Trib. Milano 09.07.2014 (sul contenuto degli obblighi informativi periodici)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Milano in data 09.07.2014.
Il provvedimento cerca di dare un contenuto più preciso a quegli “obblighi informativi periodici” che l’art. 161 L.F. “impone” ma non “definisce”.
A detta del Collegio, infatti, “al fine di poter ritenere che gli obblighi informativi previsti dall’art. 161 leg. Fall. siano stati adempiuti, non rileva il solo dato formale e dunque la trasmissione di una qualsivoglia relazione al commissario giudiziale entro il termine stabilito dal tribunale, ma occorre che tale relazione sia idonea a consentire al commissario e per suo tramite al tribunale, di monitorare lo stato delle iniziative intraprese ai fini della predisposizione della domanda di concordato e al tempo stesso, di verificare che l’attività di gestione svolta dall’imprese sia coerente con lo stato di crisi in cui essa versa, non sia tale da compromettere ulteriormente l’equilibrio finanziario dell’impresa sia osservante dei vincoli imposti dalla legge a tutela della par condicio creditorum. E’ per questo motivo che il tribunale nell’individuazione concreta delle modalità attuative della prescrizione normativa ha richiesto alla ricorrente la predisposizione di una relazione illustrativa dell’attività di gestione e delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo con l’indicazione anche della giacenza di cassa”.
Non è quindi sufficiente trasmettere “il proprio libro giornale e le schede di prima nota contabile a far data dal primo gennaio 2014, ma, come lamentato dal commissario senza illustrare i dati che vi sono annotati e dunque delegando all’organo di vigilanza il compito di ricercare tra le registrazioni quelle significative ai fini richiesti dal tribunale e rendendo così praticamente impossibile un reale controllo sulla gestione ed una compiuta verifica della causale dei numerosi pagamenti eseguiti, sì da non consentire nemmeno di escludere con certezza che detti pagamenti riguardino crediti sorti in data antecedente all’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese”.
Buona lettura.
Simone Giugni
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TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
dr. Simonetta Bruno presidente
dr. Francesca Mammone giudice rel.
dr. Irene Lupo giudice
nel procedimento iscritto al n. 94/2014 C.P., a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 3 luglio 2014, osserva:
con decreto depositato il 23 maggio 2014 questo tribunale ha assegnato alla società A. s.r.l. termine fino al 21 luglio 2014 per il deposito di una domanda definitiva di concordato preventivo. Con lo stesso decreto, il tribunale ha disposto che la società, entro il 21 giugno 2014 per il deposito di una domanda definitiva di concordato preventivo. Con lo stesso decreto, il tribunale ha disposto che la società, entro il 21 giugno 2014, provvedesse a depositare in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell’impresa e ad inviare al commissario giudiziale designato una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario e solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000.00 con indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino.
A. s.r.l. ha depositato in cancelleria il 20 giugno 2014 una situazione patrimoniale ed ha trasmesso al commissario giudiziale una relazione denominata “relazione mensile ex art. 161 VIII comma l.fall.”, cui ha allegato la nota di deposito di bilancio aggiornato al 15 giugno 2014, il libro giornale dall’a1/1/2014 al 15 giugno 2014; schede “prima nota” per lo stesso periodo.
Il commissario giudiziale ha segnalato l’inidoneità di tale relazione e della documentazione allegata a consentire una ricostruzione della gestione corrente e della gestione finanziaria dell’impresa e a dare conto delle più rilevanti operazioni compiute dalla società, evidenziando che “la società si è limitata ad allegare il libro giornale senza spendere una parola di commento circa le molteplici movimentazioni intervenute successivamente al deposito del ricorso…” e che “le movimentazioni sono peraltro avvenute in contropartita con i conti bancari ed in parte a mezzo giroconti ovvero con compensazione con preesistenti crediti verso la controllante”, non essendo stato possibile verificare proprio per l’inidoneità della relazione accompagnatoria l’eventuale esecuzione di pagamenti di crediti anteriori. Ancora il commissario giudiziale ha segnalato la carenza della relazione predisposta da A. s.r.l. in ordine alla situazione finanziaria della società mancando “di una completa evidenza (tipo fonti-impieghi) delle movimentazioni finanziarie avvenute post deposito e della correlata variazione delle giacenze bancarie e di cassa”.
La società è stata perciò convocata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 162 leg. Fall. atteso che ai sensi dell’art. 161 leg. Fall., la sanzione prevista dalla legge in caso di violazione degli obblighi informativi disposti dal tribunale è l’inammissibilità dell’istanza.
