Atto svolto di diritto civile APPELLO in tema di responsabilità civile e danno non patrimoniale

Prof. Avv. Alessandro Ciatti

ATTO GIUDIZIARIO
Con citazione notificata in data 15 ottobre 2008, il Comune di Cervinia conveniva in giudizio la società Alfa Srl esponendo di aver deliberato di realizzare attività teatrali per la stagione 2006–07 e di aver invitato alcune imprese, specializzate del settore per la realizzazione di attrezzature edili, a presentare offerte inerenti la costruzione urgente di una tensostruttura da noleggiare. Aggiungeva che la Giunta Comunale, con Delib. 21 gennaio 2007, n. 28, aveva accettato il preventivo di spesa della convenuta; che la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva espresso parere negativo sull’idoneità della struttura rilevando gravi carenze; che il Sindaco aveva autorizzato lo spettacolo diffidando la convenuta a provvedere a quanto necessario; che la Commissione aveva confermato il parere negativo a causa del mancato adempimento da parte della srl Alfa degli incombenti di sua competenza; che il Sindaco, permanendo la necessità, aveva autorizzato altre tre rappresentazioni. Ciò premesso, a causa dei disagi provocati dalla fatiscente struttura, il Comune chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati.
•In esito al giudizio, con sentenza in data 11 maggio 2013 (non notificata) il Tribunale adito dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura della somma già rivalutata di Euro 100.000,00 oltre interessi di legge, rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, i quali – a suo dire – non sarebbero risarcibili quando arrecati (come nella specie) a una persona giuridica e, stante la reciproca parziale soccombenza, poneva le spese di giudizio a carico della convenuta solamente per 2/3.
La decisione veniva gravata dalla società soccombente, con atto notificato il 27 maggio 2013 presso il comune di Cervinia (ove il legale erasi domiciliato nella citazione ai fini del giudizio), contestando la sussistenza dell’inadempimento e in subordine il carattere non essenziale di questo, a mente dell’art. 1455 cod. civ. e, in linea ancor più gradata,la quantificazione del danno patrimoniale, che assumeva indimostrato e in ogni caso liquidato in misura eccessiva rispetto al pregiudizio che l’appellata avrebbe subito.
Il comune di Cervinia si rivolgeva quindi a un legale.
Il candidato, assunte le vesti di legale del comune di Cervinia, rediga l’atto giudiziario più idoneo a tutelarne diritti e interessi.

