Trib. Pistoia 19.11.2014 (sulla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Pistoia in data 19.11.2014.

Il provvedimento è una delle prime pronunce in merito al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012.

Numerosi i punti interessanti.

In primo luogo, infatti, per il Tribunale il debitore che voglia avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento può limitarsi a chiedere la nomina di un professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi (O.C.C.) ed aspettare che quest’ultimo predisponga la proposta di accordo e l’attestazione di fattibilità. Nessuna previsione vieta, però, che al momento della richiesta di nomina dell’organismo di composizione della crisi venga già depositata una proposta di accordo redatta da professionisti scelti dal debitore e che faccia salva ogni eventuale modifica fino al momento in cui la proposta stessa sia portata a conoscenza dei creditori.

Inoltre, da un punto di vista più squisitamente procedurale, si statuisce che – in sede di omologa dell’accordo previsto dall’articolo 12 della legge n. 3 del 2012 – il giudice non possa limitarsi a verificare il raggiungimento di una maggioranza favorevole pari al 60% dei creditori, ma debba accertare se il piano sia o meno idoneo a consentire il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli per Iva e ritenute operate e non versate. Nel caso venga fatta opposizione, inoltre, il giudice dovrà altresì valutare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla seconda sezione della legge citata.

Interessante è poi la “cointeressenza” dello strumento con il concordato preventivo. Nell’ipotesi in cui la proposta formulata dal debitore preveda l’apporto di finanza esterna proveniente dalla esecuzione di una procedura di concordato preventivo, infatti, la fattibilità dovrà essere valutata anche attraverso la valutazione delle previsioni di pagamento contenute in sede concorsuale.

Infine, il Giudice pistoiese ritiene che i creditori garantiti da fideiussione rilasciata da soci di una società di persone che abbia presentato domanda di concordato preventivo possano, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante i singoli soci, essere raggruppati in apposita classe senza diritto di voto.

Buona lettura

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TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Sezione civile

 

Il Giudice, dott.ssa Daniela Garufi

ha pronunciato il seguente

DECRETO

 

Nel procedimento camerale N. 4/2014 R.G. SOVRAINDEBITAMENTO

Avente ad oggetto l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 6 e 8 L. 3/2012

proposto da              in proprio e quali soci della Società Agricola e s.s.

nei confronti della

Massa dei creditori

 

FATTO E DIRITTO

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui a verbale di udienza di comparizione del 4.11.14

rilevato che:

, nati a omissis rispettivamente il omissis e il omissis, residenti in omissis, via omissis, in proprio e quali soci della Società Agricola              e s.s., corrente in omissis, via omissis, assistiti dall’avv. T.S., con ricorso depositato il 27.2.14 hanno proposto ai creditori un accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento chiedendo la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’organismo di composizione della crisi ai sensi dell’art. 15 L.3/13; a seguito del deposito dell’attestazione di fattibilità da parte dell’O.C.C., dott. S. V., il Giudice Delegato alla procedura, ritenuto che la proposta, come integrata con atto del 29.5.14, soddisfacesse i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012 ha fissato udienza di comparizione,

a tale udienza, tenutasi il 4.11.2014, in presenza dei ricorrenti che hanno insistito per l’omologa, l’O.C.C. si è riportato all’attestazione definitiva di fattibilità del piano ex art. 12 I co. confermandola; a seguito di ampia discussione, è stato concesso un termine di giorni 15 all’O.C.C. per integrare l’attestazione e ai ricorrenti per il deposito di memoria conclusiva, depositate entrambe il 13.11.14;

osserva quanto segue.

In primo luogo risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura ( artt. 7,8 e 9 della L. 3/2012), già valutati del resto in sede di emissione del decreto ex art. 12 bis, co. I per cui, in assenza di contestazioni, non si richiede alcuna ulteriore valutazione in sede di omologa.

Trattasi nel caso di specie di impresa agricola non soggetta a altre procedure concorsuali che non ha mai fatto ricorso nel passato a procedure di composizione della crisi. A soli fini di competenza pare opportuno evidenziare la legittimità della scelta effettuata dai proponenti di farsi assistere da propri professionisti per il confezionamento della proposta di accordo e riservare al professionista nominato dal Tribunale la valutazione e attestazione di fattibilità. Tale modalità procedurale pare discostarsi dal modello normativo previsto, che però non sembra cogente sul punto: infatti l’art. 7 I co. L. 3/12 prevede che “Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’art. 15 …. Un accordo di ristrutturazione dei debiti ..”; l’art. 9 al I comma prevede il deposito della proposta di accordo presso il tribunale territorialmente competente e al II comma impone il deposito unitamente alla proposta dell’attestazione sulla fattibilità del piano. Dunque secondo la previsione normativa il debitore che voglia accedere a tal procedura può limitarsi a chiedere una nomina di un professionista che svolga le funzioni di O.C.C. e aspettare che quest’ultimo predisponga la proposta di accordo e l’attestazione di fattibilità, il cui deposito è obbligatorio al momento in cui venga depositata la proposta di accordo finalizzata all’attivazione da parte del G.D. del meccanismo di votazione di cui agli art. 10 e 11 L. 3/12. Ma nessuna previsione vieta che il momento in cui si chiede la nomina dell’O.C.C., venga già depositata una proposta di accordo, salva ogni eventuale successiva modifica fino al momento in cui questa non sia portata a conoscenza dei creditori, come appunto avvenuto nel caso di specie.

Per quanto riguarda le condizioni dell’omologa l’art. 12 L. 3/12 prevede che il giudice debba verificare, oltre al raggiungimento nella votazione da parte dei creditori di una maggioranza favorevole del 60%, l’integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’art. 7 I co. L. 3/12 (tributi costituenti risorse proprie della comunità europea, IVA e ritenute operate e non versate) e, nel caso di opposizione, la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della L. 3/12.

Venendo all’analisi del contenuto della proposta, premesso che la proposta ha raggiunto il consenso da parte di oltre il 76% dei creditori, nel caso in esame non sussistono crediti impignorabili ed è previsto il pagamento integrale dei crediti IVA entro il termine di 36 mesi (con pagamento parziale a 24 mesi), moratoria da ritenersi del tutto legittima in virtù della previsione di cui all’art. 7 I co. 3° periodo L. 3/12.

Nessuna contestazione è stata invece sollevata da alcuno dei creditori

Per quanto più in generale attiene alla fattibilità del piano si osserva che la proposta prevede la liquidazione dell’attivo della società (piante e coltivazioni destinate alla vendita – c.d. soprasuolo – crediti verso l’erario e disponibilità liquide9 e la liquidazione parziale dei beni di proprietà dei soci               e                      (immobili, beni mobili registrati, e liquidità9 oltre all’incameramento di finanza esterna provenente dalla procedura di concordato preventivo dell’Azienda Agricola                 s.a.s per euro 1.000.000,00 il tutto finanziato al pagamento dei creditori suddivisi in 5 classi. Sull’articolazione del piano pare opportuno riportare le osservazioni dell’O.C.C. che nella sua relazione ha evidenziato quanto segue.

 

Per quanto riguarda l’attivo, viene prevista la seguente scansione temporale:

* Per il “soprasuolo” viene ritenuta ragionevole una integrale cessione nel termine di 24/30 mesi, a partire dal decreto di ammissione ex art. 10 L. 3/2012;

* Per i beni immobili di stima la cessione integrale nel termine di 36 mesi dal citato decreto;

* Per i beni mobili (moto, autovettura, imbarcazione, ecc.) i ricorrenti ritengono ragionevole che il ricavato possa essere acquisito entro il termine di 12 mesi;

Per il surplus proveniente dalla procedura di concordato preventivo dell’Azienda Agricola                S.a.s.”, se ne prevede l’incasso entro 48 mesi”.

