Trib. Rimini 17.07.2015 (sugli atti di frode nel concordato preventivo)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Rimini in data 17.07.2015.

Il provvedimento è degno di interesse perché dimostra quanto ampia possa essere l’interpretazione del concetto di “atto di frode” rilevante ex art. 173 L.F. nel concordato preventivo

Ad avviso del Tribunale di Rimini, in particolare, può non costituire atto di frode anche la vendita di un bene senza la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato ex art. 167 L.F., qualora la cessione sia stata fatta a prezzo congruo ed il relativo ricavato sia acquisibile alla procedura.

Allo stesso modo può non integrare i presupposti di cui all’art. 173 L.F. l’aver taciuto l’esistenza di una domanda di usucapione di un bene immobile, se il valore di questo bene sia talmente modesto da non influire sulla formazione del consenso dei creditori.

Il Tribunale riminese dimostra quindi di avere una visione “sostanzialistica” dell’atto di frode, non ravvisandone l’esistenza nel caso di azione od omissione che non incida sulla possibile soddisfazione del ceto creditorio.

Riteniamo, sinceramente, che questa impostazione sia da preferire all’eccessivo formalismo a volte dimostrato da altre sezioni fallimentari.

Buona lettura.

Simone Giugni

*******

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Rosario Lionello Rossino                                          Presidente e Relatore

dott. Dario Bernardi                                                                       Giudice

dott. Manuel Bianchi                                                                       Giudice

nella procedura per omologazione di concordato preventivo promossa da             con sede in                via                        CF e P.IVA                             assistita e difesa dagli Avv.ti                       e nei confronti della massa dei creditori;

udita la relazione della causa fatta la G.D. dott. Rosario Lionello Rossino,, esaminati gli atti ed i documenti di causa, all’esito della discussione in camera di consiglio;

premesso

- che, con ricorso in data 14 novembre 2013, vale a dire nel termine concesso ex art. 161 comma 6 L.F., la società in epigrafe presentava a questo Tribunale domanda d’ammissione alla procedura di concordato preventivo mediante liquidazione dell’attivo;

che il Tribunale accoglieva la domanda con decreto 23-24 giugno, nominando Commissario Giudiziale la dott.ssa A.B.;

che in data 17 ottobre 2014 si è tenuta l’adunanza dei creditori (l’adunanza è stata differita, rispetto alla data originariamente fissata);

che i voti raccolti nell’adunanza e quelli giunti successivamente hanno consentito di raggiungere la maggioranza di cui all’art. 177 L.F.

rilevato

che il piano predisposto dalla società prevede:

  • il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, delle spese legali, dei costi gestionali della società e in generale dei crediti prededucibili;
  • il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati;
  • il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 7,99% (tale percentuale è stata rettificata dal Commissario nel 4,1%);

che, il Commissario Giudiziale nel parere ex art. 180 L.F. depositato  in data 12 gennaio 2015, ha evidenziato che la società non è incorsa in alcuno dei comportamenti di cui all’art. 173 L.F., non ha compiuto atti non autorizzati ex art. 167 L.F. né ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che, tuttavia dalla informativa del Commissario depositata il 2 marzo 2015 emerge che la società, in data 28 gennaio 2015, ha venduto un autocarro              targato           , al prezzo di 18.000,00 Euro, senza richiedere al GD l’autorizzazione prescritta dall’art. 167 L.F.,

che tale condotta non appare, però, ostativa all’omologa del concordato, posto che il bene è stato venduto ad un prezzo notevolmente superiore alla stima operata nella proposta e nel piano (10.000,00 Euro) e che non risulta che la società ricorrente si sia appropriata della somma ricavata dalla vendita della quale si tratta.;

che, sul tema, si è sostenuto in giurisprudenza che la vendita di un bene senza autorizzazione, a un prezzo congruo ed acquisibile dagli organi della procedura, come nel caso che ci occupa, non integri gli estremi dell’atto di frode e non comporti la revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo (Vedi Appello Torino 15 luglio 2009, Fall, 2010, 248);

che appare, poi, ininfluente, ai fini della decisione, la circostanza (vedi informativa del Commissario Giudiziale del 30 giugno 2015) che, nella proposta e nel piano concordatari, non sia data notizia di un giudizio, attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, nell’ambito del quale tale                      intende ottenere pronuncia dichiarativa del suo acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà di terreno intestato a                      SRL, del valore di 11.713,20 Euro;

che tale condotta non può essere, infatti, inquadrata nell’ambito degli atti di frode, non essendo idonea, in ragione del modesto valore del terreno del quale si tratta, ad influire sulla genuina formazione del consenso dei creditori, sotto il profilo delle reali prospettive di soddisfacimento;

che, in sostanza, si è in presenza di condotta non idonea a trarre in inganno i creditori e ad influenzarne la volontà in sede di voto;

che, d’altra parte, la modesta rilevanza economica del bene in questione porta ad escludere che il legale rappresentante della società ricorrente abbia agito con dolo;

che il piano concordatario, prevedente la liquidazione dell’attivo, appare concretamente realizzabile, pur in presenza delle alee evidenziate dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 (resa nota ai creditori in tempo utile per l’espressione di un voto informato), nel parere ex art. 180 L.F., nonché nelle informative depositate il 2 marzo e il 30 giugno 2015;

che va in particolare sottolineato, che nel febbraio del corrente anno è stato notificato a                         SRL, a COPERATIVA            di                    SPA, a C.A.R. SOC.COOP., a               SRl, a              A R.L. e a CONS.COOP.SOC.COOP a r.l., atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Rimini per l’udienza del 23 giugno 2015 proveniente dagli architetti             e dall’Ing.                   quest’ultimo in qualità di legale rappresentante di SRL;

che, con atto di citazione predetto, gli attori hanno formulato, nei confronti delle sette società menzionate, domanda di condanna al pagamento, in solido tra loro, della somma di 836.500,00 Euro, oltre IVA e accessori, per compensi professionali relativi alla progettazione di impiantistica sportiva per il gioco del calcio e per l’attività di atletica leggera (nuovo impianto comunale del sedime dell’attuale “                     “), nonché per l’esame, lo studio e lo sviluppo delle capacità edificatorie e/o modifiche di destinazione delle aree edificabili di cui ai medesimi comparti urbanistici;

che non è stata convenuta in giudizio altra società ritenuta obbligata in solido, vale a dire                       SRL, in quanto tale società è stata dichiarata fallita e i professionisti in precedenza menzionati hanno proposto istanza di ammissione al passivo della procedura concorsuale;

che il credito azionato dai professionisti suddetti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n.2 cc;

che la sopravvenienza della quale si è dato conto non è però, di ostacolo all’omologa del concordato;

che, infatti, non vi è certezza che la domanda degli architetti                           e dell’ Ing                   , quest’ultimo in qualità di legale rappresentante di                    SRL, trovi accoglimento e che, comunque sia riconosciuto agli attori il diritto a conseguire l’intera somma domandata;

che, dunque, tenuto anche conto del fatto che ha potenziali obbligate sono otto società non vi è, al momento motivo di ritenere che il fondo rischi di 80.000,00 Euro, appostato da                      SRL per sopravvenienze di passività privilegiate, non sia idoneo a far fronte alla pretesa, allo stato del tutto ipotetica, dei professionisti in precedenza indicati;

che dalla informativa del 30 giugno 2015 del Commissario Giudiziale è dato desumere che quest’ultimo, in data 17 giugno 2015, ha ricevuto comunicazione del legale rappresentante di        S.c.a.r.l., avente ad oggetto atto di precetto da quest’ultima ricevuto per l’importo di 3.211.165,56 Euro, da parte dei procuratori del                                    SPA per credito vantato nei confronti del Consorzio                 , del quale fa parte anche                         SPA;

che il Consorzio                    è risultato privo di quei beni e che, quindi,                      SPA ha deciso di recuperare le somme di cui ritiene di essere creditore agendo nei confronti di                              S.c.a.r.l.;

che                  S.c.a.r.l. ha proposto opposizione al precetto intimatogli ed ha , tuttavia, preannunciato, in ipotesi di soccombenza, azione di rivalsa nei confronti di                    SPA e di altre venti società consorziate;

