Questo è quanto indicato nell’art. 24 di seguito pubblicato
1. E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte
delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di
abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalita’ telematica, nonche’ ad
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di
quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le
prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
nei casi in cui e’ prevista la partecipazione di un numero di
candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova,
previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della
funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta
ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25
febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche’ la
possibilita’ per le commissioni di procedere alla correzione delle
prove scritte con collegamento da remoto.
2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da
indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
delle Forze di polizia, del personale dell’Amministrazione
penitenziaria e dell’Esecuzione penale minorile ed esterna, del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
previsto dall’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.