T. Firenze 28.05.2014 (sulla falcidiabilità del debito IVA)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il recente decreto con il quale il Collegio Fallimentare del Tribunale ha, in data 28.05.2014, dichiarato inammissibile una domanda di concordato che prevedeva la soddisfazione parziale del debito IVA.

La decisione fiorentina si inserisce nel solco ormai tracciato dalla recente Sentenza n. 9541 del 30 aprile 2014, resa dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione, secondo la quale “L’intangibilità dei detti crediti per iva e per ritenute alla fonte ex art. 182 ter L.F. sussiste anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis il D.L. n. 185 del 2008, art. 32, conv. nella L. n.2 del 2009, n.2, che ha modificato l’art. 182 ter, comma 1, L.F., in quanto la disposizione che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell’iva, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile; ne consegue che la sua portata sostanziale si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito iva”.

Il Tribunale condivide in pieno le tesi dei Giudici di legittimità e richiama la Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 (“007/436/CE, Euratom), relativa al sistema  delle risorse proprie delle comunità europee, la quale ha stabilito (ribadendo quanto già disposto dalla precedente Decisione del 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom) che “costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea” le entrate derivanti, fra l’altro, “dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli stati membri, gli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie” (art. 2, comma 1, lett. b).

Buona lettura.

Simone Giugni

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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Civile 3^

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sig.ri Magistrati:

Dr. Isabella Mariani Presidente rel.

Dr. Patrizia Pompei Giudice

Dr. Silvia Governatori Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso in fatto:

con ricorso depositato il 19 maggio 2014 FR. Srl chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo depositando una proposta che prevedeva il pagamento totale delle prededuzioni e dei crediti privilegiati di cui all’art. 2751 bis c.c., nella misura del 25% dei crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. e il 10% dei creditori chirografari; il piano prevedeva la dismissione delle attività e la continuità aziendale tramite affitto di azienda e futura cessione.

In sede di comparizione la proponente ha depositato le integrazioni relative alla previsione del pagamento falcidiato del debito IVA e al merito dell’attestazione.

Ritenuto in diritto:

il concordato proposto è inammissibile.

Anche in sede di integrazioni, la proponente ribadisce la previsione della falcidia del debito IVA.

Tuttavia il Tribunale ritiene che per il credito erariale derivante da omessa soddisfazione dell’imposta sul valore aggiunto non sia possibile un pagamento in percentuale ma debba essere previsto il pagamento per l’intero.

Su tale punto giova richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte alle cui motivazioni si rinvia, perché integralmente condivise: Cassazione civile, sez. I 30 aprile 2014, n. 9541 “L’intangibilità dei detti crediti per iva e per ritenute alla fonte ex art. 182 ter L.F. sussiste anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis il D.L. n. 185 del 2008, art. 32, conv. nella L. n.2 del 2009, n.2, che ha modificato l’art. 182 ter, comma 1, L.F., in quanto la disposizione che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell’iva, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile; ne consegue che la sua portata sostanziale si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito iva”. Il principio era già contenuto nella precedente pronuncia 4 novembre 2011 la quale ha motivato sull’esclusione della possibilità della falcidia IVA anche nei concordati preventivi nei quali non è prevista la transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall.. Infine nella pronuncia 16 maggio 2012 n. 7667 la S.C. ha individuato le ragioni sostanziali a tenore delle quali la normativa fallimentare non ha valenza di tipo processuale ma sostanziale “Questa Corte ha in proposito recentemente affermato il principio che la citata novella del 2008 si pone su di un piano di continuità con l’originario dettato legislativo, chiarendone e conformandone l’interpretazione: già quello, infatti, si riferiva anche all’IVA, dovendosi intendere il richiamo al tributo come “risorsa” riferito non al gettito effettivo (venendo in realtà il contributo per IVA calcolato prescindendo da questo), bensì alla specie di tributo individuata quale parametro per il trasferimento di risorse all’Unione e la cui gestione, sia nominativa che esecutiva, è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli (Cass. n. 22931 del 2011).

Il Collegio condivide tale principio, anche alla luce della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 (“007/436/CE, Euratom), relativa al sistema  delle risorse proprie delle comunità europee, la quale ha stabilito (ribadendo quanto già disposto dalla precedente Decisione del 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom) che “costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea” le entrate derivanti, fra l’altro, “dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli stati membri, gli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie” (art. 2, comma 1, lett. b).

Il concetto è confermato dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (v. ottavo considerando), ed è stato da ultimo ribadito dalla recentissima sentenza della Corte di giustizia 29 marzo 2012, causa C- 500/10, B. srl.

Non si rinvengono ragioni sostanziali per disattendere l’orientamento costante e motivato della S.C..

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del concordato preventivo proposto da F. srl in liquidazione.

Firenze 28 maggio 2014

Il Presidente rel.

Dr. I. Mariani

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