 

“Le classi, con il rispettivo trattamento proposto, sono le seguenti:

Classe 1. Costituita dai crediti prededucibili, da interpretarsi come “… sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione…” (art. 13, comma 4-bis L. 372012), sono i seguenti:

- Compenso al professionista facente funzioni di O.C.C.: Euro 60.000,00 oltre accessori, pari a Euro 76.128,00;

- Compenso ai consulenti dei ricorrenti (Avv. T.S., Dott. M.V.V. e Dott. S.C.): Euro 65.000,00 oltre accessori, pari a Euro 81.572,00;

- Compenso al liquidatore: Euro 15.000,00 oltre accessori, pari a Euro 19.032,00;

- Spese di gestione della procedura: Euro 5.000,00.

Per i suddetti creditori è previsto l’integrale pagamento entro il termine di 36 mesi dal decreto ex art. 10 L. 3/2012, con il ricavato della vendita dei beni sociali  e personali dei soci. Detti creditori, ai sensi del richiamato art. 13, comma 4-bis, L. 3720 12 dovranno essere soddisfatti “… con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”. I creditori in questione non hanno diritto al voto.

Classe 2. Costituita dai creditori privilegiati della Società Agricola          s.s.”, pari a Euro 791.826,79 /cui si aggiunge nell’attestazione definitiva di fattibilità il creditore ipotecario del socio                          , Banca                       , per euro 153.104,59). Per i creditori in questione, che non hanno diritto al voto, il piano prevede l’integrale pagamento nel termine di 36 mesi dal decreto ex art. 10 L. 3/2012, con il ricavato della vendita dei beni dei soci e dei beni sociali (ma, come si dirà poi, occorrerà anche parte del surplus proveniente dalla procedura di concordato preventivo della Azienda Agricola                  s.a.s.). In aggiunta al suddetto importo, sono stati calcolati i futuri interessi legali, nella misura presumibile di Euro 35.000,00 (poi corretto a 40.000,00 nell’attestazione definitiva di fattibilità). Il sottoscritto ritiene anche opportuno appostare un fondo rischi generico per far fronte a eventuali sopravvenienze di creditori privilegiati, per un importo di Euro 20.000,00.

Classe 3. Costituita dai creditori chirografari della società semplice e dei creditori chirografari personali dei soci Sigg.ri                 e                      , per complessivi Euro 3.803.493,88.

Il piano ne prevede il soddisfacimento nella misura del 19% (ridotta dall’O.C.C. prima al 17% e poi al 15% nell’attestazione definitiva) al entro il termine di 48 mesi dal decreto ex art. 7 L. 3/2012, attraverso la vendita dei beni personali dei soci e con parte del surplus proveniente dalla procedura di concordato preventivo dell’Azienda Agricola                     Sas”. Essi hanno diritto di voto.

Classe 4. Costituita dai creditori personali chirografari dei Sigg.ri                      e                     , per garanzie rilasciate congiuntamente a favore della omissis Srl” (Euro 1.457.755,36) e della omissis Srl” (Euro 218.347,00). In questa classe viene altresì collocato il creditore solidale dei suddetti fratelli          Sig.                 per un riconoscimento di debito di complessivi Euro 800.000.

Per questi creditori, che ammontano quindi a Euro 2.476.102,36, viene prevista una percentuale di soddisfacimento del 19% (ridotta all’O.C.C. prima al 17% e poi al 15% nell’attestazione definitiva), da pagarsi con parte del surplus proveniente dalla procedura di concordato preventivo dell’Azienda Agricola omissis Sas”. Essi hanno diritto di voto.

Classe 5. In questa classe è stato collocato il credito vantato dalla “                    ”, pari a Euro 357.955,00, per garanzie rilasciate dai Sigg.ri omissis e omissis, nonché dall’Azienda agricola             S.a.s.

Per tale credito è previsto l’integrale pagamento da parte della procedura di concordato preventivo di quest’ultima società. Per tale motivo è previsto il pagamento nella misura del 5%, mediante il parziale utilizzo del surplus proveniente dall’anzidetta procedura di concordato preventivo. Il creditore ha diritto di voto.

Classe 6. Costituita dai creditori dell’Azienda Agricola                 S.a.s.” che, in virtù del vincolo di sussidiarietà,risultano anche creditori solidali nei confronti dei Sigg.ri                e                     . Tali creditori, che ammontano complessivamente a Euro 6.714.458,45, vengono collocati in apposita classe di creditori “estranei” all’accordo, in quanto se ne prevede l’integrale soddisfacimento nella procedura di concordato preventivo della società debitrice. Non avendo alcun interesse alla presente procedura di sovra indebitamento, i creditori non hanno diritto di voto ma, eventualmente, potranno proporre opposizione ai sensi dell’art. 12, comma 2 secondo periodo, della L. 3/2012, in qualità di altro interessato.

La peculiarità della presente procedura sta nella circostanza che essa si trova ad essere legata ad altre procedure concorsuali sotto diversi profili.

In primo luogo vi è la previsione di piano secondo cui una consistente parte dell’attivo messo a disposizione dei creditori deriva dall’esecuzione del concordato preventivo proposto dalla Azienda Agricola                   & C. s.a.s., omologato il 26.6-2.2.14 – E tale interferenza qui si atteggia come vera e propria pregiudizialità-dipendenza fra la procedura concordataria e quella da sovra indebitamento. Infatti secondo gli ultimi aggiornamenti dell’attestazione di fattibilità depositata dalla dott. S.V. il passivo della Società Agricola                        s.s. e dei suoi soci                   e                   ammonta ad euro 14.422.489,91 (di cui 1.005.067,00 oltre la somma di euro 1.000.000,00 quale finanza esterna derivante appunto dalla procedura di concordato. Sicché detratto l’importo necessario a coprire le spese di procedura, quantificate in euro 181.732,00 senza la finanza esterna non verrebbero pagati integralmente neanche i creditori privilegiati. In tale situazione risulta pertanto particolarmente rilevante l’attestazione di fattibilità dell’O.C.C. proprio sotto l’aspetto della possibilità di realizzazione nell’ambito della procedura concordataria del surplus necessario alla procedura da sovra indebitamento; infatti mentre nella prima procedura il suddetto evento rappresenta un fatto meramente accidentale, sicché non necessita di alcuna particolare verifica né da parte del professionista attestatore né da parte del Tribunale, per la procedura da sovra indebitamento esso è indispensabile.

Sul punto appaiono esaustive e condivisibili le considerazione espresse dall’O.C.C. nella prima attestazione di fattibilità e in quella definitiva come integrata il 31.11.14:

 

Per quanto concerne il surplus derivante dalla procedura di concordato preventivo “ Azienda Agricola                   Sas”, occorre innanzitutto ricordare che esso è legato, per patto concordatario, all’avverarsi delle seguenti condizioni:                  

a) Che il concordato preventivo dell’”Azienda Agricola               S.a.s” sia omologato;

b) Che i creditori della “Società Agricola              s.s” e dei soci Sigg.ri             e                      accettino la presente proposta di accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012;

c) Che sia stato preventivamente soddisfatto, nel concordato preventivo dell’”Azienda Agricola                     S.a.s.”, il credito ipotecario vantato dal”                 ”.

Il credito deriva da un mutuo edilizio di Euro 20.000,00 stipulato in data 2.10.2013 (rog. Notaio L.Z. di Pistoia), da rimborsare nel termine di tre anni, mediante pagamento di un’unica rata comprensiva di capitale e interessi (Euribor 6 mesi + spread del 4%. TAEG 4.393%). Il debito è garantito da ipoteca di primo grado per la somma di complessivi Euro 400.000,00, iscritta sui beni immobili individuabili nel lotto A, sub-lotto e, della perizia di stima dell’Arch. R. Si allega a tal proposito, apposito prospetto con l’individuazione dei singoli immobili e i rispettivi valori attribuiti in perizia (v. all. n.11).

