App. Genova 03.07.2014 (sulla rilevanza della percentuale offerta ai creditori)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dalla prima Sezione Civile della Corte di Appello di Genova in data 03.07.2014.
Il provvedimento giunge al termine del reclamo presentato da un primario istituto di credito avverso l’omologazione di un concordato preventivo che aveva proposto ai creditori chirografari la soddisfazione nella misura, ben misera, dell’1%.
Al di là di alcune eccezioni sulla non corretta formazione delle maggioranze, la banca lamentava proprio l’irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari, irrisorietà che – secondo suggestive argomentazioni – avrebbe frustrato la causa concreta del concordato preventivo perché, inducendo i creditori interessati a non partecipare alle operazioni di voto proprio nella prospettiva di una miserrima ripartizione, avrebbe contribuito a formare (in virtù del meccanismo di silenzio/assenso oggi operante) una maggioranza favorevole solo in apparenza.
L’eccezione è stata però respinta dalla Corte di Appello adita.
Secondo il Collegio, infatti, “quanto alla misura irrisoria del soddisfacimento dei creditori, essa non appare ostativa dell’omologazione del concordato preventivo, essendo rimessa ai creditori falcidiati ogni valutazione sulla convenienza economica di un soddisfacimento proposto in tal misura dall’imprenditore in crisi e sull’opportunità di ricorrere, invece, ad altra procedura concorsuale liquidatoria, in quanto ritenuta per loro più vantaggiosa negli esiti”.
Buona lettura.
Simone Giugni
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LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione prima civile
composta dai magistrati:
Maria Teresa BONAVIA Presidente
Isabella Maria SILVA Consigliere
Alberto CARDINO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
nel reclamo iscritto al n. 247 del Ruolo Generale della Volontaria giurisdizione dell’anno 2014, pendente tra
Banca M _____________ S.p.a.
(omissis)
RECLAMANTE
C __________ S.r.l.
(omissis)
Commissario giudiziale del concordato preventivo C __________ S.r.l.
RECLAMATI
Banca M _____________ S.p.a. ha proposto reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo di C. ___________ S.r.l. emesso dal Tribunale della Spezia il 4 – 10.04.2014, cui già si era opposta in seno al giudizio di omologa.
M lamenta il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’omologazione del concordato preventivo a cagione del riconoscimento di un credito, a favore del creditore CP S.r.l., in misura superiore a quella reale. Tale credito verso C ___________ S.r.l., ammontante ad € 43.257,50, era in realtà stato ceduto da CP S.r.l. a favore di M ed avrebbe dovuto essere, pertanto, computato ai fini della maggioranza come credito di quest’ultima. Il che avrebbe comportato il mancato raggiungimento della percentuale necessaria all’approvazione della proposta di concordato preventivo, posto che M S.p.a. si era espressa per il diniego di omologazione.
Inoltre M. lamenta l’irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, pari all’1%, con conseguente frustrazione della causa concreta del concordato preventivo, essendo questi indotti a non partecipare alle operazioni di voto proprio dalla prospettiva di una miserrima ripartizione; il che – stante la modifica introdotta all’art. 178 comma 3 l. fall. dal d.l. 22.6.2012 n. 83, convertito dalla l. 7.8.2012 n. 134 – comporta la formazione di una maggioranza favorevole solo in apparenza.
Costituendosi C. ___________ S.r.l. rilevava il difetto di legittimazione del creditore ad impugnare, appartenendo M ad una classe consenziente ex art. 4 l. fall. Inoltre rilevava che M avrebbe dovuto contestare il credito di CP all’adunanza dei creditori, ex art. 175 comma 3 l. fall. e, non avendolo fatto, era decaduta da tale facoltà.
Nel merito, l’esclusione del credito ceduto da CP a M era fondata, avendo il Commissario giudiziale rilevato che esso era incedibile per patto fra le originarie parti del rapporto obbligatorio – C. _________ S.r.l. e CP S.r.l. – riportato anche negli ordinativi da cui era sorto il credito, e quindi conoscibile dal terzo cessionario M, con conseguente opponibilità del patto di non cedibilità ex art. 1260 comma 2 c.c.
Quanto all’eccezione di irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, essa non era fondata, ben potendo la proposta concordataria contenere una previsione in tal senso.
Il Tribunale ha ritenuto non rilevante l’opposizione di M fondata sul mancato riconoscimento, a proprio favore, del credito cedutole da CP, atteso che, nell’ambito del concordato preventivo, le contestazioni a tale riguardo dovevano essere fatte valere mediante autonomi giudizi di cognizione. Peraltro la contestazione di M concerne la misura del credito riconosciuto a favore di C. ___________ S.r.l. (e negato a favore di essa M) non in funzione del suo soddisfacimento nell’ambito della liquidazione concorsuale, bensì in quanto rilevante ai fini della formazione delle maggioranze necessarie all’omologazione.
La contestazione è, pertanto, ammissibile ex art. 176 comma 2 l. fall.
Non è fondata l’eccezione di decadenza ex art. 175 comma 3 l. fall., in quanto il riconoscimento del credito a favore di CP è avvenuta, a causa di un errore materiale pacificamente commesso dal Commissario giudiziale nel computo dei crediti, successivamente all’adunanza dei creditori.
Peraltro, nel merito, l’opposizione di M è infondata, posto che il patto di non cedibilità del credito risultava chiaramente dagli ordinativi effettuati da C. verso CP e, pertanto, devesi presumere la sua conoscenza da parte de terzo cessionario che, di certo, aveva avuto modo, agio e tutto l’interesse di accertare l’esistenza del suddetto patto nel momento in cui acquistava il credito di CP. Appare improbabile, infatti, che il cessionario di un credito si accontenti della presentazione della fattura – sulla quale non era annotato alcun vincolo di incedibilità – emessa dal creditore verso il debitore ceduto, quale prova dell’esistenza del rapporto obbligatorio.
Quanto alla misura irrisoria del soddisfacimento dei creditori, essa non appare ostativa dell’omologazione del concordato preventivo, essendo rimessa ai creditori falcidiati ogni valutazione sulla convenienza economica di un soddisfacimento proposto in tal misura dall’imprenditore in crisi e sull’opportunità di ricorrere, invece, ad altra procedura concorsuale liquidatoria, in quanto ritenuta per loro più vantaggiosa negli esiti.
Le spese seguono la soccombenza.
PER TALI MOTIVI
La Corte di Appello rigetta il reclamo. Condanna Banca M _____________ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a C. _____________ S.r.l. le spese del grado, che liquida in € 2.225,00 oltre accessori di legge.
Genova, 3 luglio 2014.
Il Presidente