Bozza di regolamento per le specializzazioni forensi
Di seguito riportiamo la bozza di regolamento in tema di specializzazioni per le categorie forensi
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BOZZA DI REGOLAMENTO
(Seduta amministrativa del 22 marzo 2013)
REGOLAMENTO
SULLA ISTITUZIONE E LE MODALITÀ DI TENUTA DELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
(ex art. 35, comma 1, lett. s della legge 31 Dicembre 2012, n. 247)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
- Visto l’art. 9 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 in materia di specializzazioni;
- Visto l’art. 29, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il Consiglio dell’ordine organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s);
- Visto l’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che prevede che il Consiglio nazionale forense istituisca e disciplini l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
ADOTTA
il seguente regolamento.
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1-. Il presente regolamento disciplina la istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 2 – Istituzione e aggiornamento dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.
1- È istituito l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente rappresentative.
2- L’elenco è tenuto dal Consiglio nazionale forense, che ne cura l’aggiornamento costante.
3-L’elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense,
www.consiglionazionaleforense.it.
Art. 3 – Requisiti di iscrizione nell’elenco e criteri per il riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
1-. Sono riconosciute come maggiormente rappresentative dal C.N.F. e iscritte nell’elenco di cui all’art. 2, le associazioni che:
a) hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento nella materia di competenza;
b) hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di corte d’appello;
c) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale;
d) hanno un ordinamento interno a base democratica;
e) assicurano l’offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate;
f) non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione.
Art. 4 – Modalità di richiesta di inserimento nell’elenco.
1-. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 devono:
a) inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio nazionale forense oppure tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica indicata del sito istituzionale del Consiglio nazionale forense;
b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento.
Art. 5 – Procedimento di iscrizione nell’elenco.
1-. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2-. Nell’ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, e può richiedere integrazioni in via istruttoria, anche convocando i rappresentanti dell’associazione richiedente.
3-. Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense delibera:
a) la iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente rappresentative, oppure b) il rigetto della domanda.
4-. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.
5-. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l’associazione iscritta nell’elenco ha l’onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all’art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. Il CNF delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.
6-. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 6 – Revoca dell’iscrizione nell’elenco.
1-. Il Consiglio nazionale forense può, previa audizione dei rappresentanti dell’associazione e con provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell’elenco qualora l’associazione forense specialistica perda uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto al comma 5 dell’art. 5 del presente regolamento.
2-. L’associazione forense specialistica alla quale viene revocata l’iscrizione nell’elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.
Art. 8. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it