Trib. Piacenza 22.09.2014 (sul rateizzo decennale dei debiti tributari)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dalla Sezione  Fallimentare del Tribunale di Piacenza in data 22.09.2014.

Ritengo il provvedimento estremamente interessante, soprattutto alla luce delle disposizioni di cui al D.M. Economia e Finanze del 06.11.2013 art. 3 comma 2.

Come è noto, infatti, il testo vigente dell’art. 161 L.F. impone al debitore di allegare alla proposta di concordato “un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento”.

Dottrina e giurisprudenza si sono da subito interrogate sulle possibilità prevedere un termine finale “standard” per i piani di concordato. Nell’incertezza dettata dalla mancanza di un’indicazione nella norma, i commentatori avevano comunque convenuto che la “scadenza” non potesse essere troppo lunga (molti avevano invocato il termine di sei anni previsto dalla c.d. Legge Pinto).

Dopo l’entrata in vigore del citato D.M. 3/13, che confermava la possibilità per i contribuenti in difficoltà di dilazionare sino a 120 rate mensili il pagamento dei debiti tributari, si era però da più parti evidenziata l’illogicità di una soluzione che impedisse al debitore in concordato (ossia, per definizione, “in difficoltà” …) di accedere a tale vantaggioso rateizzo.

A mio avviso il decreto del Tribunale di Piacenza risolve la questione in modo logico e sensato, dichiarando ammissibile una proposta di concordato che prevede per i debiti tributari (e solo per quelli) il pagamento dilazionato in dieci anni.

Buona lettura.

Simone Giugni

*******

Il Collegio

Composto dai Magistrati

Dott.ssa Marina Marchetti Presidente rel.

Dott. Maurizio Boselli Giudice

Dott. Giuseppe Bersani Giudice

-provvedendo in camera di consiglio sul ricorso ex art, 160 l.f. presentato da:

O. soc. cop., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. _________________;

-letto il ricorso presentato;

-letta la documentazione allegata;

-dato atto che il giudizio di ammissibilità della procedura si deve svolgere nella verifica della regolarità e della completezza della documentazione indicata nell’art. 161 L.F, in particolare:

a) della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale non piccolo, del ricorrente;

b) della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell’imprenditore;

c) della sussistenza di un piano proposto dal debitore alla massa dei creditori;

d) della completezza e regolarità della domanda;

e) della regolarità e completezza della documentazione depositata;

l) della sussistenza della relazione ex art. 161 Lf. Del professionista asseveratore;

g) dell’esame dei giudizio del professionista asseveratore il quale deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo – ricognitiva, valutativa della regolarità, comminatoria, con pubblica esplicitazione del giudizio espresso) e deve consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;

- dato atto che il concordato proposto da O., viene qualificata di tipo misto, prevedendo, da un lato, la continuazione diretta dell’azienda, dall’altro, la cessione di beni e l’affitto di alcuni rami di essa;

-che in ipotesi di concordato in continuità il piano deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 161L.F. citato, quelli di cui all’art. 186 bis L.F. lett. a) e b), ovverosia un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista, delle risorse finanziarie e dalle modalità di copertura, nonché l’attestazione del professionista sulla funzionalità della continuazione al miglior soddisfacimento dei creditori;

rilevato che:

nel caso in esame il business plan proposto prevede:

a) per la continuità d’impresa:

-che, le risorse finanziarie necessarie ad O. siano tratte direttamente dai contratti di appalto in atto, sul presupposto del loro probabile rinnovo negli anni successivi, fino al 2025;

-che l’impresa, così sgravata dagli obblighi di restituzione derivante dai debiti contratti,l sia in grado di produrre utili (doc. 25, pag 32 della relazione di attestazione del Dott, G. Giuliani);

b) quanto alle risorse finanziarie destinate al pagamento dei debito concordatari:

-dato atto che, tra le diverse voci di attivo, vengono annoverati i canoni dovuti al titolo di affitto di azienda a C., che trovano titolo nel relativo contratto avente durata 12 anni, alla scadenza del quale dovrebbe seguire l’obbligo d’acquisto dell’azienda da parte dell’affittuaria;

-che a detta della proponente “tale voce, all’attivo concordatario, comporterà flussi finanziari, per canoni e o prezzi d’acquisto, per complessivi E 4.708.000,00 oltre ad E 875.000,00 già incamerati”. (pag. 18 del ricorso).

Vista la memoria integrativa depositata in data 04 agosto 2014 con la quale la società O., a seguito della richiesta di modifica ed integrazione del piano, in punto di riduzione del termine di pagamento dei creditori, chiarisce che i crediti interessati al pagamento decennale, sono soltanto quelli tributari;

dato atto che tale periodo dilatorio, per i crediti tributari, è previsto anche dal D.M. Economia e Finanze dd 6 novembre 2013, art. 3, comma 2, che conferma la possibilità per i contribuenti in difficoltà di rateizzare fino a 120 rate il pagamento dei debiti tributari;

che la previsione legislativa consente almeno in astratto di considerare ancora congrua la dilazione richiesta e presente la sinallagmaticità del concordato;

che sulla base di tale presupposto appare opportuno rimettere alla valutazione del Commissario la fattibilità del piano e ai creditori stessi, in particolare all’Agenzia delle Entrate, quella della concreta convenienza economica;

 

RILEVATO

Che sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 160 L.F.;

che la proposta risponde sostanzialmente alle condizioni di cui all’art. 160 L.F.; dato atto che gli accertamenti svolti dal professionista nominato dal ricorrente, con i chiarimenti  e le integrazioni fornite a seguito dell’invito del Tribunale, compendiati nella relazione ex art. 161 l.f., consentono di ritenere che gli elementi di fatto allo stato acquisiti, e in particolare le dimensioni e le caratteristiche della società risultino sufficienti per consentire l’ammissione della società al beneficio del concordato preventivo, salva ogni successiva valutazione nel corso della procedura e nel contraddittorio pieno del giudizio di omologazione;

rilevato che la previsione della continuità aziendale (seppure indicata in tempi non brevi) fa indubbiamente preferire tale soluzione rispetto al fallimento;

valutata, sulla base dei dati contabili così come rappresentati, la teorica realizzabilità del piano descritto nel ricorso con effetto esdebitativo;

che, pertanto, con la continuazione seppure parziale dell’azienda, i creditori potranno verosimilmente essere soddisfatti in conformità a quanto indicato nel ricorso depositato e comunque in misura più conveniente rispetto alla procedura fallimentare;

RITENUTO

Che la proposta di concordato preventivo avanzata dalla società O. alla luce della documentazione presentata è ammissibile;

che le classi dei creditori sono state formate in conformità ai criteri di omogeneità della loro posizione giuridica ed interessi economici, come previsto dall’art. 160 L.F.; che in base ai valori delle attività e passività indicate in ricorso, deve stimarsi equa la somma di Euro 180.000,00 (pari al 50%) da depositarsi dall’istante a titolo di spese di procedura;

ritenuto opportuno segnalare al Commissario Giudiziale l’opportunità di affrontare anche i seguenti ulteriori aspetti oltre a quell dal medesimo ritenuti rilevanti:

e)      disamina di eventuali rapporti significativi sussistenti con altre società;

Ia) rapporti economici con le imprese fornitrici aventi aventi un ruolo dominante;

Ib) rapporti economici con le imprese controllate formanti uno stesso gruppo evidenziando anche le situazioni di controllo e/o di collegamento.

II) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società, con particolare riguardo all’attivo concordatario procedendo alla:

IIa) inventario e disamina del valore di ogni genere di bene sociale anche attraverso una perizia estimativa;

Iib) disamina dei crediti della società redigendo un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riporti: tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito, informazioni sulla capacità patrimoniale del debiotre, corrispondenza intercorsa, informazioni dai legali della società;

Iic) disamina dello stato giuridico degli immobili eventualmente esistenti evidenziando:

- L’insussistenza di abusi edilizi e, qualora ve ne fossero, la loro incidenza sul valore del bene e sulla sua alienabilità

- L’esistenza di eventuali contratti di locazione dell’immobile o di affitto della azienda, eventuale revocabilità; incidenza sul valore dei beni (immobile e azienda; elementi che possono farli ritenere revocabili (in caso di fallimento);

Iid) disamina dello stato giuridico delle quote sociali che la società eventualmente detenga;

Iie) disamina delle cause attive proposte e delle azioni da proporre;

III) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo al passivo concordatario verificando l’individuazione operata dalla società dei propri debiti e dei relativi privilegi:

IIIa) procedendo alla redazione di un elenco analitico dei crediti nei confronti dell’impresa che ha chiesto l’ammissione al concordato;

IIIb) verificando l’individuazione dei crediti privilegiati e ricalcolando gli esatti importi degli interessi;

IIIc) chiedendo ai professionisti che hanno assistito il debitore sia durante la precedente attività sia in occasione della predisposizione della domanda di concordato (legale, consulente, tecnici ecc.) di indicare i loro crediti, depositando la nota specifica e la documentazione relativa alle spese;

IIId) acquisendo informazioni dalle cancellerie del Tribunale (in ordine ad eventuali cause); Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Camera di Commercio; Equitalia;

IIIe) acquisendo informazioni per ciascun credito, verificando se vi siano possibilità di contestazioni da parte del singolo creditore, con conseguente (eventuale) aumento della massa debitoria;

IIIf) accertando per i lavoratori se oltre alle voci TFR, mensilità non corrisposte, ferie non pagate, tredicesima, vis iano rivendicazioni per straordinario e/o, differenze retributive;

IIIg) accertando per i crediti tributari e previdenziali se i relativi titoli siano divenuti definitivi;

IV) verifica delle concrete prospettive di realizzazione in una eventuale sede fallimentare (ad es. individuando il valore delle utilità ritraibili dall’esercizio di azioni revocatorie e di estensioni del fallimento);

visti gli artt. 160, 161 e 163 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società nei termini di cui al ricorso depositato;

nomina Giudice delegato il dott. Marina Marchetti;

conferma Commissario Giudiziale il Dott. _________________, con studio in Piacenza;

ordina la convocazione dei creditori per l’udienza del 12 novembre è 2014, ore 15,00 nella sala delle udienza al piano terra del Tribunale (c.d. “aula delle colonne”) stabilendo che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il 02 ottobre 2014, con le modalità telematiche previste dal D.L. n. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012;

fissa

il termine di giorni dieci prima dell’udienza dei creditori per il deposito a cura del Signor Commissario Giudiziale della relazione particolareggiata sulla proposta di concordato la quale sarà integralmente pubblicata sul sito internet del Tribunale di Piacenza ove saranno reperibili anche il decreto di ammissione e copia della missiva di convocazione standard e l’indicazione dei documenti ritenuti utili dal Commissario Giudiziale per l’accertamento del diritto di voto;

e contestualmente:

- proceda alla loro convocazione per la “Adunanza dei creditori”;

- indichi loro la documentazione da depositare ( possibilmente almeno 20 giorni prima dell’adunanza) per l’accertamento del loro diritto di credito, eventuali privilegi e del loro diritto di voto;

- palesi la data entro quale sarà pubblicata sul sito internet sopra specificato la relazione resa dal Commissario ex art. 172 l.fall.;

- convochi il legale rappresentante della società debitrice per la “Adunanza dei creditori”;

- si avvalga, se del caso, degli uffici della società per le attività connesse all’incarico e per le connesse comunicazioni;

compia tutte le operazioni previste dagli artt. 171 e 172 L.F.;

- richieda alla società di precisare, oltre ad altri aspetti ritenuti utili, ai fini della redazione della relazione

ordina

ai sensi degli articoli 165, 166, comma II, 88, comma II, l.fall.,

a) la trascrizione a cura del C.G. del decreto relativamente agli immobili della società;

b) la pubblicazione a cura del C.G. del dispositivo sul quotidiano Libertà con indicazione del sito internet (e del giorno) sul quale sarà pubblicata la relazione del Commissario Giudiziale;

c) l’affissione a cura della cancelleria del dispositivo all’albo del Tribunale;

d) la comunicazione a cura della cancelleria del decreto di ammissione al registro delle imprese;

e) di notificare immediatamente, a cura del C.G., il presente decreto alla società ricorrente ed al suo rappresentante legale;

stabilisce

il termine di giorni quindici per il deposito in Cancelleria da parte della ricorrente della somma di Euro 180.000,00 per acconto sulle spese di procedura.

Piacenza lì, 17 settembre 2014.

Il presidente

Dott.ssa Marina Marchetti

Depositato in Cancelleria oggi 22 settembre 2014.

Scrivi una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *