Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219)

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a

norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

(14G00001)

(GU n.5 del 8-1-2014)

Vigente al: 7-2-2014

Titolo I

Modifiche al codice civile in materia di filiazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in

materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare

l’articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti

legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di

filiazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 12 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei

Ministri per l’integrazione, dell’interno, della giustizia, del

lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita’,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 87 del codice civile

1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica le parole: “e affiliazione” sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1) le parole: “, legittimi o naturali”

sono soppresse;

c) il secondo comma e’ abrogato;

d) il terzo comma e’ abrogato;

e) al quarto comma le parole: “o di filiazione naturale” sono

soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 128 del codice civile

1. All’articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Il matrimonio

dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai

figli.”;

b) nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;

c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi di

cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 147 del codice civile

1. L’articolo 147 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 147.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere,

istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle

loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto

previsto dall’articolo 315-bis.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 148 del codice civile

1. L’articolo 148 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 148.

I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147,

secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 155 del codice civile

1. L’articolo 155 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 155.

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le

disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.”.

Art. 6

Modifiche all’articolo 165 del codice civile

1. All’articolo 165 del codice civile la parola: “potesta’” e’

sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 7

Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e’

sostituita dalla seguente: “Dello stato di figlio”.

2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice

civile e’ sostituita dalla seguente: “Della presunzione di

paternita’”.

3. Le parole: “Sezione I. “Dello stato di figlio legittimo”" sono

soppresse.

4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del

codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo II. “Delle prove

della filiazione”".

5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del

codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo III. “Dell’azione

di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello

stato di figlio”".

6. Le parole: “Capo II. “Della filiazione naturale e della

legittimazione”" sono soppresse.

7. Le parole: “Sezione I. “Della filiazione naturale”" sono

soppresse.

8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro

primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo IV. “Del

riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio”".

9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro

primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo V. “Della

dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita’”".

10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e’

sostituita dalla seguente: “Della responsabilita’ genitoriale e dei

diritti e doveri del figlio”.

11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e’ inserito

il seguente: “Capo I. “Dei diritti e doveri del figlio”.

12. Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente:

” Capo II. “Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di

separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,

annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di

procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.

Art. 8

Modifica all’articolo 231 del codice civile

1. L’articolo 231 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 231.

Paternita’ del marito

Il marito e’ padre del figlio concepito o nato durante il

matrimonio.”.

Art. 9

Modifiche all’articolo 232 del codice civile

1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma e’ sostituito

dal seguente: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio

nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data

dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli

effetti civili del matrimonio.”.

Art. 10

Modifiche all’articolo 234 del codice civile

1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma e’ sostituito

dal seguente: “In ogni caso il figlio puo’ provare di essere stato

concepito durante il matrimonio.”.

Art. 11

Modifiche all’articolo 236 del codice civile

1. All’articolo 236 del codice civile le parole: “legittima” e la

parola: “legittimo” sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all’articolo 237 del codice civile

1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma e’

sostituito dal seguente.

“In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia

provveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e al

collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei

rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia.”.

Art. 13

Modifiche all’articolo 238 del codice civile

1. All’articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Irreclamabilita’ di

uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di

nascita”;

b) al primo comma le parole: “233, 234, 235 e 239″ sono

sostituite dalle seguenti: “234, 239, 240 e 244″;

c) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 14

Modifiche all’articolo 239 del codice civile

1. L’articolo 239 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 239.

Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di

neonato, il figlio puo’ reclamare uno stato diverso.

L’azione di reclamo dello stato di figlio puo’ essere esercitata

anche da chi e’ nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di

ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L’azione puo’ inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di

figlio conforme alla presunzione di paternita’ da chi e’ stato

riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto

in conformita’ di altra presunzione di paternita’.

L’azione puo’, altresi’, essere esercitata per reclamare un diverso

stato di figlio quando il precedente e’ stato comunque rimosso.”.

Art. 15

Modifiche all’articolo 240 del codice civile

1. L’articolo 240 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 240.

Contestazione dello stato di figlio

Lo stato di figlio puo’ essere contestato nei casi di cui al primo

e secondo comma dell’articolo 239.”.

