Cassazione 04.11.2014 n. 23462 (sull’opposizione allo stato passivo)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio  l’ordinanza resa dalla sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 04.11.2014 (relatore Dott. Giacinto Bisogni).

Il provvedimento, stavolta, ha natura squisitamente “processuale” e conferma la possibilità per il creditore fallimentare (che non ha proposto osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal Curatore) di proporre opposizione allo stato passivo.

Rilevato, in primo luogo, che rispetto ad un provvedimento giudiziale non può trovare applicazione l’acquiescenza di cui all’art. 329 c.p.c., i Giudici della Suprema Corte evidenziano che il vigente art. 95, comma 2, L.F. prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese ed alle eccezioni del Curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

La mancata presentazione di osservazioni, pertanto, non comporta l’acquiescenza alla proposta e la conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.

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 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA        Salvatore                                            – Presidente -

Dott. RAGONESI       Vittorio                                              – Consigliere -

Dott. BISOGNI                       Giacinto                                 – rel.      Consigliere -

Dott. DE CHIARA      Carlo                                                   – Consigliere -

Dott. ACIERNO          Maria                                                  – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13584 – 2010 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini 27 presso lo studio dell’avv. Sperati Raffaele che, unitamente agli avv.ti Paolo Colombo e Monica Bartolini, lo rappresentano e difendono per procura alle liti a margine del ricorso (…);

- ricorrente -

nei confronti di:

Fallimento P.M. s.r.l., in persona del curatore avv.                 B.G.P.,

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia emesso il 7 febbraio 2013 e depositata il 13 febbraio 2013 n. R.G. 3700/2012;

Letta la memoria difensiva del ricorrente del 10 settembre 2014 per la discussione in camera di consiglio del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, in data 9 giugno 2014, è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che contiene un evidente errore materiale quanto alla proposta di rigetto del ricorso in luogo dell’accoglimento che risulta invece essere la conclusione coerente con il tenore della relazione che qui si riporta:
1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 7 febbraio 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, L. Fall., ex art 98, da S.G. avverso lo stato passivo del fallimento PM s.r.l. con il quale il suo credito di 87.840,29 Euro era stato ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria trattandosi di prestazione anteriore al biennio. Ha ritenuto il tribunale che non avendo il ricorrente presentato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore e non essendo comparso all’udienza di discussione dello stato passivo era ormai preclusa la possibilità di proporre opposizione L. Fall., ex artt. 98 e 99.

2. Contro il decreto del Tribunale di Reggio Emilia ricorre per cassazione S.G. deducendo la violazione della L. Fall., art. 95, comma 2, L. Fall., artt. 98 e 99 nonché dall’art. 115 c.p.c. Secondo il ricorrente la tesi interpretativa del Tribunale non può trovare accoglimento, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. clv. 5659/2012, 11026/2012) perché la L. Fall., art 95, nel prevedere che i creditori possono esaminare il progetto di stato passivo, presentare osservazioni scritte o produrre nuovi documenti, attribuisce agli stessi una facoltà nel loro interesse e non impone un obbligo. Né può essere invocata la norma di cui all’art. 115 c.p.c. destinata a operare solo sul piano probatorio.

3. Non svolge difese la curatela fallimentare.

 

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

4. In tema di accertamento al passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione;

infatti, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 329 cod. proc. civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso.

Inoltre la L. Fall., art. 95, comma 2, introdotto dal D. Lgs. 12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questione controverse riguardanti la domanda di ammissione (Cass. civ. sezione 1 n. 5659 del 10 aprile 2012 e Cass. civ. ord. Sezione 6-1 n. 20583 del 6 settembre 2013).

Ritenuto che tale relazione appare condivisibile e pertanto il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Reggio Emilia che i diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così decido in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014.

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