Come già ricordato, il sottoscritto ha inoltre provveduto ad acquisire la relazione giurata del Geom. L.A. del 18.02.2014 (v. all. n. 12), concernente la verifica della conformità urbanistica degli immobili in questione. Da tale relazione non emergono sostanziali impedimenti alla commercialità dei beni. Per quanto concerne la messa a disposizione del surplus da parte del concordato preventivo dell’”Azienda Agricola                   Sas”, deve tenersi conto del fatto che, per patto concordatario espresso, esso dovrà derivare dalla vendita dei suddetti beni immobili ipotecati dal “                “, una volta rimborsato il mutuo sopra ricordato. La stima dei beni immobili in questione, eseguita dall’Arch. R. ammonta a complessivi Euro 1.688.780,00, come confermata dal professionista attestatore ex art. 161 L.F. Dott. A . B.  e dal commissario giudiziale del concordato preventivo dell’Azienda Agricola                    Sas”, Dott. F.M. L’ammontare complessivo del debito, comprensivo di interessi, alla scadenza dei tre anni può essere prudenzialmente stimato in Euro 227.000,00 (Euro 200.000,00 per capitale ed Euro 27.000,00 per interessi, al tasso del 4,5% annuo per tre anni). Al netto del debito da rimborsare, in considerazione dell’inevitabile alea legata alla liquidazione, il margine è tale da ritenere ragionevole l’ipotesi del realizzo del surplus nella misura prevista nel piano, pari a Euro 1.000.000,00”.

 

“Ciò precisato, e considerato che due delle condizioni necessarie per la destinazione del surplus (ovvero: l’omologa del concordato preventivo dell’”Azienda Agricola                Sas” e l’accettazione dell’accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012, proposto dalla “ Società Agricola             S.S.” e dei soci                     e                      da parte dei creditori) si sono nel frattempo già avverate, possiamo affermare che la corresponsione del surplus di Euro 1.000.000, che potremmo definire “marginale” ha, come unici postulati:

a. l’integrale pagamento di tutti i creditori da parte della procedura di concordato preventivo dell’”Azienda Agricola Sas”, ipotesi che, come già avuto modo di esporre, appare allo stato verosimile, in considerazione del “margine di sicurezza” già evidenziato dal commissario giudiziale;

b. che il “margine di sicurezza”, o surplus generico, risulti pari o superiore a Euro 1.000.000,00. Anche in questo caso si ritiene di aver già implicitamente risposto, in senso affermativo, al precedente punto 1.2.  Infatti, anche nell’ipotesi di una ulteriore prevedibile svalutazione delle quotazioni immobiliari nell’ordine del 10%, il “margine di sicurezza” si ridurrebbe da Euro 4.313.569,41 ad Euro 3.068.231,58. Il differenziale positivo resta comunque sufficientemente ampio da ritenere ragionevolmente fattibile l’ipotesi di un surplus superiore a Euro 1.000.000,00, nell’ambito della procedura di concordato preventivo dell’”Azienda Agricola                    Sas”.

c. che il surplus “marginale” di Euro 1.000.000,00, da destinare alla procedura di sovra indebitamento, derivi dalla vendita dei beni immobili individuati nel lotto A, sub-lotto “e”, della perizia di stima dell’Arch. R., una volta soddisfatto il credito ipotecario vantato dal “                “. L’elenco dei beni in questione, stimati in complessivi Euro 1.686.980,00, è già stato allegato all’attestazione provvisoria v. allegato n.11ma, per maggiore comodità, si allega anche alla pres3ente relazione (v. allegato n.29. In aggiunta alle considerazioni già svolte nella predetta attestazione (v. pag. 50), è ragionevole ipotizzare la fattibilità dell’ipotesi in esame anche tenendo conto dell’ulteriore probabile riduzione delle quotazioni immobiliari del 10%, cui si è fatto riferimento in precedenza. Occorre infatti, innanzitutto tenere presente che il credito vantato dal “                “, assistito da garanzia ipotecaria di primo grado sugli immobili de quibus, essendo in prededuzione, potrà ben essere soddisfatto anche con il surplus “generico, come quantificato al precedente punto b., ed eventualmente anche con i canoni di locazione pagati dalla”                           S.r.l.” . Ad ogni buon conto, quand’anche si volesse ipotizzare il soddisfacimento della banca attraverso il solo retratto della vendita dei beni ipotecati dal suddetto Istituto di credito, pur applicando l’ulteriore svalutazione prudenziale del 10%, si avrebbe comunque un ulteriore “margine di sicurezza” di circa 500.000. In altri termini, il surplus “marginale” destinato alla procedura di sovra indebitamento inizierebbe ad essere intaccato soltanto qualora il ricavato dei beni in questione subisse una riduzione superiore al 40% dell’attuale valore di stima. Il che non appare, allo stato,ragionevolmente ipotizzabile.

Ciò posto, si ritiene pertanto verosimile che tutti i postulati sub a,b,c, possano essere realizzati a che, pertanto, l’ipotesi della destinazione del surplus in favore della procedura di sovra indebitamento è attendibile e fattibile”.

 

In conclusione, La verifica di fattibilità appare effettuata con esito positivo nel senso che il piano proposto appare in concreto realizzabile.

 

Ulteriore aspetto di interferenza riguarda la posizione dei sigg.ri             e                      , soci della Società Agricola s.s. che rivestono anche la qualifica di                &C. s.a.s. e di fideiussori della stessa.

E’ noto che l’art. 184 II co. L.F. prevede un’estensione a favore dei soci degli effetti modificativi dei rapporti obbligatori sociali, nel senso che per le obbligazioni sociali anche i soci illimitatamente responsabili, come la società, sono tenuti nei limiti del trattamento satisfattorio  previsto dal piano e vengono liberati con l’esecuzione dello tesso, operando per altro il beneficio della preventiva escussione, per cui resta inibita l’azione dei creditori sul patrimonio dei soci prima dell’esecuzione del concordato. Il tutto salvo patto contrario. Mentre il momento in cui tale effetto si verifica può essere individuato nell’omologa del concordato.

Il che significa che nella procedura di sovra indebitamento allestita dai soci illimitatamente responsabili  della società il cui concordato sia stato omologato potranno appostare i debiti sociali di cui rispondono personalmente nei limiti di cui alla falcidia concordataria. L’ inconveniente che ne deriva sta nell’obbligo di appostamento di risorse  (che altrimenti potrebbero essere diversamente utilizzate) magari anche ingenti fino a quando non sia data compiuta esecuzione al concordato. Proprio al fine di evitare tale spiacevole conseguenza è stato autorevolmente ritenuto che “Non sembra, allora, implausibile una soluzione che consenta la creazione di una classe di creditori sociali irrilevante rispetto al calcolo della maggioranza e senza diritto di voto (del resto il voto di chi trova soddisfazione esterna potrebbe valutarsi come deresponsabilizzato), in quanto destinata ad essere soddisfatta non nell’ambito della procedura di sovra indebitamento, ma direttamente in quella concordataria.

In definitiva si tratterebbe di creditori “estranei” (categoria oramai non ignota anche nel concordato preventivo) rispetto ad una procedura elettivamente diretta alla ristrutturazione dei debiti personali, in quanto i crediti sociali trovano la sede di composizione naturale nel collegato concordato della società”.

Tale soluzione è stata appunto utilizzata nel piano posto alla base della proposta di accordo in esame, collegata appunto a una procedura concorsuale – concordato preventivo già omologato . della s.a.s. rappresentata da                  e                      che prevede peraltro il pagamento integrale dei suoi creditori anche chirografari. Dove la classe 6 raccoglie appunto i creditori della s.a.s. trattati come estranei.

