Trib. Rimini 02.07.2015 (sulle vendite competitive nel concordato preventivo)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio l’ordinanza resa dal Tribunale di Rimini in data 02.07.2015.
Nella stessa il Collegio affronta l’interessantissimo tema dei rapporti tra la liquidazione concordataria e quella fallimentare, soprattutto in considerazione del richiamo (espressamente contenuto nell’art. 182 L.F.) agli artt. da 105 a 108 ter L.F.
Ad avviso del Tribunale di Rimini, in particolare, la previsione nel piano concordatario di vendite “a trattativa privata” (modalità sino ad oggi assai comune) è di fatto incompatibile con la disciplina richiamata dall’art. 182 L.F., essendo una modalità di liquidazione priva delle caratteristiche di competitività espressamente richieste dall’art. 107 L.F.
Detto ostacolo, però, non impedisce comunque l’omologazione della proposta di concordato che preveda la vendita dei beni sul libero mercato.
Al Tribunale infatti spetta sempre, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell’art. 182 L.F., il potere di stabilire le modalità di liquidazione.
Nel contempo, il Tribunale medesimo resta sempre dotato del potere di integrare le proposte di concordato, quando ciò appaia necessario al fine di consentire il rispetto delle prestazioni di legge, poiché lo spazio lasciato all’autonomia privata non è illimitato.
Buona lettura.
Simone Giugni
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TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Rossella Talia Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Giudice rel.
Dott. Dario Bernardi Giudice
nella procedura per omologazione di un concordato preventivo promossa da SAS, con sede in via , CF e P.IVA , in persona del socio accomandatario e legale rappresentante
nei confronti della massa dei creditori, ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Rimini del 16-17 ottobre 2014;
udita la relazione della causa fatta dal G.D., dott. Rosario Lionello Rossino,, esaminati gli atti e i documenti di causa, all’esito della discussione in camera di consiglio;
premesso
- che con ricorso in data 30 aprile 2014 la società in epigrafe presentava a questo tribunale domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo mediante liquidazione dell’attivo;
che il Tribunale accoglieva la domanda con decreto depositato il 17/102014, nominando Commissario giudiziale il dott.
Che in data 20 marzo 2015 si è tenuta l’adunanza dei creditori (l’adunanza è stata differita a seguito di modifica della proposta e del piano operata dalla società ricorrente);
che i voti raccolti nell’adunanza e quelli giunti successivamente hanno consentito di raggiungere la maggioranza di cui all’art. 177 L.F.
rilevato
che il piano predisposto dalla società prevede:
- il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e di ogni onere o spesa connessa, nonché dei compensi professionali per l’avvio e l’assistenza della procedura;
- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati;
- il soddisfacimento integrale dei creditori chirografari;
che, come indicato dal Commissario Giudiziale nel parere ex art. 180 L.F. tempestivamente depositato, la società non è incorsa in alcuno dei comportamenti di cui all’art. 173 L.F., non ha compiuto atti non autorizzati ex art. 167 L.F. né ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che il piano predetto appare concretamente realizzabile, pur con le criticità sottolineate dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172. (resa not ai creditori in tempo per l’espressione di un voto informato) e nel parere ex art. 180 L.F., sostanziandosi il piano nella dismissione dell’attivo e nell’apporto, da parte del socio accomandatario, di diritto reale di usufrutto, mediante rinuncia al diritto stesso sui terreni edificabili di circa 3000 mq,, siti in in una traversa di Viale e sulla villa unifamiliare di circa 300 mq. Sita in viale ;
che l’alternativa procedura di fallimento non porterebbe alcun vantaggio aggiuntivo per il ceto creditorio;
che sussistono pertanto a tutt’oggi i requisiti di ammissibilità della domanda, essendo la società regolarmente iscritta nel registro delle imprese, essendo stata versata la somma indicata dal Tribunale ex art. 163 comma 2 n.4 L.F., essendo state rispettate le formalità previste dagli artt. 160 e segg. L.F. per il procedimento;
che nessuna opposizione è stata formalizzata nel termine di legge;
Ritenuto
che il Commissario Giudiziale ha formulato rilievi sulle modalità di dismissione dei beni prospettate nella proposta di concordato, così come modificata in data 20 febbraio 2015,, avendo, in particolare, la società ricorrente previsto la vendita dei cespiti a “libero mercato”, ossia mediante l’utilizzazione dei relativi canali pubblicitari (annunci immobiliari via web e sulla stampa specializzata; intermediazione delle agenzie immobiliari etc);
che, in sostanza SAS ha proposto che si proceda a vendite a “trattativa privata”, limitando il ricorso alle aste pubbliche all’ipotesi in cui la vendita non intervenga entro il termine di trentasei mesi dalla definitiva omologazione del concordato;
che tali modalità di dismissione dell’attivo paiono in netto contrasto con la disposizione di cui all’art. 182 comma 5 L.F., che rinvia agli artt. Da 105 a 108 ter della L.F., in quanto compatibili;
che, come sembra evidente, è stabilito, a tutela degli interessi generali, che le modalità di liquidazione debbano sempre ispirarsi ai principi dettati per la liquidazione in sede fallimentare;
che è stata creata, perciò, una totale coincidenza tra la liquidazione post concordataria e quella fallimentare;