che, avuto riguardo al numero dei soggetti eventualmente obbligati e alla disposizione di cui all’art. 2615 cc, la sopravvenienza suddetta, solo eventuale, pare agevolmente fronteggiabile grazie al fondo rischi di 250.000,00 Euro, per sopravvenienze di crediti chirografari, appostato dalla società ricorrente;

che, pertanto, l’azione preannunciata da                         S.c.a.r.l. non può impedire l’omologa del concordato;

che l’alternativa procedura di fallimento non porterebbe alcun vantaggio aggiuntivo per il ceto creditorio, come è stato evidenziato dal Commissario Giudiziale, da ultimo nel motivato parere ex art. 180 L.F.;

che sussistono  pertanto a tutt’oggi i requisiti di ammissibilità della domanda, essendo la società regolarmente iscritta nel registro delle imprese, essendo stata versata la somma indicata dal Tribunale ex art. 163 comma 2 n.4 L.F., essendo state rispettate le formalità previste dagli art. 160 e segg. L.F. per il procedimento;

che nessuna opposizione è stata formalizzata nel termine di legge;

che l’accoglimento della domanda di omologa comporta la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi, con i quali                                       & C SNC e       SOC. COOP.CONS.S.P.A. hanno avanzato istanza di fallimento nei confronti di                           SRL.

P.Q.M.

Il Tribunale

OMOLOGA

Il concordato preventivo proposto da                             SRL;

nomina giudice delegato il dott. Rosario Linello Rossino;

nomina commissario liquidatore

Titolo

Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono:                   fax

e-mail

deisgna i membri del comitato creditori come segue:

Banca

SRL

SOC.COOP.CONS.P.A.

& C SNC

SRL

DISPONE LE SEGUENTI MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE

-          il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell’accettazione dell’incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, dal legale rappresentante della società, su apposito verbale da depositare in cancelleria;

-          lo stesso liquidatore, entro tre mesi dall’accettazione dell’incarico, procederà al deposito in cancelleria dell’elenco delle passività;

-          il liquidatore provvederà alla registrazione di ogni operazione contabile su apposito libro giornale vidimato dal giudice delegato;

-          predisporrà una relazione trimestrale sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all’espletamento dell’incarico; tale relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al Comitato dei Creditori ed al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a comunicarla a tutti i creditori;

-          il liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti secondo le modalità indicate nella proposta di concordato;

-          il liquidatore dovrà provvedere alla liquidazione dei beni sulla base delle stime effettuate, secondo le previsioni della proposta e del piano concordatario, mediante il ricorso a procedure competitive e con modalità conformi ai disposti di cui agli artt. 182 L.F. e da 105 a 108 ter L.F., in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, notiziando il commissario giudiziale ed il giudice delegato ed assicurandosi che la pubblicità e la ricerca degli acquirenti per i beni destinati alla cessione siano improntate a criteri di trasparenza ed efficienza; le vendite dovranno essere precedute da adeguata pubblicità anche a mezzo internet;

-          il liquidatore provvederà al versamento, su conto già intestato alla procedura di tutte le somme provenienti dall’attività di liquidazione, mantenendo l’accantonamento per le somme costituenti presumibili spese della procedura e per i creditori contestati, condizionati o irreperibili;

-          il liquidatore informerà il giudice delegato dell’esistenza di eventuali crediti contestati o condizionali o di creditori irreperibili, in modo che il Tribunale possa prendere i provvedimenti di cui all’art. 180 L.F.;

-          la nomina di avvocati, coadiutori o consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del comitato dei creditori ed informativa al giudice delegato;

-          il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, tenendo conto dei crediti accertati, delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale, delle spese sostenute e da sostenere, previo parere del comitato dei creditori, notiziando il giudice delegato;

-          esaurito l’incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione;

-          il liquidatore depositerà rapporto riepilogativo finale, come prescritto dalla legge;

-          il commissario giudiziale sorveglierà l’adempimento del concordato, riferendo al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;

-          Dichiara improcedibili i ricorsi per dichiarazione di fallimento di                   di                    &C SNA e di                       SOC.COOP.CONS.P.A.;

-          Dichiara questo decreto provvisoriamente esecutivo, ordina procedersi alla relativa pubblicazione, mandando in Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alla società ricorrente ed al commissario giudiziale, che ne darà notizia ai creditori.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 17 luglio 2015

Scrivi una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *