Trib. Roma 18.06.2015 (sugli atti di straordinaria amministrazione)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Roma in data 18.06.2015.

Il provvedimento affronta analiticamente il trattamento da riservare ai contratti conclusi con professionisti nel periodo immediatamente anteriore o posteriore alla domanda in bianco ex art. 161, comma 6, L.F.

Il Collegio distingue, in particolare, tre ipotesi:

a)       Contratti stipulati e compiutamente eseguiti dal professionista prima del deposito della domanda prenotativa.

Si tratta di contratti per i quali residua un credito a favore del professionista, credito che però – stante il generale divieto di pagamento dei creditori anteriori – andrà soddisfatto in sede concordataria.

b)       Contratti stipulati prima del deposito della domanda prenotativa ma non ancora eseguiti.

Sono contratti non ridiscutibili in sede concordataria e soggetti alla disciplina di cui agli artt. 169 e 169 bis L.F.

Qualora il rapporto abbia ad oggetto prestazioni scindibili, potrà distinguersi il credito anteriore (da trattarsi in sede di concordato) da quello posteriore (da pagarsi, invece, secondo il regolamento contrattuale).

c)        Contratti stipulati dopo il deposito della domanda prenotativa.

E’ la categoria più interessante dal punto di vista concordatario.

Il Tribunale di Roma ritiene che rientrino negli atti di ordinaria amministrazione (che possono essere compiuti dal debitore senza l’autorizzazione di cui al settimo comma dell’art. 161 L.F.) gli “incarichi connotati dai requisiti di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall’impresa”.

Trattandosi di società ammessa al concordato preventivo, si tratterà quindi di finalità consistenti nella messa a punto della proposta e del piano definitivi, nonché di soddisfacimento di indefettibili esigenze amministrative proprie della società

Degna di nota, infine, è la “sanzione” comminata alla concessione di incarichi professionali che, in violazione dei principi sopra richiamati, costituiscano atti di straordinaria amministrazione.

A fronte di numerose pronunce che ritengono che il compimento di atti non autorizzati rilevi sotto il profilo della revoca ex art. 173 L.F., il Collegio capitolino statuisce che gli incarichi in questione debbano ritenersi semplicemente “inefficaci”.

Buona lettura.

Simone Giugni

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TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. G. Russo                                                                      Presidente

Dott. M. Vannucci                                                    Giudice

Dott. F. Miccio                                                          Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio, osserva e provvede nei termini che seguono.

1. Con nota del 2.5.2014 i Commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo attualmente in fase prenotativa giusto ricorso ex art. 161 lf. depositato in data 12.12.2014, segnalavano talune possibili problematiche inerenti l’avvenuta conclusione di una serie di contratti di consulenza professionale, con particolare riferimento i profili della necessità dell’incarico, della genericità della determinazione del compenso, della mancata adozione di una procedura di gara per la scelta della controparte.

Prima di entrare nel merito delle singole vicende contrattuali, è utile richiamare brevemente quale sia la disciplina dei contratti di consulenza professionale (ma, più in generale, dei contratti tutti) all’interno della procedura di concordato preventivo, distinguendo le diverse fattispecie che possono presentarsi.

i) Contratti stipulati e compiutamente eseguiti dal professionista prima del deposito della domanda prenotativa (c.d. rapporti contrattuali esauriti).

Trattasi di contratto rispetto ai quali residua un credito del professionista che abbia compiuto la sua prestazione; detto credito verso la società in concordato, avuto riguardo al genere divieto di pagamento dei crediti anteriori evincibile dagli articoli 168 l.f. e 182 quinquies l.f. (che permette di pagare crediti anteriori nel solo concordato in continuità, previo rilascio di una attestazione speciale e con l’autorizzazione del tribunale) potrà essere soddisfatto solo nell’ambito della procedura di concordato, nella fase esecutiva che seguirà l’eventuale omologazione della proposta (ovvero anche in una fase antecedente all’omologazione qualora si tratti di credito professionale prededucibile ex art. 111 l.f. e vi siano le condizioni giuridiche e finanziarie per onorarlo comunque previa autorizzazione del Tribunale trattandosi pur sempre di credito anteriore).

ii) Contratti stipulati prima del deposito della domanda prenotativa ma non ancora eseguiti (almeno nel suo nucleo principale: diversamente, si ricadrebbe nel caso sub i) dal professionista (c.d. rapporti contrattuali pendenti).

