Cass. 25.02.2015 n. 3876 (sull’insinuazione al passivo dei crediti tributari)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio la sentenza n. 3876 resa dalla Sez. VI Civile della Corte di Cassazione in data 25.02.2015 (relatrice Dott.ssa Magda Cristiano).
Il provvedimento di oggi ha carattere squisitamente “processuale” e risponde ad un quesito che mi è stato più volte posto in sede di redazione del progetto di stato passivo, ossia quale sia la sorte delle insinuazioni per crediti tributari iscritti a ruolo per i quali manchi la prova della notifica della cartella esattoriale.
La sentenza in commento richiama alcuni precedenti (in verità piuttosto datati) per ribadire che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter prescritto dalla Legge Fallimentare per gli altri crediti, legittimandosi la domanda di ammissione al passivo (se del caso con riserva) sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al Curatore.
Va quindi rigettato il pur interessante (almeno per me) assunto del Tribunale di Bari, presso il quale pende la procedura oggetto di causa, secondo cui – in difetto di notificazione della cartella – resterebbe precluso al Curatore di contestare la sussistenza del credito dinanzi al Giudice Tributario.
A parere del Supremo Collegio, infatti, il fallimento è edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione ed ha pertanto la possibilità, da tale momento, di opporsi dinanzi alle competenti Commissioni tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento.
Buna lettura.
Simone Giugni
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Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data: 25/02/2015
n. 3876
Classificazioni: FALLIMENTO – Formazione dello stato passivo – - ammissione al passivo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente -
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere -
Ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13412 – 2013 proposto da :
CURATELA DEL FALLIMENTO G. SPA (OMISSIS) in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato E.P., rappresentata e difesa dall’avvocato P.L., giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD SPA subentrata per atto di fusione per incorporazione ad Equitalia ETR SpA in persona del procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, via (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato B.M.C., rappresentata e difesa dall’avvocato N.G., giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO G. SPA (OMISSIS) in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato E.P., rappresentata e difesa dall’avvocato L.P., giusta mandato a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorrente incidentale -
- ricorrenti incidentali -
avverso il decreto nel procedimento R.G. 2744/2012 del TRIBUNALE di BARI del 15.4.2013, depositato il 18/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
FATTO E DIRITTO
È stata depositata la seguente relazione:
1) Il Tribunale di Bari, con decreto del 18.4.013, ha parzialmente accolto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da Equitalia Sud. S.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della G. s.p.a. del credito erariale di complessivi Euro 2.651.544,65 iscritto nei ruoli a carico della società poi fallita.
IL giudice del merito ha disposto l’ammissione dei soli crediti iscritti al ruolo per i quali Equitalia aveva prodotto prova dell’avvenuta notifica della relativa cartella esattoriale; ha invece respinto la domanda dell’opponente relativa ai crediti per i quali detta prova non era stata fornita, affermando che la preventiva notificazione della cartella esattoriale costituisce presupposto indefettibile di ammissione al ricorso dinanzi al giudice tributario, in modo che l’ammissione possa avvenire “con riserva”; ha inoltre escluso che i crediti relativi al compenso spettante all’esattore (c.d. aggio) potessero ricevere collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2479 c.c., norma che riguarda il solo intervento nel processo esecutivo individuale. La decisione è stata impugnata in via principale del Fallimento G. s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per tre motivi, cui il Fallimento ha a sua volta replicato con controricorso.
2) Con il primo motivo del ricorso principale il Fallimento, lamentando violazione del D..P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 ed 88 sostiene che il giudice del merito avrebbe fatto questa errata applicazione del condivisibile principio di diritto enunciato a fondamento della decisione, in quanto avrebbe ammesso al passivo crediti erariali portati da cartelle esattoriali per le quali mancherebbe qualsivoglia prova delle notificazione o per le quali vi sarebbe prova della notifica della sola G. s.p.a. allorché era ancora in bonis.
3) Col secondo ed il terzo motivo, denunciando rispettivamente violazione della L. Fall., art. 9 bis, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il Fallimento – premesso che la G. è stata dichiarata fallita il (OMISSIS) dal Tribunale di Genova e che con sentenza dell’11.7.1 il Tribunale di Bari, dichiarato dalla Corte d’Appello di Genova territorialmente competente ad emettere la pronuncia, ha disposto la prosecuzione del fallimento dinnanzi a sé – deduce, in subordine, che non potrebbero in nessun caso essere ammessi al passivo i crediti esattoriali portati da cartelle notificate alla società debitrice, anziché al curatore, in data successiva al 14.2.011.
4) Con il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, Equitalia Sud, denunciando, rispettivamente, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 e D.Lgs. n. 465 del 1992, art. 19 e travalicamento della giurisdizione esclusiva del giudice tributario,, deduce l’erroneità del provvedimento nella parte in cui ha respinto la domanda relativa ai crediti iscritti a ruolo per i quali mancava la prova della notifica della cartella esattoriale. Sostiene a riguardo che, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari, l’agente della riscossione è tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale, con la quale è intimato il pagamento e che è atto prodromico all’esecuzione esattoriale, trattandosi di adempimento non necessario in caso di fallimento del debitore, cui, ai fini dell’eventuale proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario da parte del curatore, supplisce il deposito della domanda di ammissione con il ruolo ad essa allegato.
6) Con il terzo motivo la ricorrente incidentale si duole del mancato riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2749 c.c. ai crediti per compensi ad essa dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, commi 1 – 5.
6) In ordine logico, deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, che appare manifestatamente infondato.
7) Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. N. 5063/08, Cass. ord. n. 12019/011), i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali della L. Fall., art. 92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del suo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore.