Ricorre però una ulteriore peculiarità nel piano in esame:              e                      sono anche fideiussori della s.a.s che rappresentano a favore di creditori (banche) per oltre euro 2.600.000,00- Ma il piano non prevede alcun appostamento per tali creditori sul presupposto che il rapporto societario dei sigg.ri                     prevalga rispetto a quello fideiussorio, sicchè gli stessi potranno beneficiare dell’effetto esdebitatorio di

cui all’art. 184 II co. L.F. derivante dall’omologa del concordato della s.a.s. , secondo un orientamento, per la verità datato, della giurisprudenza di legittimità (cass. S.U. 3749/89). Tuttavia, a parere di chi scrive non appare condivisibile la tesi secondo cui l’art 184 I co. L.F. si applicherebbe solo ai terzi che siano fideiussori, perché allora verrebbe ad essere assolutamente marginale l’interesse dei finanziatori di una società a munirsi di fideiussione personale da parte dei legali rappresentanti della società stessa, garanzia su cui per l’appunto dovrebbero poter contare proprio nell’ipotesi di crisi della società e dunque anche in presenza di procedure concorsuali alternative. Parrebbe piuttosto che proprio la qualifica i fideiussori dovrebbe prevalere rispetto a quella di soci illimitatamente responsabili. Peraltro la Suprema Corte ha avuto in occasione di pronunciarsi anche nel senso ora indicato (cfr. Cass. 26012/07) e il dibattito dottrinario e giurisprudenziale non appare sopito.

Ad ogni modo si osserva che nel caso in esame nessun dei creditori della s.a.s. in concordato garantiti da fideiussione personale di                        e                      ha proposto opposizione alla procedura in esame. E tale scelta, essendo incompatibile con la volontà di mantenere inalterata la loro garanzia, pare integrare una sorta di rinuncia tacita della fideiussione. Del resto, come già rilevato, il concordato dell’Azienda Agricola                     s.a.s. offre il pagamento integrale, seppur dilazionato, ai suoi creditori. E l’affidamento sulla realizzazione di tale obiettivo è verosimilmente alla base di tale scelta.

 

Infine, pare del tutto legittima, per mancanza di disposizione contraria, l’esclusione dell’attivo messo a disposizione dei creditori sociali e personali di parte dei beni personali di                    e                      , e segnatamente delle partecipazioni all’Azienda Agricola             s.a.s (pari al 49% per il primo e al 50% per il secondo) dalla cui procedura di concordato teoricamente potrebbe residuare un attivo di oltre euro 2.000.000,00-

 

In conclusione, paiono sussistere i presupposti previsti dalla legge per l’omologazione dell’accordo proposto da              e                      , in proprio e quali soci della Società Agricola                      s.s-

 

Per quanto attiene alle modalità esecutive, considerando che per la soddisfazione dei crediti verranno utilizzati anche beni già sottoposti a pignoramento (per la verità già liquidati nel corso delle procedure esecutive sospese prima dell’assegnazione delle somme) e che comunque è stato previsto nel piano la nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 13 I co. L. 3/2012, pare opportuno nominare in tale funzione la dott.ssa S.G. Il liquidatore, quindi, provvederà all’esecuzione del piano sotto la vigilanza dell’O.C.C., che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all’art. 13, co. 2 L. 3/2012, in particolare risolverà le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell’esecuzione del piano e vigilerà sull’esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Restano riservati al G.D. i provvedimenti di cui al comma 3 dell’art. 13 e la liquidazione del compenso all’O.C.C. ai sensi dell’art. 15, co 9.

P.Q.M.

Il Giudice,

 

OMOLOGA

 

L’accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento proposto da                    e                      , in proprio e quali soci della Società Agricola                     s.s., il 27.2.14, come integrato il 29.5.14;

 

NOMINA

 

Liquidatore la dott.ssa S. G.

 

L’organismo di composizione della crisi risolverà le eventuali  difficoltà che dovessero insorgere nell’esecuzione del piano e vigilerà sull’esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

 

DISPONE

nei sensi di cui in motivazione per quanto riguarda le modalità di esecuzione del piano.

ORDINA

 

La trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, nonché la pubblicazione presso il registro imprese, a cura del liquidatore.

 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all’O.C.C., il quale ultimo provvederà a notiziare i creditori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 739, comma 2, c.p.c.

 

Pistoia il 17 novembre 2014

Il Giudice

dott.ssa Daniela Garufi

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