Trib. Padova 14.10.2014 (sui rapporti tra transazione fiscale e concordato preventivo)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dalla prima Sezione Civile e Fallimentare del Tribunale di Padova in data 14.10.2014.
Il provvedimento ha il pregio di esaminare i rapporti tra la transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F. e la fase di ammissione del concordato preventivo, ancora non sufficientemente chiariti.
Nell’ipotesi in esame, fermo restando il pagamento integrale dell’IVA, con la proposta di transazione fiscale il debitore aveva prospettato la falcidia di una parte del credito erariale, credito che invece – nella semplice ipotesi di liquidazione del patrimonio – avrebbe probabilmente ricevuto soddisfazione integrale.
A parere del Collegio, duque, l’esito della transazione fiscale non può condizionare l’ammissibilità del piano e della proposta concordatari perché il creditore Stato può dare il suo assenso alla transazione fino all’adunanza dei creditori. Però, proprio perché l’assenso o il diniego di detto creditore condiziona il trattamento dei chirografi, la decisione al riguardo dev’essere manifestata entro l’adunanza e non oltre tale data, dovendo gli altri creditori, nel momento in cui esprimono il loro voto (se del caso anche nei 20 giorni successivi), essere nella condizione di sapere se il credito erariale verrà pagato in misura falcidiata – e quindi residua per loro la soddisfazione prospettata – oppure in misura integrale, dovendo in tal caso essere rivista al ribasso, se non addirittura annullata, anche la soddisfazione dei chirografari.
E’ infatti vero, a parere del Tribunale, che il voto favorevole dei creditori chirografari, in sede di adunanza, non potrebbe in ogni caso superare il voto negativo espresso dall’erario quanto al perfezionamento della transazione fiscale medesima, così che dall’eventuale voto negativo non può che derivare la revisione al ribasso della percentuale offerta ai creditori chirografari.
Buona lettura.
Simone Giugni
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IL TRIBUNALE DI PADOVA
1° SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE
in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Caterina Santinello Presidente
Dott. Maria Antonia Maiolino Giudice Estensore
Dott. Manuela Elburgo Giudice
ha precisato il seguente
DECRETO
Con ricorso ai sensi dell’art 161/VI l. fall. depositato il 15.11.2013, integrato con piano, attestazione e documentazione ai sensi dell’art. 160 l. fall. in data 22.3.2014 e parzialmente modificato quanto alla proposta in data 19.5.2014, la società S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, assistita dal prof. Avv. Marco de Cristoforo e dall’Avv. Michela Temporin, ha proposto domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art 160 e seguenti, rubricata al n. 117/2013 r.g., prospettando un concordato integralmente liquidatorio, ove l’attivo è rappresentato dal compendio immobiliare, cui è attribuito un valore di quasi euro 21.000.000, nonché dalla riscossione dei crediti e dalla liquidazione del magazzino ed attrezzature per un valore complessivo di circa euro 1.500.000; per le immobilizzazioni finanziarie è indicato un valore di euro 16.000 e per i beni immateriali un valore pari a zero. In particolare, con riferimento all’asset principale la società, sulla scorta della stima acquisita, afferma che la liquidazione in sede fallimentare determinerebbe una riduzione del ricavato di circa il 30%.
Il passivo concordatario è indicato in circa 52.000.000: è previsto un pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati c.d. di grado alto, un pagamento della percentuale del 36% quanto al debito erariale (tranne il debito IVA) oggetto di transazione fiscale, della percentuale del 19,30% quanto ai debiti chirografari ab origine della percentuale del 16% quanto ai debiti chirografari nei confronti di soggetti ed enti collegati alla società proponente (crediti soci finanziatori non postergati, crediti delle società collegate, credito per trattamento di fine rapporto del liquidatore, ecc.).
Dopo alcune richieste di chiarimenti, la società ha tra l’altro chiarito di avere risolto il problema della liquidità necessaria al funzionamento della procedura di concordato tramite l’incasso di alcuni crediti (memoria 2.10.2014).
Ritiene il collegio che i molteplici chiarimenti e le modifiche all’iniziale proposta rendano allo stato ammissibile il concordato, anche se la complessità delle problematiche insiste nella società e nello stesso contenuto della proposta non ha ancora consentito di superare le seguenti criticità, in ordine alle quali ogni verifica può essere demandata al CG, anche nell’ottica di una completa informazione ai creditori, sia in ordine alle prospettive del concordato sia in ordine al raffronto con l’alternativa fallimentare:
- quanto all’attivo, vanno verificati i valori del compendio immobiliare come prospettati dalla società, va verificato il valore dell’attivo delle immobilizzazioni immateriali, va verificata la sussistenza dei presupposti per l’instaurazione di azioni risarcitorie o recuperatorie che non troverebbero spazio nella procedura di concordato;
- quanto al passivo, va verificata la correttezza delle indicazioni in ordine all’entità ed al grado del debito erariale, vanno verificati i crediti degli agenti e va verificata la natura dei crediti vantati dall’ex amministratore, che, inizialmente indicati come postergati, sono stati successivamente distinti in postergati e non (e quindi da soddisfare in chirografo);
- rilevato ancora che non avendo la società prospettato una falcidia giustificata ai sensi dell’art. 160/II l.f., il debito IVA sui beni va pagato integralmente e non subisce la falcidia destinata ai chirografi (Cass. n. 24970/2013).
Il Tribunale invece che, con riferimento alla falcidia del debito erariale che troverebbe capienza nella liquidazione del patrimonio immobiliare, l’esito della transazione fiscale non condizioni l’ammissibilità del concordato: il creditore Stato può dare il suo assenso alla transazione fino all’adunanza dei creditori, ma – appunto – non oltre tale data, dovendo gli altri creditori nel momento i cui esprimono il proprio voto (e quindi nei 20 giorni successivi all’adunanza) essere nella condizione di sapere se il credito erariale verrà pagato in misura falcidiata – e quindi residua per loro la soddisfazione prospettata – oppure in misura integrale – e quindi va rivista al ribasso anche la loro soddisfazione oppure addirittura nulla residua per i chirografari -: il Tribunale ha infatti già chiarito che il voto favorevole dei creditori chirografari non potrebbe superare il voto negativo dell’erario ai fini del perfezionamento della transazione fiscale.
Con riferimento alle spese, deve tenersi conto del compenso medio per il Commissario, degli ulteriori ausiliari del Tribunale e delle spese ordinarie della società (ad es. collaboratori, liquidatore, imposte, assicurazioni): il tutto per circa euro 550.000; considerato l’ammontare delle spesi correnti appare congruo disporre il versamento del 40% della somma.
In conclusione, ritenuta la regolarità formale della domanda; considerato che il piano proposto appare astrattamente attuabile, salvi gli accertamenti demandati al commissario Giudiziale come descritti; ritenuta pertanto l’ammissibilità della domanda proposta; visto l’art. 163 L.F.,
DICHIARA
aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa il Tribunale;
DELEGA
alla procedura la dott.ssa A. M.,
CONFERMA LA NOMINA
del commissario giudiziale dott. M.G.,
ORDINA
La convocazione dei creditori per l’udienza del giorno 11.2.2015, ore 12,00;
DISPONE
Che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro il 7.1.2015 la data dell’adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli avrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese) e l’invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l’indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;
che il Commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di dieci giorni prima dell’adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;
ORDINA
Il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di euro 200.000 pari al 40% circa le spese ritenute necessarie per la procedura, entro quindici giorni.
Si comunichi.
Padova, lì 9.10.2014
Il Presidente
Caterina Santinello