Trib. Monza 10.06.2014 (sui contratti a prestazioni continuative stipulati anteriormente al concordato)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Collegio fallimentare del Tribunale di Monza in data 10.06.2014.
Il provvedimento affronta il tema dei pagamenti effettuati, in caso di prosecuzione dell’attività di impresa a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo in bianco, a fronte di contratti a prestazioni continuative stipulati anteriormente e con prestazioni svolte in parte prima ed in parte dopo la domanda stessa.
Il Tribunale conclude per la legittimità dei versamenti perché – nel caso in questione – si versa in ipotesi di naturale prosecuzione del contratto. “In altre parole si tratta di rapporti con scindibilità delle prestazioni o di rapporti di durata dai quali sorgono coppie di prestazioni di per sé isolabili sotto il profilo funzionale ed economico, con la conseguenza che il relativo pagamento deve essere considerato alla stregua di un atto di straordinaria amministrazione neppur soggetto a preventiva autorizzazione del tribunale, posto che il relativo credito matura indubbiamente in pendenza della procedura”.
Si osserva infine che, ragionando diversamente, si dovrebbe ritenere non congrua con l’istituto del concordato la stessa proseguibilità di tali rapporti, il che sarebbe in aperta contraddizione con la disciplina dettata dall’art. 169 bis L.F.
Buona lettura.
Simone Giugni
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Omissis
Nel procedimento di concordato preventivo con riserva promosso da C. s.r.l., riunito in camera di consiglio ha pronunziato il seguente
DECRETO
Verificato che l’impresa istante ha chiesto in data 21.5.2014 una proroga di giorni sessanta rispetto all’originario termine concesso ex art. 161, 6° co., l.f. in giorni 90 con decreto 26.2.2014 ( e quindi scadente in data 27.5.2014);
Visto il parere favorevole reso dal commissario giudiziale in data 27.5.2014;
preso atto che parte ricorrente allega quali motivi idonei a giustificare l’invocata proroga da un lato la necessità di verifica delle potenzialità reddituali dell’azienda dall’altro e soprattutto la prosecuzione di trattative con terzi volte all’acquisizione di manifestazioni d’interesse all’affitto dell’azienda stessa con previsione di successiva acquisizione della stessa, su cui essenzialmente si fonderà il piano;
rilevato nel frattempo si sono manifestate alcune criticità inerenti da un lato le rilevanti perdite verificatesi tramite la prosecuzione dell’attività (peraltro funzionale alla futura cedibilità dell’azienda) – in particolare nel primo quadrimestre dell’anno le stesse ascendono ad euro 260.576,93 (di cui però euro 99.914,78 a titolo di svalutazione crediti); dall’altro nel pagamento di alcuni debiti pregressi ed in particolare: stipendi e salari relativi all’intero mese di febbraio (euro 25.287,35) laddove la domanda ex art. 161 l.f. risale al 20.2.2014; consumi elettricità anch’essi relativi all’intero mese di febbraio (euro 2426,69); prestazioni professionali di notaio effettuate nel novembre 2013 (euro 3.000,00);
ritenuto che sotto il primo profilo oltre a risultare di fatto di una contrazione delle perdite prodotte rispetto al passato (nel periodo ante i stanza si sono avute delle perdite per euro 181.640 ed in quello successivo per euro 99.000,00) la prosecuzione dell’attività è strumentale all’ipotesi di cessione dell’azienda che costituisce l’aspetto centrale su cui si dovrebbero soddisfare i creditori;
ritenuto sotto il secondo profilo che i pagamenti relativi a contratti a prestazioni continuative stipulate anteriormente e con prestazioni svolte parte anteriormente e parte posteriormente alla proposizione della domanda, gli stessi possono essere ritenuti legittimi versandosi in ipotesi di naturale prosecuzione del contratto; in altre parole si tratta di rapporti con scindibilità delle prestazioni o di rapporti di durata dai quali sorgono coppie di prestazioni di per sé isolabili sotto il profilo funzionale ed economico, con la conseguenza che il relativo pagamento deve essere considerato alla stregua di un atto di straordinaria amministrazione neppur soggetto a preventiva autorizzazione del tribunale, posto che il relativo credito matura indubbiamente in pendenza della procedura (a differenza peraltro di quello relativo alle prestazioni maturate integralmente nel periodo ante proposta, che invece ricadono nella disciplina di cui all’art. 182 quinquies l.f.) laddove ritenendo diversamente si dovrebbe altresì ritenere non congrua con l’istituto concordatario la stessa proseguibilità di tali rapporti ( il che evidentemente non è come dimostra ad esempio l’art. 169 bis l.f., il quale infatti detta la regola della ordinaria proseguibilità in caso di concordato con continuità salvo autorizzazione allo scioglimento e salvo risoluzione in base alle regole di diritto comune);
rilevato infine che quanto al pagamento di pregresse prestazioni professionali, le stesse – a parte l’esiguità dell’importo nell’economia del concordato – sono state oggetto di richiesta di restituzione;
CONCEDE
l’invocata proroga assegnando pertanto termine ai sensi dell’art. 161 l.f. fino al 5.7.2014, confermando tutte le condizioni e gli avvertimenti di cui all’originario decreto, ed in particolare mandando al commissario di vigilare sull’effettività delle trattative divisate ma non congruamente documentate e sulla solerzia nella redazione della relazione e degli altri documenti previsti.
Monza, addì 10 giugno 2014