CORTE D’APPELLO DI TORINO
Comparsa di costituzione e risposta con atto di appello incidentale
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nell’interesse del comune di Cervinia (Ao), codice fiscale … corrente in Cervinia, via, civico in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la casa comunale in Cervinia, via civico n. … ai fini del presente atto e del conseguente procedimento elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio e la persona dell’avvocato X (codice fiscale e indirizzo PEC), che lo rappresenta, assiste e difende, per procura speciale vergata in calce all’originale del presente atto in data odierna (ovvero per procura speciale in margine all’originale della citazione in primo grado in data 10 ottobre 2008
– appellata ed appellante incidentale –
contro
la Alfa Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in, via, civico numero…, con l’avvocato …, codice fiscale, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Torino, via n.
– appellante–
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per la parziale riforma della sentenza Tribunale di Aosta, Giudice unico dottor, n. .. depositata in cancelleria il .. recante il seguente dispositivo “dichiara risolto il contratto per inadempimento della convenuta, e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura della somma già rivalutata di Euro 100.000,00 oltre interessi di legge (…) rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, e, stante la reciproca parziale soccombenza, pone le spese di giudizio (comprese quelle di Consulenza tecnica d’ufficio) a carico della convenuta Alfa srl nella misura di 2/3” relativamente alla parte in cui rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, compensando le spese per 1/3 a causa della reciproca parziale soccombenza.
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Svolgimento del processo.
1. Con citazione notificata in data 15 ottobre 2008, il Comune di Cervinia – odierno appellato ed appellante in via incidentale – conveniva in giudizio la società Alfa Srl – odierna appellante principale – esponendo:
– di aver deliberato di realizzare attività teatrali per la stagione 2006–07;
– di aver invitato alcune imprese, specializzate del settore per la realizzazione di attrezzature edili, a presentare offerte inerenti la costruzione urgente di una tensostruttura da noleggiare:
– che la Giunta Comunale, con Delib. 21 gennaio 2007, n. 28, aveva accettato il preventivo di spesa della convenuta;
– che la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva espresso parere negativo sull’idoneità della struttura rilevando gravi carenze;
– che il Sindaco aveva autorizzato lo spettacolo diffidando la convenuta a provvedere a quanto necessario;
– che la Commissione aveva confermato il parere negativo a causa del mancato adempimento da parte della srl Alfa degli incombenti di sua competenza;
– che il Sindaco, permanendo la necessità, aveva autorizzato altre tre rappresentazioni.
2. Ciò premesso, a causa dei disagi provocati dalla fatiscente struttura, il Comune chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati, nella misura che indicava rispettivamente in € 100.000,00 con rivalutazione, oltre interessi di legge, e in € 75.000 con rivalutazione, oltre interessi legali sino al saldo.
3. Con comparsa datata.., si costituiva la società convenuta, la quale contestava il proprio inadempimento e in ogni caso la rilevanza dello stesso, a mente dell’art. 1455 cod. civ., la sussistenza e la consistenza del danno, la carenza di colpa, chiedendo di rigettare tutte le domande ex adverso proposte.
4. In séguito ad approfondita istruttoria – che confermava la verità dei fatti dall’attrice – e disposta Consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza datata 11 gennaio 2011 (non notificata), depositata in cancelleria il 13 gennaio 2012, n… /11 raccolta, il Tribunale adito – Giudice unico dottor – dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura della somma già rivalutata di € 100.000,00 oltre interessi di legge, rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, i quali non sarebbero risarcibili quando arrecati (come nella specie) a una persona giuridica e, stante la reciproca parziale soccombenza, poneva le spese di giudizio a carico della convenuta solamente per 2/3.
5. Con citazione notificata il 27 maggio 2012 presso il comune di Cervinia (ove il legale erasi domiciliato nella citazione ai fini del giudizio), la Alfa proponeva appello contro la sentenza, riproponendo essenzialmente le questioni già sollevate in primo grado. In ispecie, contestava la sussistenza dell’inadempimento e in subordine il carattere non essenziale di questo, a mente dell’art. 1455 cod. civ. e, in linea ancor più gradata,la quantificazione del danno patrimoniale, che assume indimostrato e in ogni caso liquidato in misura eccessiva rispetto al pregiudizio che l’appellata avrebbe subito.
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Con il presente atto, l’appellato Comune di Cervinia, in persona del Sindaco pro tempore, dichiarando di costituirsi in giudizio, chiede che l’appello proposto venga rigettato nel merito perché infondato in fatto e in diritto e, in via incidentale ai sensi dell’art. 333 cod. proc. civ., che venga riformata là dove ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Comune appellato.
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I. L’inadempimento dell’appellato. – Come l’istruttoria in primo grado ha chiaramente mostrato, la società appellante – come era stato accertato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – aveva realizzato le opere strutturali con grave negligenza e imperizia: si veda in particolare la Consulenza tecnica dell’ingegner … e le audizioni dei testi avanti il Tribunale.
Non pare quindi possibile nutrire alcun dubbio, quanto al fatto che nella specie sussista l’inadempimento descritto dagli artt. 1218 e 1176 cod. civ. all’obbligazione generata dal contratto d’appalto stipulato tra la conchiudente e la società Alfa.
