Esame avvocato 2013 – Linee guida di analisi traccia 1 diritto penale

ARGOMENTI TRATTATI ALL’INTERNO DEI CORSI PROFORM 

La condotta di Tizio è suscettibile di integrare, quanto al fatto tipico, varie fattispecie penalmente sanzionate: in relazione alle risultanze delle analisi condotte, si tratterà senz’altro, in primo luogo, dei reati di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di intossicazione da stupefacenti (indicando che, innanzi tutto fra queste, si tratta di concorso formale di reati, per cui si risponderà di tutte le fattispecie ex art. 81 cpv. c.p.).
In relazione alla responsabilità per aver cagionato la morte del pedone, si tratterà di stabilire preliminarmente se l’imputato fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto (la traccia offre elementi di valutazione circa la quantità di sostanze assunte). Il tema è quello della cd. actio libera in causa, categoria interpretativa delle regole in tema di imputabilità cui il candidato dovrà sommariamente accennare.
Nel caso concreto il primo problema da affrontare concerne dunque il rapporto fra coefficiente soggettivo esistente al momento in cui il soggetto si pone alla guida e coefficiente soggettivo esistente al momento in cui è cagionato l’evento lesivo; donde l’ulteriore questione del titolo di responsabilità, in particolare dovendosi stabilire se l’eventuale accettazione del rischio di causare incidenti, esistente al momento in cui Tizio si è posto alla guida (e pur sempre compatibile con la colpa cosciente), possa essere tradotta anche nell’accettazione del rischio di uccidere persone (dolo eventuale).
Il candidato deve analizzare gli elementi distintivi dei due coefficienti di imputazione; a supporto della trattazione si ricorderanno i criteri esplicitati, da ultima, nella sentenza della Cassazione 39898 del 2012: a fronte dei vari orientamenti interpretativi, di cui il candidato deve succintamente dar conto, la Cassazione riconosce che l’imputazione a titolo di dolo eventuale presuppone l’accettazione del rischio dell’evento tipico: non sarebbe invece sufficiente una generica rappresentazione del fatto di mettere in pericolo con la propria condotta «beni di altrui appartenenza», senza che sia necessario distinguere quali beni; se questa generica rappresentazione fosse sufficiente, sarebbero violati il principio di legalità e quello di colpevolezza, perché una generica prevedibilità di danneggiare cose sarebbe convertita in previsione di ledere persone, e questa in previsione di uccidere.