Trib. Pisa 30.03.2015 (sul giudizio di omologazione del concordato preventivo)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il Decreto reso dal Tribunale di Pisa in data 30.03.2015.
Il provvedimento è interessante, in particolare, perché la Sezione Fallimentare pisana ha individuato alcune linee guida per lo svolgimento dell’udienza di omologazione del concordato preventivo in presenza di opposizioni.
Riassumiamole molto brevemente di seguito:
- le eventuali modifiche apportate dal debitore alla proposta prima del decreto di apertura della procedura non rilevano ai fini dell’omologazione, perché ai creditori viene sottoposto il medesimo piano poi oggetto del giudizio di omologa;
- l’eventuale assottigliamento, dovuto all’avvenuto riconoscimento in itinere di privilegi, del fondo rischi appostato attiene ad un tipo di vaglio sul merito della proposta che spetta esclusivamente ai creditori;
- è essenziale che gli eventuali profili di rischio siano attentamente vagliati dal Commissario Giudiziale, in modo che ai creditori sia consentito esprimere un “consenso informato” sulla coerenza e la fattibilità del piano concordatario;
- in sede di omologa, a meno che non si verta nell’ipotesi di cui all’art. 177 c. 2 L.F., è escluso ogni vaglio comparativo di convenienza in relazione ad altre procedure.
Ci sia consentito condividere il punto di vista della “Ns.” Sezione Fallimentare ed un provvedimento che, pur evidenziando la necessità che il ceto creditorio sia edotto dei potenziali rischi di non fattibilità, si presenta assai meno “invasivo” di molti altri esaminati nell’ultimo periodo.
Buona lettura.
Simone Giugni
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TRIBUNALE DI PISA
In composizione collegiale, in persona di
Dott.ssa Maria Sammarco Presidente
Dott. Giovanni Zucconi Giudice relatore
Dott. Marco Viani Giudice
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18.02.2015, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento camerale n. 63/13 Reg. C.P.
Letta la proposta di concordato preventivo presentata il 31.03.2014 da S. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, T.M. e T. M., elettivamente domiciliata in Pisa, via omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati S.G. e S.G.;
nei confronti della
Massa dei creditori di S. s.n.c. e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
Con l’opposizione di B., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, omissis presso lo studio dell’avv. E.P., rappresentata e difesa dall’ avv. A.P., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
rilevato che la società istante, operante nel settore della carpenteria metallica e della produzioni di macchinari su commissione, ha rappresentato di versare in uno stato di crisi ed ha conseguentemente elaborato un piano, che prevede tramite la cessione integrale dei beni ed il contratto di affitto di azienda stipulato con R. s.p.a., nel presumibile arco temporale di 36 mesi successivi all’omologazione, l’integrale pagamento dei creditori privilegiati, nonché dei creditori chirografari nella misura del 7%
che con decreto del 21/27.05.2014 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura, che all’esito dell’adunanza del 16.10.2014 e del decorso dei successivi venti giorni la maggioranza richiesta è stata raggiunta, in quanto i voti favorevoli espressi e non espressi ammontano per la classe 3° ad euro 131.494,78 e per la classe 4° ad euro 1.430.028,32 ed i voti contrari per la classe 3° ad euro 6.350,92 e per la classe 4° ad euro 951.291,67
che il contraddittorio è stato instaurato correttamente in quanto il decreto che ha fissato l’udienza di omologazione è stato notificato
al C.G. e ai creditori dissenzienti; visto il parere favorevole all’omologazione espresso dal Commissario Giudiziale, il quale, nella relazione ex art. 172 l.f., ha individuato, all’esito delle verifiche compiute sulle poste dell’attivo e del passivo, nella misura del 2,33% la percentuale dei creditori delle classi 3° e 4° chirografi che troverà plausibile soddisfazione;