Art. 16

Modifiche all’articolo 241 del codice civile

1. All’articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Prova in giudizio”;

b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Quando mancano

l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione

puo’ darsi in giudizio con ogni mezzo.”;

c) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 17

Articolo 243-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 243 del codice civile e’ inserito il seguente:

“Art. 243-bis.

Disconoscimento di paternita’

L’azione di disconoscimento di paternita’ del figlio nato nel

matrimonio puo’ essere esercitata dal marito, dalla madre e dal

figlio medesimo.

Chi esercita l’azione e’ ammesso a provare che non sussiste

rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita’.”.

Art. 18

Modifiche all’articolo 244 del codice civile

1. L’articolo 244 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 244.

Termini dell’azione di disconoscimento

L’azione di disconoscimento della paternita’ da parte della madre

deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio

ovvero dal giorno in cui e’ venuta a conoscenza dell’impotenza di

generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito puo’ disconoscere il figlio nel termine di un anno che

decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di

questa nel luogo in cui e’ nato il figlio; se prova di aver ignorato

la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al

tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha

avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui e’ nato il figlio il

giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal

giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza

familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non

aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre

dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non puo’

essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della

nascita.

L’azione di disconoscimento della paternita’ puo’ essere proposta

dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta’. L’azione e’

imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale

nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del

figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico

ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di eta’

inferiore.”.

Art. 19

Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile

1. L’articolo 245 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 245.

Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di

paternita’ si trova in stato di interdizione per infermita’ di mente

ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che

lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza

del termine indicato nell’articolo 244 e’ sospesa nei suoi confronti,

sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di

abituale grave infermita’ di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in

condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda

incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione puo’ essere

altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice,

assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del

tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione

puo’ essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un

curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.”.

2. L’articolo 246 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 246.

Trasmissibilita’ dell’azione

Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di

disconoscimento di paternita’ sono morti senza averla promossa, ma

prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono

ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti;

il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della

madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o

dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei

discendenti.

Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternita’

e’ morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua

vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre

dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta’ da

parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.

Art. 20

Modifiche all’articolo 248 del codice civile

1. All’articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Legittimazione

all’azione di contestazione dello stato di figlio.

Imprescrittibilita’.”;

b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “L’azione di

contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita

del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”;

c) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente: “Si applicano il

sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.

Art. 21

Modifiche all’articolo 249 del codice civile

2. L’articolo 249 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 249.

Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio.

Imprescrittibilita’

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione e’ imprescrittibile.

Quando l’azione e’ proposta nei confronti di persone premorte o

minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni

dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma

dell’articolo 245.”.

Art. 22

Modifiche all’articolo 251 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 251 del codice civile le parole:

“tribunale per i minorenni” sono sostituite dalle seguenti:

“giudice”.

Art. 23

Modifiche all’articolo 252 del codice civile

1. All’articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Affidamento del

figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del

genitore.”;

b) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle

seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

c) al secondo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle

seguenti: “nato fuori del matrimonio”; le parole: “e dei figli

legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “convivente e degli altri

figli”; le parole: “genitore naturale” sono sostituite dalla

seguente: “genitore”; l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:

“In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun

genitore deve attenersi.”;

d) al terzo comma le parole: “legittima” e la parola: “naturale”

sono soppresse;

e) al quarto comma la parola: “naturale” e’ soppressa;

f) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente: “In caso di

disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri

figli conviventi, la decisione e’ rimessa al giudice tenendo conto

dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il

giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli

anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capaci di discernimento.”.

Art. 24

Modifiche all’articolo 253 del codice civile

1. All’articolo 253 del codice civile le parole: “legittimo o

legittimato” sono soppresse.

Art. 25

Modifiche all’articolo 254 del codice civile

1. All’articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle

seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

b) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 26

Modifiche all’articolo 255 del codice civile

1. All’articolo 255 del codice civile le parole: “legittimi e dei

suoi figli naturali riconosciuti” sono soppresse.

