettivamente domiciliata in …, alla via … n° …, nello studio legale del costituito procuratore Avv. …, codice fiscale …, PEC …, del foro di …, che la rappresenta e difende giusta mandato con procura in calce al presente atto, presa conoscenza dell’atto di citazione notificatogli in epigrafe per…, in data …, espone quanto segue.
IN FATTO
A seguito del ricorso per decreto ingiuntivo, presentato il … e notificato all’opponente il …, il Tribunale di Milano ingiunge a Tizio il pagamento della somma di Euro 60.000 (sessantamila,00), oltre interessi moratori al saggio convenzionale del … e spese, in quanto garante del credito dell’odierno convenuto nei confronti della società Beta, con sede a …, via …, n° …, capitale sociale Euro … (-), interamente sottoscritto e versato, iscritta alla Camera di Commercio di Milano, nella sezione ordinaria del registro delle imprese in data al n° …, codice fiscale …, partita IVA …, REA …, costituito da un saldo a debito avente titolo in un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente tra Alfa e Beta e cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti il giorno …
Con l’atto di citazione sopra indicato, Tizio propone opposizione al predetto decreto, adducendone la nullità per incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e asserendo la natura fideiussioria del contratto di garanzia concluso con Alfa. Contesta conseguentemente:
- che siano dovuti gli interessi moratori al saggio ultralegale applicato per assenza di determinazione scritta (art. 12843 c.c.);
- la validità della clausola sugli interessi, in quanto la somma dei tassi di interessi corrispettivi e moratori li rende usurari (art. 14181 e 18152 c.c.).
Con la presenta comparsa, Alfa si costituisce in giudizio per contestare estensivamente tutte le domande proposte e tutte le eccezioni sollevate da Tizio per i seguenti
MOTIVI
- 1. Sull’asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Bologna
Secondo l’art 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo, in caso di obbligazioni pecuniarie, corrisponde al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (art. 11823 c.c.) e, se il creditore è una persona giuridica «si ha riguardo», per il domicilio, al luogo in cui è stabilita la (sua) sede» (art. 46 c.c.). Ebbene, al momento in cui il credito di Alfa è divenuto esigibile, è pacifico che la sede sociale fosse posta nel Comune di Milano, a nulla rilevando che il contratto sia stato perfezionato a Bologna e che Tizio sia ivi residente.
L’eccezione di rito sollevata ex adverso è quindi infondata.
- 2. Titolarità ed esigibilità del credito avente ad oggetto gli interessi moratori al saggio ultralegale convenzionale. Validità della clausola sugli interessi.
Nel merito, Tizio adduce, quale fatto impeditivo del diritto di Alfa agli interessi ultralegali applicati, la carenza di forma scritta della relativa clausola nel contratto di apertura di credito concluso con Beta.
Le caratteristiche peculiari del contratto di garanzia per cui è causa rendono tale eccezione del tutto infondata.
La clausola di pagamento «a semplice richiesta scritta e senza eccezioni» priva la garanzia di quel legame di accessorietà con il titolo fonte del credito, che è connotativo del contratto di fideiussione (artt. 1941 e 1945 c.c.) e importa la rinuncia del garante a opporre al creditore le eccezioni inerenti al rapporto principale (su tutte Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, nonché, da ultima, Cass., sez. I, 31 luglio 2015, n. 16213). In assenza di questo nesso, il contratto è qualificabile come garanzia autonoma e obbliga il condebitore che ne sia richiesto a eseguire la prestazione dovuta senza poter opporre al garantito l’invalidità o l’inefficacia del titolo principale, salva l’exceptio doli.
Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag) è un contratto atipico (art. 1322 c.c.), di cui la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato tanto la liceità della causa, quanto la meritevolezza degli interessi perseguiti, rilevando la sua minore dispendiosità, il vantaggio di evitare l’immobilizzazione di capitali, come accade in caso di deposito cauzionale (cfr. Cass., 17 maggio 2001, n. 6757; Cass., 21 aprile 1999, n. 3964), e la maggiore celerità dei traffici assicurata dal pagamento a prima richiesta.
Alla indubbia qualificazione del rapporto tra Alfa e Tizio quale contratto autonomo di garanzia consegue, incontrovertibilmente, che a Tizio è preclusa la facoltà di opporre alla convenuta qualsivoglia eccezione relativa all’apertura di credito in favore di Beta.
Sono quindi infondate entrambe le eccezioni di merito sollevate dall’opponente in ordine alla validità della clausola sugli interessi e al loro saggio convenzionale.
Tutto ciò premesso, Alfa, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In rito, accertare la competenza del Tribunale di Milano e respingere l’eccezione di incompetenza territoriale;
- In via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. … emesso dal Tribunale di Milano in data …, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Nel merito, respingere l’opposizione di Tizio, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Con favore di spese e compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni e maggiori deduzioni istruttorie nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. se ne chiede, fin d’ora, la concessione.
Si allegano:
1) Fascicolo del procedimento monitorio;
2) Originale dell’atto di citazione ritualmente notificato;
3) Informativa mediazione.
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax … e o all’indirizzo PEC … .
Ai fini del contributo unificato il valore della presente causa è di Euro …, quindi il contributo dovuto è di Euro … .
Salvis juribus
Con ossequio
Avv. … (sottoscrizione del difensore)
Procura alle liti
Il sottoscritto …, nato a … il …, nella qualità di legale rappresentante di Alfa, con sede a Milano, via …, n° …, capitale sociale Euro … (-), interamente sottoscritto e versato, iscritta alla Camera di Commercio di Milano, nella sezione ordinaria del registro delle imprese in data al n° …, codice fiscale …, partita IVA …, REA …, informato ex art. 43 d. lgs. 4.3.2010, n. 28 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del precitato decreto, nonché della possibilità di proporre la stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 12.9.2014, n. 132, come da informativa sottoscritta e allegata, conferisce procura a rappresentare la società e difenderla in ogni stato e grado, anche esecutivo, di questo procedimento, con ogni più ampio potere di legge, ivi compresa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, rinunciare e accettare rinunce agli atti e all’azione, transigere e conciliare, incassare e quietanzare, anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva all’Avv. … del foro di …, codice fiscale …, eleggendo domicilio nel suo studio in …, alla via …, n° …
In conformità al D. lgs. 30.6.2003 n. 196, dichiara, in nome e per conto di Alfa, di avere ricevuto apposita informativa e presta il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, diretto o indiretto ai fini dell’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dal mandato conferitogli.
… (sottoscrizione del legale rappresentante di Alfa)
Per autentica
Avv. …