Trib. Firenze 25.06.2014 (sulla prededucibilità del credito del professionista)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso in data 25.06.2014 dal Collegio Fallimentare del Tribunale di Firenze.
La decisione è pronunciata nel corso dell’opposizione allo stato passivo presentata da un professionista che si era visto negare la prededuzione per il credito conseguente all’opera prestata in occasione del deposito dell’istanza di fallimento in proprio di una società.
I Giudici fiorentini, in conformità all’indirizzo che si sta ormai consolidando in tema di concordato preventivo, riconoscono infine la richiesta prededuzione. Il loro ragionamento, direi pregevole, trae argomentazioni dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 5705 del 07.03.2013 e trova conforto in un’altra pronuncia di legittimità (Cass. 05.03.2012 n. 34302) ed in una di merito (Trib. Prato 24.06.2014).
Sono, in particolare, d’accordo con il Collegio quando rileva “che a tale diritto alla prestazione professionale può ben ricollegarsi la nozione di funzionalità come delineata della S.C. nella motivazione sopra riportata. E’ infatti certamente interesse del ceto creditorio il non aggravarsi dello stato di dissesto, cui corrisponde la correlata responsabilità dell’amministratore ex art. 2394 c.c. In sintesi, poiché la legge impone un obbligo di conservazione del patrimonio sociale a carico degli amministratori, essi devono agire per tale finalità laddove si manifesti uno stato di crisi dell’impresa e ciò può avvenire anche tramite il ricorso della domanda in proprio di fallimento”.
Se non altro il decreto dà una risposta a tutti quei professionisti che, chiamati ad assistere la società una volta che l’istanza di fallimento in proprio si è resa necessaria, si domandano legittimamente se avranno o no diritto ad un dignitoso compenso per l’attività prestata.
Buona lettura.
Simone Giugni
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IL TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE,
COLLEGIO FALLIMENTARE
Riunito nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dr. Isabella Mariani Presidente rel.
Dr. Patrizia Pompei Giudice
Dr. Lucia Schiaretti Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa RG 12490/2013
Corrente tra
B. C. – Avv.
c.
Fall. C. e P. srl – Avv.
Avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo;
premesso in fatto:
il Dr. C. B. propone opposizione contro l’ammissione del proprio credito pari a euro 7.312,50, poi ridotto a euro 6.760,00 in privilegio in luogo della prededuzione, enunciando che trattasi di credito derivante da prestazione professionale a favore del debitore nell’accesso alla procedura di fallimento in proprio e evidenziando la sussistenza dei presupposti di cui all’art 111 l. fall.; in subordine evidenziava la sussistenza per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2755 e 2770 c.c..
La Curatela si è costituita, rilevando che anche la lettura più estensiva del disposto normativo, richiede la rigorosa prova della “funzionalità” dell’attività prestata dal professionista che deve coincidere con il concetto di strumentalità; in sintesi sottolineava la necessità che le singole prestazioni fossero assolutamente necessarie ed indispensabili all’ammissione alla procedura di fallimento, necessità assente nel caso di specie poiché l’attività professionale volta alla predisposizione del ricorso per il fallimento era “attività elementare che l’imprenditore era tenuto a volgere autonomamente …” Contestava la ricorrenza dei presupposti per la domanda di ipotesi. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 5 novembre 2013 con concessione di termini per note e repliche.
Ritenuto in diritto:
le parti discutono sull’applicabilità alla odierna fattispecie, dell’art. 111 l. fall. che riconosce la prededucibilità del credito nel caso in cui la ragione creditoria sia sorta in occasione o in funzione di una procedura concorsuale.
Quanto interessa nel caso di specie attiene al credito sorto in funzione della procedura, poiché l’occasionalità fa riferimento ad un credito temporale (insorgenza nel corso della procedura) sicuramente qui assente, dato che la prestazione professionale e il diritto alla remunerazione, precede la domanda di fallimento.
