Trib. Pisa 26.11.2015 (sulle offerte concorrenti ex art. 163 bis L.F.)
Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Pisa in data 26.11.2015.
E’ uno dei primi provvedimenti resi nell’ambito di un concordato preventivo disciplinato dalla normativa “novellata” dal D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015 e, in particolare, soggetto alla disciplina delle offerte concorrenti di cui all’art. 163 bis l.F.
Come si può notare, infatti, la proposta di concordato prevede la cessione dell’azienda in esercizio ed è supportata da un contratto preliminare con tanto di caparra confirmatoria, utilizzata per il versamento del’anticipo a titolo di spese di procedura.
Il Tribunale dichiara sin da subito che l’adempimento del citato compromesso è inevitabilmente “condizionato” all’esito della procedura competitiva di vendita che dovrà essere necessariamente espletata.
Il Collegio inoltre dichiara che – nell’eventualità in cui il promissario acquirente non dovesse risultare l’effettivo cessionario dell’azienda – il credito relativo alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria abbia natura prededuttiva ex art. 182 quater, comma 2, L.F., ossia, in altre parole, che il versamento debba essere inteso come finanziamento erogato in funzione della presentazione della domanda di concordato.
Un breve rilievo.
Fino ad oggi il Tribunale di Pisa non vedeva di buon occhio le proposte di concordato supportate da contratti preliminari di compravendita perché l’esistenza di un impegno pregresso avrebbe condizionato la vendita dei beni in corso di procedura.
L’obbligatorio esperimento di una procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. sembra aver consentito il superamento di questa obiezione.
Buona lettura.
Simone Giugni
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TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, riunito in Camera di consiglio e composto dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Sammarco Presidente
Dott. Giovanni Zucconi Giudice Rel.
Dott. Marco Viani Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Esaminata la documentazione versata in atti;
preso atto che il P.M. ha ricevuto la comunicazione della domanda di concordato;
rilevato che la ditta istante, esercente attività di farmacia in ____________, ha rappresentato di versare in uno stato di crisi ed ha conseguentemente elaborato un piano che, attraverso la cessione dell’azienda in esercizio, prevede nel presumibile arco temporale di mesi 3 dall’omologa del concordato, l’integrale pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura stimata del 20,50%;
preso atto che la proposta risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dell’art. 152 l.f.;
rilevato che la ricorrente è imprenditore commerciale e risulta, sulla scorta dei dati contabili acquisiti, assoggettabile a procedure concorsuali;
rilevato che l’attivo concordatario ritenuto realizzabile risulta pari ad euro 300.000;
rilevato che il passivo indicato ammonta ad euro 12.295,09 privilegiato ed euro 1.126.265,17 al grado chirografo;
osservato che il piano di soddisfazione proposto appare conforme ai requisiti di ammissibilità richiesti dal combinato disposto degli artt. 160 e 161 l.f.;
rilevato che la proposta è corredata dalla documentazione indicata nell’art. 161 comma 2 l.f., e in particolare dalla relazione redatta ai sensi dell’art. 161 3 comma l.f. da professionista avente i requisiti di cui agli artt. 67 comma 2 lett. d e 28 lett. a e b l.f., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
ritenuto che per quanto attiene al promittente acquirente __________ ove, all’esito dell’espletamento delle procedure competitive, il medesimo non dovesse risultare acquirente dell’azienda, sarà possibile riconoscere, ex art. 182 quater l.f., la natura prededuttiva della somma di euro 10.000,00 versata a titolo di caparra in occasione della stipula del contratto preliminare e posta a disposizione della procedura per l’integrazione delle spese di procedura di cui all’art. 163 l.f.;
Visto l’art. 163 l.f.
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di Farmacia ________________, in persona dell’omonimo titolare;
delega alla procedura di concordato il giudice Giovanni Zucconi;
ordina la convocazione dei creditori per l’adunanza del ____________ e stabilisce per la comunicazione ai creditori il termine del ___________________;
nomina Commissario Giudiziale il rag. ______________________, con Studio in _________________________;
stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente deve versare sul conto corrente della procedura, da aprirsi presso la Banca ____________________________, la somma di euro 10.000,00 pari a circa il 30% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura sino all’omologazione e depositare in Cancelleria l’attestazione del versamento;
ordina al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
visto l’art. 182 quater 2° comma l.f.
Dichiara che ove il promittente acquirente _____________________, all’esito dell’espletamento delle procedure competitive, non dovesse risultare acquirente dell’azienda, il credito relativo alla restituzione della somma di euro 10.000,00, corrisposta quale caparra e versata a titolo di spese della procedura, abbia natura prededuttiva;
manda alla cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell’art. 17 l.f. e al Commissario Giudiziale per le eventuali trascrizioni ai sensi degli artt. 166 comma 2 e 88 comma 2 l.f.
Pisa, 26.11.2015
Il giudice estensore Il Presidente
Giovanni Zucconi Maria Sammarco