Convertito in legge il Decreto di riforma del processo civile
E’ stato convertito in legge in data 6 novembre 2014 dalla Camera dei Deputati il decreto legge 12/9/2014 di riordino del processo civile.
Il testo è quindi Legge (Leggi il testo del decreto legge RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE)
Di seguito una breve schematizzazione dei cambiamenti più importanti:
1.ARBITRATO Nelle cause civili pendenti in primo grado ed in quelle in appello, potrà essere promossa congiuntamente dalle parti di promuovere un procedimento arbitrale. Le cause che consentono di avvalersi della procedura arbitrale non possono riguardare i diritti indisponibili o avere ad oggetto tematiche di lavoro, previdenza e assistenza sociale, a meno che l’arbitrato non sia già previsto dai contratti collettivi. Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all’Albo da non meno di tre anni e che si siano resi disponibili. Verrà previsto che i compensi siano stabiliti da un apposito decreto ministeriali.
2. NEGOZIAZIONE ASSISTITA Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (qualora ci sia già stata sentenza di separazione), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile che vi siano o che non vi siano figli minori minorenni, di figli maggiorenni portatori di handicap grave o non autosufficienti. Nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal procuratore della Repubblica, nel secondo è previsto un possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
3. DIRITTO DI FAMIGLIA I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Viene previsto, a tutela delle parti, un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.
4. ALTRE MISURE Per disincentivare l’abuso del processo, viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato, fissata in 30 giorni
VEDI ANCHE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SU: Convenzione di negoziazione assista nella separazione e nel divorzio