Trib. Pisa 22.10.2015 (sulla soddisfazione dei creditori postergati nel concordato preventivo)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio (all’indirizzo http://www.istitutoproform.org/fall, raggiungibile anche dalla pagina principale www.istitutoproform.org) il decreto reso dal Tribunale di Pisa in data 22.10.2015.
Il provvedimento, pur breve, conferma che il Tribunale pisano ritiene inammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda una certa soddisfazione anche per i creditori postergati.
La domanda viene ritenuta inammiissibile, si badi bene, anche nell’ipotesi (come quella oggetto del giudizio) in cui le risorse da destinare a questa classe provengano da finanza esterna.
Purtroppo, invece, il Collegio non prende posizione sulla questione relativa al riconoscimento del diritto di voto, argomento questo tra i più dibattuti in dottrina e giurisprudenza.
Buona lettura.
Simone Giugni
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, riunito in Camera di consiglio e composto dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Sammarco Presidente
Dott. Giovanni Zucconi Giudice Rel.
Dott. Marco Viani Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16.09.2015;
vista la proposta di concordato formulata da __________________ s.r.l.;
rilevato che, impregiudicata in questa sede la questione del riconoscimento del diritto di voto, non appare ammissibile la formazione di classi costituite da creditori postergati per legge o su base volontaria ai quali viene riconosciuta una percentuale di soddisfazione, atteso che la soddisfazione anche parziale dei creditori postergati può avvenire solo dopo l’integrale soddisfazione dei creditori chirografari;
pqm
Visto l’art. 162 1° comma l.f.
Assegna termini di gg. 15 per l’integrazione del piano in conformità a quanto sopra evidenziato;
Incarica la Cancelleria degli adempimenti di rito.
Pisa, 22.10.2015
Il Presidente
(Dott.ssa Maria Sammarco)