Né d’altra parte sarebbe consentito ritenere che gli inadempimenti – diretti come sono a incidere sulla sicurezza delle strutture – potrebbero ritenersi di scarsa importanza, in guisa da impedire l’accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto, a mente dell’art. 1455 e/ dell’art. 1668, 2° comma, cod. civ. volta che le difformità e vizi dell’opera realizzata erano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, ponendo a repentaglio la sicurezza del pubblico intervenuto a seguire gli spettacoli organizzati dal Comune.
Sul punto quindi la sentenza non potrà che essere pienamente confermata da questa Corte.
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II La sussistenza e la consistenza del danno patrimoniale subito. – Esattamente il Tribunale ha accertato la “colpa” dell’appaltatore – palesata dalla violazione delle regole tecniche di esecuzione delle opere e da quelle di ordinaria prudenza e diligenza – riconoscendo la sussistenza del danno e quantificandolo – sulla base di approfondita istruttoria – in € 100.000,00. Non convincono pertanto le avversarie prospettazioni, invero assai generiche, né tanto meno la richiesta di rinnovazione della CTU. Questa infatti non soltanto è stata ritualmente predisposta in contraddittorio con l’appellante, ma deve pure ritenersi motivata in maniera persuasiva e perspicua, in guisa che le critiche proposte dalla Alfa spa appaiono strumentali e pretestuose.
Anche questo capo della sentenza, merita pertanto di essere integralmente confermato.
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III. L’appello indicentale. – In via incidentale, si domanda la riforma del capo di sentenza relativo al danno non patrimoniale, che il Tribunale ha ritenuto non risarcibile in quanto arrecato a una persona giuridica.
Va premesso che va ormai considerarsi jus receptum il fatto che un danno non patrimoniale possa configurarsi anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale (cfr Sez. Un. n.26972/08, Sez. Un. n. 26975, Sez. Un. n. 6572/06) in guisa che le contrarie affermazioni dell’appellante devono sicuramente ritenersi infondate.
Muovendo infatti da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., occorre infatti ammetterne l’applicabilità non soltanto a tutti i danni non patrimoniali (a prescindere dalla circostanza che la lesione consegua ad un titolo di responsabilità aquiliana o contrattuale)
Non si può condividere invece l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il danno all’immagine o al prestigio del Comune e della sua amministrazione, quale danno non patrimoniale conseguente ad inadempimento contrattuale, non sarebbe suscettibile di essere risarcito giacché solamente la sfera di interessi non patrimoniali non sarebbe tutelabile quando essi facessero capo a una persona giuridica.
•Al riguardo, si deve rilevare che anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra senza dubbio l’immagine della persona giuridica o dell’ente. Ne viene che, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine. è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. (Cass. n. 12929/2007).
Ed invero, anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quale un Comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l’assenza di fisicità, quali i diritti all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale.
L’appellante osserva che, pur volendo ammettere che il prestigio dell’amministrazione comunale nei confronti di una parte dei propri cittadini costituisse un interesse direttamente rientrante nella causa del contratto de quo, resterebbe comunque il fatto della mancata prova della lesione di tale prestigio e dell’arbitrarietà della relativa liquidazione.
Al riguardo, appare opportuno rammentare che nel caso di specie lo scopo perseguito dall’amministrazione comunale nel determinarsi al noleggio della tensostruttura era quello legato alla realizzazione di un’attività culturale di sicuro interesse al fine di ricavarne positivi riflessi sulla propria reputazione. La considerazione merita di essere condivisa in quanto l’immagine, il prestigio e la reputazione di un Comune costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica. Ora, non può dubitarsi che la lesione di tali valori alla cui tutela la persona giuridica pubblica ha un diritto costituzionalmente garantito determini sicuramente, e di per sè, un danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione dell’ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali di norma interagisca.
Giova aggiungere che, come ha insegnato la Suprema Corte, nell’ipotesi di lesione dell’immagine della persona giuridica o di un ente territoriale, il danno non patrimoniale, in quanto tale, deve essere necessariamente liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, (cfr Cass. n.12929/2007).
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Tutto ciò premesso e ritenuto,
il Comune di Cervinia, in persona del Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato, assistito, difeso e domiciliato rassegna le seguenti
Conclusioni.
Rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria della sentenza ex adverso proposta, per l’ipotesi in cui venisse coltivata, per carenza di fumus boni juris e di periculum in mora;
rigettare l’appello principale proposto e confermare per l’effetto la sentenza gravata, là dove ha dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato dalla Alfa srl con al conchiudente per fatto e colpa dell’appellante, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla committente;
accogliere l’appello incidentale proposto ai sensi dell’art. 333 cod. proc. civ., e per l’effetto
previa ammissione dei capi di prova già dedotti in primo grado,
riformare la sentenza gravata per il capo in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, condannando l’appellante Alfa srl al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al Comune di Cervinia nella misura da liquidare in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. in € 75.000 ovvero nella misura veriore che avesse a ritenersi di giustizia
riformare la sentenza sul capo relativo alle spese del giudizio e condannare l’appellante Alfa srl alla rifusione per intero delle spese del giudizio, con Iva e Cpa.

Torino, lì, Avvocato

Ai sensi dell’art. 14 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore dell’appello spiegato in via incidentale è pari a € 75.000,00 ed è stato quindi versato un contributo unificato pari a €..