ritenuto che nessuno dei motivi di opposizione dedotti da B. appare ostativo all’omologa della proposta di concordato,
rilevato in via preliminare che essendo stata prevista la suddivisione dei creditori ammessi al voto in due classi ed essendosi raggiunta la maggioranza in entrambe le classi, il Tribunale non è chiamato, ex art. 180 4° comma l.f., ad una valutazione sulla convenienza della proposta;
rilevato che la proposta originaria è stata modificata all’esito di chiarimenti richiesti dal Tribunale sul trattamento di creditori assistiti da privilegio di Iva di rivalsa ancora prima dell’emissione del decreto di apertura della procedura, con la conseguenza, quindi, che ai creditori è stata sottoposta la medesima proposta dall’opponente circa la novazione dell’originaria proposta, dovendosi ribadire che i creditori hanno esaminato ed approvato la proposta in ordine alla quale è intervenuto il decreto ex art. 163 l.f. di apertura della procedura;
rilevato che l’ulteriore motivo che investe la questione evidenziata dal Commissario Giudiziale in ordine all’assottigliamento del fondo rischi a seguito del riconoscimento della natura privilegiata dei crediti vantati da O. s.n.c. e da Sa. s.n.c., a cui è conseguito l’invito del medesimo Commissario alla ricostituzione di un fondo rischi per Euro 38.000,00, appare attenere integralmente, al pari del dedotto rischio inerente al riconoscimento del privilegio artigiano in favore dei creditori G. s.r.l. e D. s.n.c. ad un tipo di vaglio sul merito della proposta, che spetta esclusivamente ai creditori, i quali, pienamente consapevoli degli aspetti in esame, in quanto esposti nella relazione ex art. 172 l.f., hanno a maggioranza approvato la proposta;
rilevato che risultando come detto, tutte le doglianze sollevate dall’opponente puntualmente contenute nella relazione ex art. 172 l.f. del Commissario Giudiziale non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 179 2° comma l.f., disposizione che fa riferimento al mutamento delle condizioni che si verifichi dopo l’approvazione del concordato;
osservato, dunque, che non vi è ragione di mettere in discussione, anche in considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione che sussistono i presupposti di cui agli artt. 160 e 162 l. fall. (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali e rispondenza della proposta concordataria al modello legale);
che ai fini dell’omologa è escluso ogni vaglio comparativo di convenienza in relazione ad altre procedure, dato che non si verte nell’ipotesi dell’art. 177 comma 2 l. fall.;
che il C.G. nella sua relazione ha ampiamente e correttamente informato il ceto creditorio sulla coerenza e fattibilità del piano concordatario;
che la procedura appare quindi complessivamente regolare;
che pertanto, raggiunta la maggioranza il concordato deve essere omologato;
che, trattandosi di concordato che prevede la cessione dei beni, il Collegio procede alla nomina del liquidatore, in conformità all’indicazione della proponente, e del Comitato dei Creditori, e disciplina le modalità di liquidazione.;
che in ordine alle spese, in presenza di un’opposizione che viene rigettata, le medesime debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, con condanna di B. al pagamento in favore di S. delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo;
Omologa
il concordato preventivo proposta dalla ricorrente in epigrafe;
condanna B. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di S., al pagamento delle spese del presente giudizio di omologa, che si liquidano in euro 2.500,00, oltre le spese generali ed accessori come per legge;
Nomina
Liquidatore il rag. P.V., con studio in omissis, via omissis.