Ferma l’impossibilità di ridiscutere, in sede concordataria, termini e contenuti del contratto (perché concluso dalla società in un momento in cui aveva piena capacità gestoria) la disciplina dello stesso può trarsi dagli art. 169 l.f. (nella parte in cu richiama l’articolo 72 l.f., che prevede in ambito fallimentare il principio della sospensione del contratto) e 169 bis l.f., che consente alla società di sciogliersi dal contratto solo a seguito di apposita istanza e di provvedimento autorizzatorio del Tribunale: dalle disposizioni da ultimo citate si deduce in modo chiaro la regola secondo la quale i contratti pendenti in sede concordataria proseguono con conseguente obbligo, in capo al professionista, di eseguire con puntualità e diligenza la sua prestazione; in capo alla società di eseguire il pagamento del corrispettivo, quale atto dovuto, nei termini contrattualmente pattuiti (e dunque, almeno di regola, una volta completata l’esecuzione del contratto, fatta salva l’eventuale previsioni di acconti contenuta nel contratto stesso).

Qualora il rapporto contrattuale pendente abbia ad oggetto prestazioni scindibili nel tempo (ad esempio: un contratto di consulenza annuale per la tenuta della contabilità) potrà distinguersi il credito per le prestazioni maturate in data anteriore al deposito del ricorso prenotativo (da trattarsi come credito anteriore) da quello inerente le prestazioni successive (che potrà e dovrà essere pagato secondo il regolamento contrattuale).

iii) Contratti stipulati dopo il deposito della domanda prenotativa.

La possibilità per la società che abbia depositato una domanda c.d. prenotativa di stipulare, successivamente al deposito del ricorso ex art. 181 l.f., un contratto d’opera professionale è regolata, sino all’eventuale decreto di ammissione ex art. 163 l.f., dall’articolo 161 comma 7; nella fase successiva all’ammissione e sino all’omologazione in modo similare dell’articolo 167 l.f.

L’articolo 161, comma 7, l.f. prevede che la società possa compiere senza necessità di autorizzazione alcuna tutti gli atti di gestione ordinaria; tra di essi rientra senza dubbio (cfr. in tema Cass. 9262/2002; T. Terni 28.12.2012; T. Roma 1.4.2014) anche l’affidamento di incarichi professionali (stipulabili quindi senza alcuna autorizzazione da Tribunale o dal giudice delegato) purché si tratti di incarichi connotati dai requisiti di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall’impresa (trattandosi di società ammessa al concordato preventivo, si tratterà quindi di finalità consistenti nella messa a punto della proposta e del piano definitivi, nonché di soddisfacimento di indefettibili esigenze amministrative proprie della società).

In buona sostanza deve trattarsi di contratti necessari all’ordinaria amministrazione della società (in essa ricompresa anche l’attività di predisposizione dei vari atti che compongono una domanda di concordato ovvero di omologa di accordi di ristrutturazione) per i quali sia previsto un compenso non esorbitante.

2. Fatta questa premessa, con riferimento ai contratti segnalati dai Commissari:

a) Il contratto concluso il                risulta concluso il giorno antecedente il deposito della domanda prenotativa. Il contenuto del contratto no è sindacabile dal Tribunale; l’entità del corrispettivo (convenuto con riferimento alle tariffe professionali) potrà trovare migliore esplicitazione nel piano concordatario (ove si prescelga la strada dell’accordo ex art. 182 bis l.f.) al fine di quantificare in modo puntuale le spese in prededuzione.

b) Il contratto (indicato come stipulando) con il             avente ad oggetto un parere relativo alla problematica della trasferibilità a soggetti terzi di beni immobili rientranti nel patrimonio di                   soddisfa il requisito della necessità )vertendo su specifica problematica di rilevo centrale nella procedura, come segnalato dagli stessi commissari); l’adeguatezza del compenso potrà eventualmente essere oggetto di esame una volta concluso il contratto.

c) Il riconoscimento di un maggior compenso al                        (incaricato della redazione del piano di ristrutturazione) in dipendenza della mera maggiore durata della procedura concordataria per effetto della concessione della proroga di legge non appare adeguatamente giustificato; detto contratto (nella parte in cui viene riconosciuto un maggiore compenso per il solo effetto del decorso del tempo) è dunque inefficace ex art. 161 comma 7 l.f.

d) Le problematiche relativa al mancato affidamento a mezzo di una gara degli incarichi di advisor immobiliare e di revisione contabile non appaiono di immediata rilevanza ex art. 161 comma 7 l.f., sotto il profilo della qualificazione in termini di attività di ordinaria o straordinaria amministrazione (trattasi all’evidenza di affidamento di incarichi rientrante nell’attività di ordinaria amministrazione.            è soggetto alla vigilanza della Corte dei Conti, che potrà eventualmente svolgere a tal riguardo ogni attività di competenza.

 

Si comunichi ai Commissari ed alla società proponente.

Roma,

Il Presidente

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