A. s.r.l. in udienza, ha contestato le affermazioni del commissario, sostenendo che la documentazione allegata alla relazione depositata consentirebbe di “rilevare lo stato dell’andamento economico finanziario dell’attività … ovvero l’indicazione (tramite il libro giornale) di tutti gli atti e/o operazioni di amministrazione nelle more compiuti, nonché di tutti i pagamenti dell’impresa ha effettuato, se effettuati”, dichiarando inoltre la propria disponibilità a consentire al commissario giudiziale “un confronto analitico delle singole movimentazioni”.
Ritiene il collegio di dover condividere i rilievi del commissario giudiziale.
Sul punto, occorre innanzitutto premettere che, com’è ovvio al fine di poter ritenere che gli obblighi informativi previsti dall’art. 161 leg. Fall. siano stati adempiuti, non rileva il solo dato formale e dunque la trasmissione di una qualsivoglia relazione al commissario giudiziale entro il termine stabilito dal tribunale, ma occorre che tale relazione sia idonea a consentire al commissario e per suo tramite al tribunale, di monitorare lo stato delle iniziative intraprese ai fini della predisposizione della domanda di concordato e al tempo stesso, di verificare che l’attività di gestione svolta dall’imprese sia coerente con lo stato di crisi in cui essa versa, non sia tale da compromettere ulteriormente l’equilibrio finanziario dell’impresa sia osservante dei vincoli imposti dalla legge a tutela della par condicio creditorum. E’ per questo motivo che il tribunale nell’individuazione concreta delle modalità attuative della prescrizione normativa ha richiesto alla ricorrente la predisposizione di una relazione illustrativa dell’attività di gestione e delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo con l’indicazione anche della giacenza di cassa.
La lettura della stringatissima relazione trasmessa da A. s.r.l. al commissario giudiziale in cui si dice soltanto che essendo l’azienda sotto sequestro l’attività gestoria è stata svolta dal custode giudiziale, senza alcuna prescrizione ed illustrazione delle operazioni compiute e senza alcuna spiegazione della movimentazione bancaria e finanziaria del periodo rende evidente come a tale situazione A. s.r.l. non abbia adempiuto
Vero è che la società ha trasmesso, con la relazione il proprio libro giornale e le schede di prima nota contabile a far data dal primo gennaio 2014, ma, come lamentato dal commissario senza illustrare i dati che vi sono annotati e dunque delegando all’organo di vigilanza il compito di ricercare tra le registrazioni quelle significative ai fini richiesti dal tribunale e rendendo così praticamente impossibile un reale controllo sulla gestione ed una compiuta verifica della causale dei numerosi pagamenti eseguiti, sì da non consentire nemmeno di escludere con certezza che detti pagamenti riguardino crediti sorti in data antecedente all’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese (si vedano a questo proposito anche le osservazioni depositate il 7 luglio 2014).
In sintesi A. s.r.l., chiamata dalla legge ad una precisa assunzione di responsabilità nei confronti del tribunale, vi si è sottratta, con la pretesa di riversare tale responsabilità sul commissario giudiziale, al quale invece spetta esclusivamente la vigilanza sulla società ammessa ad usufruire del termine previsto dall’art. 161 VI com. leg. Fall.. Senza tacere che la produzione della documentazione contabile relativa ad un intero semestre anziché al solo periodo successivo al deposito del ricorso contribuisce a rendere più difficoltosa l’attività di verifica e controllo.
La proponente si è difesa riferendo che l’attività aziendale, dopo la proposizione del ricorso è stata svolta da un custode giudiziale, al quale dunque sarebbero riferibili le scelte gestionali del periodo.
Non si comprende però il motivo per il quale A. s.r.l. non abbia chiesto a propria volta informazioni o una relazione al custode che in quanto designato dall’autorità giudiziaria certamente non avrebbe potuto esimersi dal collaborare.
Non può infine non rimarcarsi come neppure in udienza la proponente pur proclamando la propria disponibilità a collaborare con il commissario giudiziale, abbia integrato la relazione ed abbia posto a disposizione del tribunale gli elementi conoscitivi richiestile con il decreto 23 maggio 2014 limitando a depositare, nuovamente, il libro giornale e le schede contabili già trasmesse.
Quanto esposto impone di per sé la declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbendo le altre criticità evidenziate dal commissario giudiziale nella sua segnalazione.
Sull’istanza di fallimento di (omissis) più altri si provvede con separata sentenza di pari data
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2014 Il presidente