Forma il Comitato dei Creditori chiamandone a far parte:
1) S.F. s.p.a.;
2) C.V.;
3) B.P.;
Dispone
che la liquidazione si svolga secondo le seguenti modalità:
- il Commissario Giudiziale sorveglierà l’adempimento del concordato secondo le modalità appresso stabilite
- al momento dell’accettazione dell’incarico il Liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti e redigerà un inventario alla presenza del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della debitrice, con verbale da depositare in Cancelleria
- il Liquidatore registrerà ogni operazione contabile in un libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato che dovrà essere consegnato, aggiornato, ogni sei mesi al Commissario Giudiziale che procederà alle opportune verifiche e lo restituirà non oltre sette giorni dalla consegna
- ogni sei mesi il Liquidatore predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, le iniziative assunte ed ogni altra circostanza relativa all’espletamento dell’incarico, che sarà depositata in Cancelleria e comunicata al Commissario Giudiziale e al Comitato dei Creditori, i quali potranno presentare osservazioni in merito;
- entro il mese successivo al deposito della relazione del Liquidatore il Commissario Giudiziale dovrà presentare al Giudice delegato una propria relazione dalla quale risulti l’attività svolta dal Liquidatore con il conto della gestione del semestre raffrontando realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria e alla relazione ex art. 172 l.f.;
- in caso di difformità di valutazioni fra Commissario Giudiziale e Liquidatore, il Giudice delegato ne solleciterà il contraddittorio diretto e provvederà, se necessario, alla loro convocazione.;
- il Commissario Giudiziale dovrà curare che il Liquidatore svolga con sollecitudine il proprio compito e che nei termini prescritti presenti il prospetto delle somme disponibili di cui oltre;
- il Liquidatore procederà alle operazioni di liquidazione con ricorso a forme competitive; ogni atto di liquidazione o comunque funzionale alla liquidazione saranno subordinati al parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori e il Liquidatore dovrà darne notizia al Giudice delegato; laddove uno dei suddetti pareri sia contrario, ovvero anche in caso di inerzia di uno dei predetti organi, potrà dar corso all’operazione solamente su autorizzazione del Giudice delegato;
- il Liquidatore provvederà nel termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, a predisporre un programma di liquidazione, da redigersi in conformità alle indicazioni di cui al punto che precede per quanto attiene alle forme di vendita competitive ed alle indicazioni contenute nel piano oggetto di omologa, detto programma sarà sottoposto al parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori e quindi trasmesso al Giudice delegato per la sua presa d’atto;
- le transazioni, le rinunce a crediti e ogni atto di straordinaria amministrazione non funzionale alla liquidazione dovranno essere autorizzati dal Comitato dei Creditori, previo parere del Commissario Giudiziale, e comunicati preventivamente al Giudice delegato; in caso di inerzia o di diniego di autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori, dovranno essere autorizzati dal Giudice delegato, sempre previo parere del Commissario Giudiziale;
- il Liquidatore dovrà ottenere l’autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del Commissario Giudiziale, per agire o resistere in giudizio, mentre la nomina dei difensori è rimessa al medesimo Liquidatore;
- il Liquidatore, ogni sei mesi, convocherà riunioni collegiali del Comitato dei Creditori, per informarlo dell’andamento generale della liquidazione;
- il Liquidatore dovrà versare tutte le somme riscosse su un conto corrente intestato alla procedura concorsuale che aprirà immediatamente presso la B.P., previa chiusura del conto corrente precedente
- ogni anno, salva facoltà del Giudice delegato di stabilire un termine più breve, il Liquidatore dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale secondo le scadenze contenute nella proposta, riservate quelle presumibilmente occorrenti per la procedura; prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Commissario e del Comitato dei Creditori, dovranno essere depositati in Cancelleria per il nulla osta del Giudice delegato prima dell’esecuzione;
- il Liquidatore procederà ai pagamenti previsti dai piani di ripartizione mediante assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari; le somme spettanti ai creditori irreperibili, contestati, condizionali saranno versate nelle forme del deposito giudiziario intestato al singolo creditore; lo svincolo-qualora la procedura sia ancora aperta – sarà subordinato all’autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del Commissario Giudiziale e del Liquidatore, su istanza degli interessati e, per il caso di crediti contestati e condizionali, su prova, rispettivamente, della risoluzione della controversia o dell’avveramento della condizione;
- compiuta la liquidazione e prima del riparto finale il Liquidatore renderà il conto della gestione al Giudice delegato, nelle forme di cui all’art. 116 commi 2 e 3 l.fall.;
- approvato il conto, e liquidati dal Collegio i compensi del Liquidatore e del Commissario Giudiziale, il Liquidatore rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai singoli creditori secondo le modalità sopra esposte per i riparti parziali
- per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, e nel rispetto dei principi da esso posti, le modalità della liquidazione saranno determinate dal Giudice delegato con decreto su istanza del Commissario Giudiziale o del Liquidatore, previo parere del Liquidatore o del Commissario Giudiziale rispettivamente e del Comitato dei Creditori.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell’art. 17 l.fall.
Pisa, 26.02.2015
Il giudice estensore
Dott. Giovanni Zucconi
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015.