La S.C. ha avuto modo ripetutamente negli ultimi anni di pronunciarsi nel significato e sull’interpretazione da attribuire al termine funzionalità. Giova per tutti richiamare la recente Sent. 8958 – 2014 laddove si afferma: “Il collegamento dei crediti prededucibili con le procedure concorsuali, espressamente previsto dal nuovo testo della norma in esame, ha consentito di affermare che la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono per l’effetto sugli interessi dell’intero ceto creditorio: in tal senso depone il duplice criterio cui è subordinato il riconoscimento della prededucibilità al di fuori dei casi in cui essa costituisca il risultato di un’espressa qualificazione di legge, dovendosi ritenere che, attraverso la limitazione del beneficio ai crediti sorti “in occasione o in funzione” di procedure concorsuali, il legislatore abbia inteso riferirsi in via alternativa ad obbligazioni derivanti dalle attività svolte nell’ambito della procedura o comunque strumentali alle finalità della stessa. E’ stato infatti precisato che, al di fuori dell’ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazioni contratte direttamente dagli organi della procedura per gli scopi della procedura stessa, il collegamento occasionale ovvero funzionale posto dal dettato normativo deve intendersi riferito al nesso, non tanto cronologico né solo teleologico, tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità dl rapporto tra il terzo e l’organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorché avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura, in quanto inerisce alla gestione fallimentare (cfr. Cass., Sez. 1°, 7 marzo 2013, n. 5705)”.
Il principio sopra espresso si riferisce alla prededucibilità dei crediti dei professionisti della società che accede al concordato preventivo, nel successivo fallimento.
Esso però deve trovare conferma anche per i crediti dei professionisti che assistono la società che presenta istanza di fallimento i proprio ex art. 14 l. fall..
In primo luogo non può ridursi la funzionalità del credito alla sola ipotesi di necessità dell’assistenza. Deve infatti ritenersi che il ricorrere ad una assistenza tecnica sia un diritto del soggetto debitore che intenda avvalersi di una prestazione professionale per l’approccio ad una procedura pubblica da cui conseguono rilevanti effetti anche personali che egli deve essere in grado di affrontare nel modo più corretto: depone per la correttezza dell’interpretazione della non necessarietà della prestazione professionale per l’accesso alla procedura concorsuale, quale requisito essenziale per la prededucibilità del relativo con credito, anche l’intervenuta abrogazione dell’art. 182 quater, IV c. l. fall. che limitava la prededucibilità del credito al solo attestatore.
In secondo luogo si rileva che a tale diritto alla prestazione professionale, può ben ricollegarsi la nozione di funzionalità come delineata della S.C. nella motivazione sopra riportata. E’ infatti certamente interesse del ceto creditorio il non aggravarsi dello stato di dissesto, cui corrisponde la correlata responsabilità dell’amministratore ex art. 2394 c.c. In sintesi, poiché la legge impone un obbligo di conservazione del patrimonio sociale a carico degli amministratori, essi devono agire per tale finalità laddove si manifesti uno stato di crisi dell’impresa e ciò può avvenire anche tramite il ricorso della domanda in proprio di fallimento.
Laddove l’imprenditore intenda avvalersi della prestazione libero professionale dell’esperto per valutare l’an e il quomodo dell’accesso alla procedura fallimentare, al fine appunto di evitare ulteriore aggravio alla posizione creditoria, deve ritenersi integrata al valutazione di funzionalità della prestazione resa alle ragioni della procedura lato sensu intesa.
Nel senso indicato si veda Trib. Prato, 24/06/2011: “Il professionista, che supporti la parte debitrice nella verifica della situazione dell’impresa per consentire al proprio cliente di valutare al meglio se la crisi risulti o meno superabile, supportandolo in caso negativo nella predisposizione di quanto necessario per dar inizio alla procedura concorsuale fallimentare, allorché tale procedura venga decretata dal giudice svolge utilmente la propria attività in funzione della procedura medesima ed ha, quindi, diritto alla prededuzione ex art. 11 l. fall. – R.D. n. 267/1942”.
Infine deve rilevarsi che nessuna contestazione la Curatela ha mosso all’operato del professionista che deve quindi ritenersi avere agito conformemente alle regole dell’arte; egli ha d’altra parte sottolineato di non avere prima svolto attività libero professionale per la società e di avere compiuto tutta la valutazione di cui la presentazione dell’istanza di fallimento in proprio rappresentava solo l’ultimo atto (Cass. civ. Sez. I, 08/04/2013, n. 8534: “Lo scopo del concordato preventivo o dell’amministrazione controllata è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare – per quanto possibile – i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 111 legge fall., per il risanamento dell’impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell’impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti.”).
Consegue da quanto sino ad ora motivato l’accoglimento dell’opposizione e la integrale ammissione del credito allo stato passivo, in prededuzione.
Le spese di causa sono compensate attesa la novità della questione, il recente arresto giurisprudenziale della S.C. e l’assenza di un orientamento conforme di questo Tribunale.
P.Q.M.
Ammette allo stato passivo del Fallimento C. e P. srl la somma di euro 6.760,00 in prededuzione oltre cap e Iva come per legge a favore di B. C.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze 25 giugno 2014
Il Presidente rel.
Dr. I. Mariani