Art. 27

Modifiche all’articolo 262 del codice civile

1. All’articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiunte le

seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturale”, ovunque presente, e’ soppressa;

c) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Se la filiazione

nei confronti del padre e’ stata accertata o riconosciuta

successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio

puo’ assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o

sostituendolo a quello della madre.”;

d) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: “Se la

filiazione nei confronti del genitore e’ stata accertata o

riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte

dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo

comma del presente articolo; il figlio puo’ mantenere il cognome

precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo

segno della sua identita’ personale, aggiungendolo, anteponendolo o

sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha

riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da

parte di entrambi.”;

e) al terzo comma le parole: “l’assunzione del cognome del padre”

sono sostituite dalle seguenti: “l’assunzione del cognome del

genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli

anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento”.

Art. 28

Modifiche all’articolo 263 del codice civile

1. L’articolo 263 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 263.

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’

Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicita’

dall’autore del riconoscimento, da colui che e’ stato riconosciuto e

da chiunque vi abbia interesse.

L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento

deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno

dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore

del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al

tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha

avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato

il riconoscimento e’ ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza

del presunto padre. L’azione non puo’ essere comunque proposta oltre

cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve

essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno

dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica

l’articolo 245.”.

Art. 29

Modifiche all’articolo 264 del codice civile

1. L’articolo 264 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 264.

Impugnazione da parte del figlio minore

L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ puo’

essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal

giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore

che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o

dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio,

quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.”.

Art. 30

Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

1. All’articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono

aggiunti i seguenti:

“Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore

del riconoscimento e’ morto senza aver promosso l’azione, ma prima

che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso

articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli

ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del

riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio

postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno

dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto e’ morto senza aver promosso l’azione di

cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il

coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla

morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore

eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto

non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno

interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.

2. All’articolo 269 del codice civile la parola: “naturale”,

ovunque presente, e’ soppressa.

Art. 31

Modifiche all’articolo 270 del codice civile

1. All’articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” e’ soppressa;

b) al secondo comma le parole: “legittimi, legittimati o naturali

riconosciuti” sono soppresse;

c) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: “Si applica

l’articolo 245.”.

Art. 32

Modifiche all’articolo 273 del codice civile

1. All’articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale” e’ soppressa; la parola:

“potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’

genitoriale”;

b) al secondo comma la parola: “sedici” e’ sostituita dalla

seguente: “quattordici”.

Art. 33

Modifiche all’articolo 276 del codice civile

1. All’articolo 276 del codice civile la parola: “naturale” e’

soppressa.

Art. 34

Modifiche all’articolo 277 del codice civile

1. All’articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma, la parola: “naturale” e’ soppressa;

b) al secondo comma, dopo le parole: “che stima utili per” sono

inserite le seguenti: “l’affidamento,”.

Art. 35

Modifiche all’articolo 278 del codice civile

1. L’articolo 278 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 278.

Autorizzazione all’azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo

di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel

secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta,

l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita’

o la maternita’ non puo’ essere promossa senza previa autorizzazione

ai sensi dell’articolo 251.”.

Art. 36

Modifiche all’articolo 279 del codice civile

1. All’articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma la parola: “naturale”, ovunque presente, e’

sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; dopo le

parole: “per ottenere gli alimenti” sono inserite le seguenti: ” a

condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo

315-bis, sia venuto meno.”;

b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “L’azione e’

ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo

251.”;

c) al terzo comma la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle

seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 37

Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile

1. All’articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo

comma, le parole: “nati fuori del matrimonio” sono soppresse.

2. Al secondo comma dell’articolo 297 del codice civile, la parola:

“potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’

genitoriale”.

Art. 38

Modifiche all’articolo 299 del codice civile

1. All’articolo 299 del codice civile, il secondo comma e’

sostituito dal seguente: “Nel caso in cui la filiazione sia stata

accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il

primo comma.”.

Art. 39

Modifiche all’articolo 316 del codice civile

1. L’articolo 316 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 316.

Responsabilita’ genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilita’ genitoriale che e’

esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita’, delle

inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di

comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza

ciascuno dei genitori puo’ ricorrere senza formalita’ al giudice

indicando i provvedimenti che ritiene piu’ idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio

minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore

ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene

piu’ utili nell’interesse del figlio e dell’unita’ familiare. Se il

contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a

quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu’ idoneo a

curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la

responsabilita’ genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del

figlio, nato fuori del matrimonio, e’ fatto dai genitori, l’esercizio

della responsabilita’ genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilita’ genitoriale vigila

sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del

figlio.”.

