Trib. Lucca 17.12.2014 (sulla fattibilità economica del concordato preventivo)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Lucca in data 17.12.2014.

Dopo aver ribadito che il termine ex art. 180, comma 2, L.F. per la costituzione nel giudizio di omologazione non è perentorio, i Giudici Toscani si pongono una delle domande più frequenti in quest’ultimo periodo: in che modo la difficile situazione del mercato immobiliare può influire sulle valutazioni del debitore e sulla conseguente possibilità di rispettare le maggioranze proposte?

L’opposizione del creditore si basava infatti sulla presunta sovrastima dell’immobile di proprietà del debitore, sovrastima che sarebbe stata rilevante ex art. 173 L.F. quale atto di frode ai creditori.

Per il Collegio invece, dopo le argomentazioni portate dal debitore e dopo la perizia di stima del consulente nominato dal Tribunale, sono state rese ai creditori tutte le informazioni rilevanti per poter esprimere un “consenso informato” sulla proposta e per accollarsi, di conseguenza, i rischi economici della svalutazione del bene.

Pertanto, secondo l’insegnamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione (si richiama ancora una volta la celeberrima sentenza n. 1521/2013), le doglianze dell’opponente attengono alla “fattibilità economica” del concordato, con conseguente impossibilità di intervento del Tribunale e con necessario rigetto dell’opposizione.

Buona lettura.

Simone Giugni

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Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati :

dott. Giulio Giuntoli                        Presidente

dott. Giacomo Lucente                   Giudice relatore

dott. Carmine Capozzi                    Giudice

vista la proposta di concordato preventivo depositata in data 21-10-2013 da C. s.r.l. in liquidazione (di seguito proponente);

rilevato che la proposta è stata approvata con le maggioranze di legge (vedi verbale adunanza dei creditori del , verbale del G.D. del), e visto il parere sfavorevole del commissario giudiziale;

rilevato che oltre il termine di cui all’art. 180 comma II L.F. ha proposto opposizione la creditrice dissenziente F. s.r.l. (di seguito opponente);

sentite le parti all’udienza del 26-9.2014, e vista la memoria di replica depositata il 17-10-2014 dalla proponente, osserva:

va preliminarmente evidenziato che il mancato rispetto da parte dell’opponente del termine di cui all’art. 180 comma II L.F. non determina l’inammissibilità dell’opposizione, non trattandosi di termine perentorio (Cass. 18987/2011); l’effettività del contraddittorio è stata comunque assicurata concedendo alla proponente un termine per replica.

Nel merito la creditrice opponente evidenzia che la proponente il concordato stima in euro 600.000,00, pari a circa due terzi dell’attivo, il valore del capannone artigianale destinato alla vendita in sede di esecuzione del concordato, mentre lo stesso immobile viene valutato dall’esperto geom. C., nominato dal commissario giudiziale, in euro 472.000,00, con una differenza di euro 128.000,00; sottraendo tale differenza dall’attivo effettivamente realizzabile non sarebbe possibile soddisfare il fabbisogno concordatario, ma sarebbe possibile soddisfare solo le spese, il creditore ipotecario ed i crediti per IVA e ritenute.

Sostiene pertanto che la sovrastima dell’immobile, finalizzata a proporre un concordato altrimenti infattibile, è rilevante ai sensi dell’art. 173 L.F. essendo assimilabile ad un atto di sottrazione o dissimulazione dell’attivo, e chiede la revoca dell’ammissione al concordato e la declaratoria di fallimento.

In ipotesi sostiene che non vi è stata adeguata informazione dei creditori sulla non corretta gestione aziendale dal commissario nella analisi delle cause della crisi, con conseguente regressione del procedimento alla fase iniziale, ovvero che debbano essere richiamati a votare i creditori, ivi compresi i creditori privilegiati che in base alla corretta stima del bene resterebbero insoddisfatti venendo degradati a chirografi.

Deve ritenersi che, come correttamente evidenziato dalla proponente nella memoria autorizzata, nessuna circostanza rilevante ai sensi dell’art. 173 L.F. è stata taciuta ai creditori.

Il valore di liquidazione dell’immobile si è fin dall’inizio rivelato elemento critico della proposta, atteso il difficilissimo momento del mercato immobiliare, tanto che questo tribunale con provvedimento del 13-12-2013 disponeva l’audizione della proponente ex art. 162 comma II L.F.

All’esito dell’audizione veniva depositata relazione integrativa, corredata da produzioni documentali, che indicava dettagliatamente le ragioni per cui l’immobile veniva stimato in euro 600.000,00, con riferimento a più parametri, ed all’esito questo tribunale ammetteva la proponente alla procedura concordataria.

Ai creditori pertanto, anche grazie all’iniziativa officiosa di cui sopra, la proponente ha fornito ampia e dettagliati informazioni sul possibile valore di liquidazione dell’immobile, e sulle ragioni della stima effettuata, e l’informazione ai creditori è stata completata dalla diversa stima effettuata dal perito nominato dal commissario giudiziario.

Attesa l’ampia e documentata informazione, non è ravvisabile alcun vizio dell’iter formativo della volontà dei creditori, che a larga maggioranza hanno consapevolmente espresso voto favorevole all’omologa.

Deve pertanto ritenersi che le doglianze dell’opponente, come correttamente rilevato dalla proponente, attengono alla fattibilità economica, rimessa all’esclusiva votazione dei creditori,. E che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale (Cass. S.U. 1521/2013).

L’opposizione va di conseguenza respinta, ed il concordato va omologato.

Deve altresì provvedersi alla nomina del liquidatore, in persona della dr. F.C. con studio in                           , indicata dalla proponente; a far parte del comitato dei creditori vanno nominati C.SAS, C. SRL, M. SRL.

Le spese vanno compensate le spese per giusti motivi attesa la complessità della questione.

P.Q.M.

A) Respinge l’opposizione proposta da F.s.r.l.

B) Omologa i concordato preventivo di C. s.r.l. in liquidazione, corrente in                            , via                       , avente ad oggetto la costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili etc.

Nomina liquidatrice la dr. F.C. con studio in                           , e componenti del comitato creditori C. SAS C. SRL, M. SRL.

Compensa le spese per giusti motivi.

Lucca camera di consiglio del 9-12-2014.

Il giudice est.

Dr. Giacomo Lucente                                                       Il Presidente

Il Cancelliere                                                                       Dr. Giulio Giuntoli

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