L’assunto del tribunale, secondo cui, in difetto di notificazione della cartella, resterebbe precluso al curatore di contestare la sussistenza del credito dinanzi al giudice tributario, così che il credito possa essere ammesso con riserva, trova smentita nel mero rilievo che l’organo del fallimento è pienamente edotto alla pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi del D. Lgs. n. 465 del 1992, art. 19 ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento.
L’accoglimento del motivo comporterebbe l’assorbimento sia del secondo motivo del ricorso incidentale sia dei tre motivi di quello principale.
8) Anche il terzo motivo del ricorso incidentale appare manifestatamente infondato.
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità della censura svolte dal Fallimento, atteso che la domanda è stata esaminata dal giudice del merito (sicché non si comprende come possa affermarsi che non è stata prospettata in sede di opposizione) e, riguardando una questione di puro diritto, non può ritenersi coperta dal giudicato esterno asseritamente formatosi per la mancata relazione ad ulteriori creditori erariali insinuati al passivo della medesima procedura.
Ciò premesso va rilevato che, con la sentenza n. 4861/010, questa Corte ha affermato che poiché la procedura concorsuale assolve nei confronti della massa dei creditori la medesima funzione che l’esecuzione su singoli beni del debitore assolve nei confronti di un singolo o più creditori, non può ritenersi in alcun modo giustificato un diverso trattamento per il rimborso spese ordinarie che il concessionario incontra per il recupero della somma iscritta a ruolo (il c.d. “aggio”) promuovendo un’azione esecutiva e di quelle che incontra per l’ammissione al passivo di un fallimento.
Ne consegue che a tali spese, ai sensi dell’art. 2749 c.c., si estende il medesimo privilegio accordato al credito.
Va aggiunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il dispositivo della sentenza citata (con il quale la Corte, decidendo nel merito, ha ammesso il credito al chirografo) non contraddice tale assunto, posto che nel caso allora esaminato il credito medesimo era stato precluso dallo stato passivo e non era di discussione fra le parti se dovesse ricevere o meno collocazione privilegiata.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo del medesimo ricorso e i tre motivi di quello principale, con conseguente cessazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari in diversa composizione.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Il fallimento ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dal fallimento nella memoria depositata.
La sentenza n. 6395/014 di questa Corte citata dalla controricorrente (che è peraltro riferita a fattispecie in cui non si discuteva dell’ammissione al passivo del credito tributario) non smentisce la tesi di Equitalia, che, correttamente si fonda sul rilievo della superfluità della notifica delle cartella esattoriale nell’ambito di una procedura concorsuale, la cui pendenza comporta il divieto di promovimento o di prosecuzione di azioni esecutive individuali.
Anche nella predetta sentenza si legge, infatti, che il ruolo è autonomamente impugnabile quando il relativo estratto è notificato al contribuente in luogo della cartella, in quanto in tale caso assume valenza di atto impositivo.
E’ questa, per l’appunto, l’ipotesi contemplata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2 (così come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 1999), che stabilisce che il concessionario alla riscossione può chiedere l’ammissione al passivo, per conto dell’Agenzia delle Entrate, sulla base del solo estratto del ruolo; non si comprende, infatti, perché, nonostante il tenore letterale della norma, il concessionario dovrebbe ritenersi ugualmente gravato di un onere preventivo di notificazione della cartella che (non potendo, comunque, legittimato alla riscossione coattiva del Fallimento) assolverebbe alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero alla medesima funzione assolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione contenente l’estratto del ruolo.
D’altro canto, come chiarito nella sentenza . 11736/011 della sez. 5 di questa Corte, il ruolo, benché atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo di imposta cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili, sicché momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione, e non già quello della notificazione della cartella esattoriale.
L’obbligo di pagamento per il contribuente viene dunque ad esistenza con la formazione del ruolo: non v’è dubbio, pertanto, che in un sistema, quale quello di verificazione del passivo in sede concorsuale, in cui l’agente alla riscossione può far accertare il credito mediante produzione dell’estratto ruolo, il curatore che intenda contestare la pretesa tributaria sia legittimato all’autonoma impugnazione del ruolo medesimo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 465 del 1992, art. 19 lett. D) e non abbia alcuna necessità di attendere la previa notifica della cartella esattoriale.
Oltre che nelle sentenze citate nella relazione, tanto è stato ribadito, da ultimo da Cass. nn. 6126714, 6520/013 e 6646/013.
Quanto agli ulteriori precedenti richiamati dal Fallimento, i più recenti (sino a Cass. 23001/04) non sono pertinenti al caso di specie (in quanto riferentesi all’ammissione al passivo di crediti IVA) e, comunque, affrontano la diversa questione della necessità, ai fini di tale ammissione, della previa iscrizione a ruolo del tributo (peraltro risolta negativamente dalla SS.UU. con la sentenza n. 4126/012); gli altri sono invece espressione di un orientamento ormai abbandonato, comunque formatosi sotto il vigore del testo del D.P.R. n. 602 deel 1973 non ancora riformato dal D. Lgs. N. 46 del 1999.
Va infine ribadito, conformemente a quanto affermato da Cass. n. 4861/010, che non v’è ragione di escludere il compenso spettante al concessionario dal novero delle spese ordinarie sostenute dall’erario per ottenere l’ammissione. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2749 c.c., l’eventuale privilegio accordato al credito si estende a tale compenso.
Si deve pertanto concludere per l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento sia del secondo motivo del medesimo ricorso sia del ricorso principale, per la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e per il rinvio della causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo nonché il ricorso principale; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in cancelleria il 25 febbraio 2015