Art. 40

Articolo 316-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 316 del codice civile e’ inserito il seguente:

“Art. 316-bis.

Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli

in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’

di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno

mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’,

sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’

possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di

chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte

informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi

dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente

all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento,

l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore,

costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore

possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla

notifica.

L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione al

decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme

del processo ordinario, la modificazione e la revoca del

provvedimento.”.

Art. 41

Modifiche all’articolo 317 del codice civile

1. All’articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle

seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La

responsabilita’ genitoriale di entrambi i genitori non cessa a

seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti

civili, annullamento, nullita’ del matrimonio; il suo esercizio, in

tali casi, e’ regolato dal capo II del presente titolo.”.

Art. 42

Modifiche all’articolo 317-bis del codice civile

1. L’articolo 317-bis del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 317-bis.

Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi

con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto puo’

ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore

affinche’ siano adottati i provvedimenti piu’ idonei nell’esclusivo

interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.”.

Art. 43

Modifiche all’articolo 318 del codice civile

1. All’articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo le parole: “Il figlio” sono inserite le seguenti: “, sino

alla maggiore eta’ o all’emancipazione,”;

b) la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti:

“responsabilita’ genitoriale”.

Art. 44

Modifiche all’articolo 320 del codice civile

1. All’articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la parola: “potesta’” ovunque presente e’ sostituita dalle

seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) al primo comma dopo le parole: “i figli nati e nascituri”

inserire le seguenti: “, fino alla maggiore eta’ o

all’emancipazione,”.

Art. 45

Modifiche all’articolo 321 del codice civile

1. All’articolo 321 del codice civile la parola: “potesta’” e’

sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 46

Modifiche all’articolo 322 del codice civile

1. All’articolo 322 del codice civile la parola: “potesta’” e’

sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 47

Modifiche all’articolo 323 del codice civile

1. All’articolo 323 del codice civile la parola: “potesta’”,

ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’

genitoriale”.

Art. 48

Modifiche all’articolo 324 del codice civile

1. All’articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la parola: “potesta’”, ovunque presente, e’ sostituita dalle

seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) al primo comma, dopo le parole: “dei beni del figlio”, sono

inserite le seguenti: “, fino alla maggiore eta’ o

all’emancipazione”.

Art. 49

Modifiche all’articolo 327 del codice civile

1. All’articolo 327 del codice civile la parola: “potesta’” e’

sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 50

Modifiche all’articolo 330 del codice civile

1. All’articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo,

la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’

genitoriale”.

Art. 51

Modifiche all’articolo 332 del codice civile

1. All’articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo,

la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’

genitoriale”.

Art. 52

Modifiche all’articolo 336 del codice civile

1. All’articolo 336 del codice civile il secondo comma e’

sostituito dal seguente: “Il tribunale provvede in camera di

consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero;

dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli

anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.

Nei casi in cui il provvedimento e’ richiesto contro il genitore,

questi deve essere sentito.”.

Art. 53

Articolo 336-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile e’ inserito il seguente:

“Art. 336-bis.

Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’

inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal presidente del

tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei

quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se

l’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore, o

manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento

dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto e’ condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o

di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del

procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del

minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a

partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono

proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio

dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della

natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.

Dell’adempimento e’ redatto processo verbale nel quale e’ descritto

il contegno del minore, ovvero e’ effettuata registrazione audio

video.”.

Art. 54

Modifiche all’articolo 337 del codice civile

1. All’articolo 337 del codice civile la parola: “potesta’” e’

sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 55

Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile

1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

“Art. 337-bis.

Ambito di applicazione

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti

civili, annullamento, nullita’ del matrimonio e nei procedimenti

relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le

disposizioni del presente capo.

Art. 337-ter.

Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato

e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,

educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di

conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti

di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalita’ indicata dal primo comma, nei

procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i

provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento

all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la

possibilita’ che i figli minori restino affidati a entrambi i

genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,

determina i tempi e le modalita’ della loro presenza presso ciascun

genitore, fissando altresi’ la misura e il modo con cui ciascuno di

essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e

all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse

dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni

altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di

temporanea impossibilita’ di affidare il minore ad uno dei genitori,

l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi

all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel

caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del

provvedimento di affidamento e’ trasmessa, a cura del pubblico

ministero, al giudice tutelare.