che appare, peraltro incontestabile l’accostamento delle funzioni del liquidatore concordatario a quelle del curatore del fallimento operato dall’art. 182 L.F., che rafforza la convinzione che la liquidazione concordataria sia, proprio come quella fallimentare, disciplinata da rigorose disposizioni sul cui rispetto gli organi della procedura sono chiamati a vigilare;
che a tale conclusione conducono gli artt. 37,38, 39 e 116 della Legge Fallimentare, richiamati dal citato art. 182;
che il concordato con cessione prevede, dunque, la realizzazione di un piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva (al pari della procedura fallimentare), alla più vasta categoria dei procedimenti – in senso lato – di esecuzione forzata (cfr. Cass. S.U. n. 19506/08; Cass. 14 marzo 2014 n. 6022; vedi Cass. 15 luglio 2011 n. 15699),
che la giurisprudenza di merito, sulla scorta delle norme sopra citate, ha parlato di “fallimentarizzazione” del procedimento concordatario di liquidazione dei beni e che deve, pertanto, concludersi che, nei casi in cui la proposta concordataria per cessione dei beni implichi un’attività liquidatoria, spetti sempre al Tribunale, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell’art. 182 l.f., il potere di stabilire le modalità di liquidazione (da porre in essere secondo criteri competitivi e, in via preferenziale, secondo i criteri e i moduli operativi previsti per il fallimento; vedi Trib. Milano Sez. II 28 ottobre 2011 n. 58);
che in definitiva, il Tribunale è sempre dotato del potere di integrare la proposta di concordato, quando ciò appaia necessario al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di legge, poiché lo spazio lasciato all’autonomia privata non è illimitato (vedi Cass. 15 luglio 2011 n. 15699);
che, quindi, ferme restando tutte le altre clausole della proposta di concordato, deve essere disposto che la vendita dei cespiti avvenga secondo le disposizioni di cui agli articoli 105 a 108 ter della L.F. e, dunque, con procedure competitive e non a “libero mercato”
Ritenuto
Che deve essere fissato termine al socio accomandatario per formalizzare la rinuncia al diritto di usufrutto del quale si è detto;
P.Q.M.
Il Tribunale
OMOLOGA
Il concordato preventivo proposto da SAS;
nomina giudice delegato il dott. Rosario Lionello Rossino;
nomina commissario liquidatore
Titolo Dott.
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
designa i membri del comitato creditori come segue:
SPA
SPA
SRL
DISPONE
che formalizzi, entro trenta giorni dal momento in cui diventerà definitivo il presente decreto, la rinuncia al diritto di usufrutto sui terreni edificabili di circa 3.000 mq., siti in in una traversa di Viale , e su villa unifamiliare di circa 300 mq. sita in Viale ;
DISPONE LE SEGUENTI MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
- il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell’accettazione dell’incarico, procederà al deposito in cancelleria dell’elenco delle passività;
- lo stesso liquidatore, entro tre mesi dall’accettazione dell’incarico, procederà al deposito in cancelleria dell’elenco delle passività;
- il liquidatore provvederà alla registrazione di ogni operazione contabile su apposito libro giornale vidimato dal giudice delegato;
- predisporrà una relazione trimestrale sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all’espletamento dell’incarico; tale relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al Comitato dei Creditori ed al Commissario Giudiziale, per l’esercizio dei compiti di sorveglianza di cui all’art. 185 L.F., il quale potrà presentare osservazioni;
- il liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti secondo le modalità indicate nella proposta di concordato;
- il liquidatore, ferme le altre clausole di cui alla proposta di concordato, dovrà provvedere alla liquidazioni dei beni, sulla base delle stime effettuate, mediante procedure competitive e modalità conformi ai disposti di cui agli artt. 182 L.F. e da 105 a 108 ter L.F., in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, notiziando il commissario giudiziale ed il giudice delegato ed assicurandosi che la pubblicità e la ricerca degli acquirenti per i beni destinati alla cessione siano improntate a criteri di trasparenza ed efficienza; le vendite dovranno essere precedute da adeguata pubblicità anche a mezzo internet;
- il liquidatore provvederà al versamento, sul conto già aperto ed intestato alla procedura, di tutte le somme provenienti dall’attività di liquidazione, mantenendo l’accantonamento per le somme costituenti presumibili spese della procedura e per i creditori contestati, condizionati o irreperibili;
- il liquidatore informerà il giudice delegato dell’esistenza di eventuali crediti contestati o condizionali o di creditori irreperibili, in modo che il Tribunale possa prendere i provvedimenti di cui all’art. 180 L.F.;
- la nomina degli avvocati, coadiutori o consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del comitato dei creditori ed informativa al giudice delegato;
- il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, tenendo conto dei crediti accertati, delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale, delle spese sostenute e da sostenere, previo parere del comitato dei creditori, notiziando il giudice delegato;
- esaurito l’incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione;
- il liquidatore depositerà rapporto riepilogativo finale, come prescritto dalla legge;
- il commissario giudiziale sorveglierà l’adempimento del concordato, riferendo al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Dichiara questo decreto provvisoriamente esecutivo, ordina procedersi alla relativa pubblicazione, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alla società ricorrente ed al commissario giudiziale, che ne darà notizia ai creditori.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 2 luglio 2015
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino dott. Rossella Talia