La responsabilita’ genitoriale e’ esercitata da entrambi i

genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative

all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della

residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo

conto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni

dei figli. In caso di disaccordo la decisione e’ rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria

amministrazione, il giudice puo’ stabilire che i genitori esercitino

la responsabilita’ genitoriale separatamente. Qualora il genitore non

si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera’ detto

comportamento anche al fine della modifica delle modalita’ di

affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,

ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura

proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove

necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di

realizzare il principio di proporzionalita’, da determinare

considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza

con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti

da ciascun genitore.

L’assegno e’ automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto

di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non

risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un

accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto

della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento

condiviso

Il giudice puo’ disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei

genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento

all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori puo’, in qualsiasi momento, chiedere

l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al

primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone

l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per

quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma

dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente

infondata, il giudice puo’ considerare il comportamento del genitore

istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare

nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione

dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva

diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della

responsabilita’ genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle

condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente

stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono

adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono

affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione

ed educazione e puo’ ricorrere al giudice quando ritenga che siano

state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-quinquies.

Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione

delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli,

l’attribuzione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale su di

essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla

modalita’ del contributo.

Art. 337-sexies.

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo

prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il

giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i

genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’. Il diritto al

godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario

non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o

conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di

assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a

terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e’ obbligato a

comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,

l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata

comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente

verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta’ di

reperire il soggetto.

Art. 337-septies.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei

figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un

assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del

giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano

integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies.

Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti

di cui all’articolo 337-ter, il giudice puo’ assumere, ad istanza di

parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre,

l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e

anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti

in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori,

relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non

procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o

manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l’opportunita’, il giudice, sentite le parti e

ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti

di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi

di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con

particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale

dei figli.”.

Art. 56

Modifiche all’articolo 343 del codice civile

1. Al primo comma dell’articolo 343 del codice civile le parole:

“potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti:

“responsabilita’ genitoriale”.

Art. 57

Modifiche all’articolo 348 del codice civile

1. All’articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma le parole: “potesta’ dei genitori” sono

sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;

b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Il giudice, prima

di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che

abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace

di discernimento.”.

Art. 58

Modifiche all’articolo 350 del codice civile

1. All’articolo 350 del codice civile le parole: “potesta’ dei

genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’

genitoriale”.

Art. 59

Modifiche all’articolo 356 del codice civile

1. Al primo comma dell’articolo 356 del codice civile le parole:

“potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti:

“responsabilita’ genitoriale”.

Art. 60

Modifiche all’articolo 371 del codice civile

1. All’articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1)

e’ sostituito dal seguente:

“1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo

avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o

professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia

compiuto gli anni dieci e anche di eta’ inferiore ove capace di

discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti

prossimi;”.

Art. 61

Modifiche all’articolo 401 del codice civile

1. All’articolo 401 del codice civile le parole: “figli naturali

riconosciuti dalla sola madre che si trovi” sono sostituite dalle

seguenti “figli di genitori che si trovino”; la parola: “allevamento”

e’ sostituita dalla seguente: “mantenimento”.

Art. 62

Modifiche all’articolo 402 del codice civile

1. All’articolo 402 del codice civile le parole: “potesta’ dei

genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:

“responsabilita’ genitoriale”.

Art. 63

Modifiche all’articolo 417 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 417 del codice civile le parole:

“potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti:

“responsabilita’ genitoriale”.

Art. 64

Modifiche all’articolo 433 del codice civile

1. All’articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: “2) i figli, anche

adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;”;

b) il numero 3) e’ sostituito dal seguente: “3) i genitori e, in

loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;”.

Art. 65

Modifiche all’articolo 436 del codice civile

1. All’articolo 436 del codice civile le parole: “legittimi o

naturali” sono soppresse.

Art. 66

Modifiche all’articolo 448-bis del codice civile

1. All’articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel

testo, la parola: “potesta’” e’ sostituita dalle seguenti:

“responsabilita’ genitoriale”.

Art. 67

Modifiche all’articolo 467 del codice civile

1. All’articolo 467 del codice civile le parole: “legittimi o

naturali” sono soppresse.

Art. 68

Modifiche all’articolo 468 del codice civile

1. All’articolo 468 del codice civile le parole: “legittimi,

legittimati e adottivi” sono sostituite dalle seguenti: “anche

adottivi”; le parole: “nonche’ dei discendenti dei figli naturali del

defunto,” sono soppresse.

Art. 69

Modifiche all’articolo 480 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 480 del codice civile dopo le

parole: “la condizione.” e’ aggiunto il seguente periodo: “In caso di

accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal

passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione

stessa.”.

Art. 70

Modifiche all’articolo 536 del codice civile

1. All’articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma le parole: “i figli legittimi, i figli

naturali, gli ascendenti legittimi” sono sostituite dalle seguenti:

“i figli, gli ascendenti”;

b) al secondo comma le parole: “legittimi” e “i legittimati e”

sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: “legittimi o naturali” ovunque

presenti sono soppresse.

Art. 71

Modifiche all’articolo 537 del codice civile

1. All’articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica le parole: “legittimi e naturali” sono

soppresse;

b) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono

soppresse;

c) al secondo comma le parole: ” , legittimi e naturali” sono

soppresse;

d) il terzo comma e’ abrogato.

Art. 72

Modifiche all’articolo 538 del codice civile

1. All’articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;

b) al primo comma le parole: “legittimi ne’ naturali” e la

parola: “legittimi” sono soppresse.

Art. 73

Modifiche all’articolo 542 del codice civile

1. All’articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono

soppresse;

b) al secondo comma le parole: “, legittimi o naturali” ovunque

presenti sono soppresse;

c) il terzo comma e’ abrogato.

Art. 74

Modifiche all’articolo 544 del codice civile

1. All’articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;

b) al primo comma le parole: “ne’ figli legittimi ne’ figli

naturali” sono sostituite dalla seguente: “figli”; la parola:

“legittimi” e’ soppressa.

Art. 75

Modifiche all’articolo 565 del codice civile

1. All’articolo 565 del codice civile le parole: “legittimi e

naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

Art. 76

Modifiche all’articolo 566 del codice civile

1. L’articolo 566 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 566.

Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.”.

Art. 77

Modifiche all’articolo 567 del codice civile

1. All’articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente “Successione dei figli

adottivi”;

b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Ai figli sono

equiparati gli adottivi”.

Art. 78

Modifiche all’articolo 573 del codice civile

1. All’articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo

comma, la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati

fuori del matrimonio”.

Art. 79

Modifiche all’articolo 580 del codice civile

1. All’articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “naturali” e’ sostituita dalla

seguente: “nati fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturali”, ovunque presente, e’ sostituita dalle

seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 80

Modifiche all’articolo 581 del codice civile

1. All’articolo 581 del codice civile le parole: “legittimi o figli

naturali, o figli legittimi e naturali” sono soppresse.

Art. 81

Modifiche all’articolo 582 del codice civile

1. All’articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;

b) al primo comma la parola: “legittimi” e’ soppressa.

Art. 82

Modifiche all’articolo 583 del codice civile

1. All’articolo 583 del codice civile le parole: “legittimi o

naturali” sono soppresse.

Art. 83

Modifiche all’articolo 594 del codice civile

1. All’articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica la parola: “naturali” e’ sostituita dalle

seguenti: “nati fuori del matrimonio”;

b) la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati

fuori del matrimonio”.

Art. 84

Modifiche all’articolo 643 del codice civile

1. All’articolo 643 del codice civile il secondo comma e’

sostituito dal seguente: “Se e’ chiamato un concepito,

l’amministrazione spetta al padre e alla madre.”.

Art. 85

Modifiche all’articolo 687 del codice civile

1. All’articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma la parola: “legittimo” e’ soppressa; le parole:

“o legittimato o” sono sostituite dalla seguente: “anche” e la

parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del

matrimonio”;

b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La revocazione

ha luogo anche se il figlio e’ stato concepito al tempo del

testamento.”.

Art. 86

Modifiche all’articolo 715 del codice civile%