Sul privilegio artigiano alla luce delle modifiche di cui all’art. 36 d.l 5/12 conv. in l. 35/12 (Trib. Milano 16/05 – 14/06/2013)

Tribunale Milano 14 giugno 2013 – Pres. Vitiello – Est. Francesca Savignano.

Privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 c.c. come modificato dall’art. 36 d.l 5/12 conv. in l. 35/12 – Natura artigiana del credito – Riferimento alla l. quadro 443/85 – Necessità.

Privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 c.c. come modificato dall’art. 36 d.l 5/12 conv. in l. 35/12 – Natura artigiana del credito – Iscrizione all’albo delle imprese artigiane – Insufficienza.

Con la modifica dell’art. 2751-bis n. 5 c.c., introdotta dall’art. 36 d.l 5/12 conv. in l. 35/12, il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la natura artigiana del credito deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull’artigianato (l. 443/1985), che costituisce la specifica normativa di settore, e non più all’art. 2083 c.c..

In base a quanto previsto dagli artt. 3 co. 1 e 2 e 5 co. 4 della l. quadro sull’artigianato (l. 443/1985), deve escludersi, in via di principio, che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sia oggi sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell’attività svolta (e quindi del credito insinuato al passivo fallimentare), essendo sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza – con riferimento all’epoca di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione – di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell’impresa come artigiana, come previsti dalla citata l. quadro

 

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

Dott. Mauro Vitiello                                                                                Presidente

Dott.ssa Simonetta Bruno                                                                    Giudice

Dott.ssa Francesca Savigliano                                                             Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 4713/13, avente ad oggetto “opposizione a stato passivo”, vertente tra

____________________________________ S.n.c., in persona del socio amministratore _____________, elettivamente domiciliata in Milano, alla piazza _______________, presso lo studio dell’Avv. _________, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’opposizione

Opponente

E

Fallimento ______________________ S.p.a., in persona del collegio dei curatori fallimentari

Opposto contumace

ha emesso il seguente

DECRETO

La società ____________________________ S.n.c., in persona del socio amministratore ____________, ha proposto rituale opposizione avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo del fallimento ___________________ S.p.a. lamentando che il credito insinuato di € 111.407,58 fosse stato ammesso in via chirografaria anziché col privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., quanto ad € 92.450,00 (oltre interessi maturati e maturandi), e non col privilegio ex art. 2758, comma 2, c.c., quanto ad € 17.249,50, come richiesto nell’intimazione.

L’opponente ha dedotto che, a seguito della modifica normativa dell’art. 2751 bis n. 5 c,c,, ad opera del d.l. n. 5/12, conv. In L. n. 35/12, è sufficiente “essere riconosciuti artigiani dalla Camera di Commercio” e quindi è sufficiente produrre la visura camerale dalla quale si evince l’oggetto sociale dell’impresa.

Ha aggiunto di aver comunque fornito “la prova della prevalenza del fattore lavoro sul capitale” attraverso le produzioni documentali già allegate all’insinuazione, dalle quali si evincerebbe che l’opponente è una società di persone i cui soci appartengono tutti alla stessa famiglia e prestano regolarmente ed in via esclusiva lavoro manuale avente ad oggetto l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici.

Ha integrato la documentazione depositando le dichiarazioni dei redditi personali dei tre soci.

Il Fallimento opposto non si è costituito in giudizio ma il Curatore Avv. ____________, comparso in udienza,  si è rimesso a giustizia.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del fallimento opposto che, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, non essendosi a tanto provveduto in udienza.

L’opposizione è fondata nei limiti che di seguito si espongono.

L’art. 36 del d.l. n. 5/12, conv. In L. 35/12 ha introdotto un inciso all’art. 2751 bis n. 5 c.c., in forza del quale ad oggi godono del privilegio generale sui beni mobili i crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”.

La Relazione illustrativa ha chiarito che il Legislatore ha così voluto raccordare la disciplina detta dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore. Per stabilire la natura artigiana del credito deve conseguentemente farsi ora riferimento alla Legge – quadro per l’artigianato, n. 443/1985, che costituisce la specifica normativa di settore, e non in più – come in passato – all’art. 2083 c.c.

A mente dell’art. 3 della citata legge, “E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione dei beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (…)” (comma 1), anche costituita in forma societaria, con esclusione delle società per azioni ed in accomandita per azioni, “a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”. (comma 2). Ai sensi del comma quarto dell’art. 5, “L.’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane”.

Sulla scorta di tali disposizioni deve escludersi, in via di principio, che l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, quale si evince dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio, sia oggi sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell’attività svolta (e quindi del credito insinuato), essendo sempre necessaria la verifica circa perdurante sussistenza – con riferimento all’epoca di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione – di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell’impresa come artigiana, come stabiliti dalla legge – quadro, così come da tempo ha chiarito anche la Corte costituzionale, secondo la quale “l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge – quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana, onde è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell’impresa ai fini del riconoscimento del privilegio, con la conseguente eventuale disapplicazione dell’atto amministrativo di iscrizione all’albo, una volta accertatane l’illegittimità” (Corte Cost. 24.07.96 n. 307). Oggi come in passato l’iscrizione all’Albo è quindi condizione necessaria ma non sufficiente per il
riconoscimento del privilegio richiesto.

Tanto premesso, nel caso in esame risulta documentato che la società creditrice: – ha come oggetto sociale “l’attività artigianale per la produzione e installazione i impianti elettrici civili ed industriali e la consulenza nel settore (…)”; – è iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane; – ha tre soci di cui due lavorano nell’impresa; – ha in forza dieci dipendenti, oltre ai due soci lavoratori; – nel periodo d’imposta 2011 (relativo alla maggior parte del credito per cui è causa) ha dichiarato immobilizzazioni per € 293.634,00. Dalle fatture in atti risulta che il credito per cui è causa costituisce il corrispettivo essenzialmente di prestazione di manodopera (lavori da impiantista elettrico per sistemazione quadri elettrici esistenti, fornitura e posa in opera di nuovi quadri elettrici, smantellamento e rifacimento di nuovo impianto di illuminazione, realizzazione di allacciamento definitivo al nuovo contatore ENEL, fornitura e posa in opera di cuscini tagliafiamma, e simili).

Risultano pertanto sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla legge – quadro, sotto il profilo soggettivo (imprenditore collettivo i cui soci in maggioranza sono lavoratori), oggettivo (attività di prestazione di servizi con prevalenza del fattore lavoro sul capitale) e dimensionale (massimo 18 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie: art. 4).

L’opponente va quindi ammessa al passivo del Fallimento opposto col privilegio artigiano, per € 92.450,00, oltre interessi maturati e maturandi ex art. 54 L.F., come richiesto.

Non merita invece accoglimento l’ulteriore domanda di ammissione in via privilegiata ex art. 2758, comma 2, c.c., a titolo di credito di rivalsa IVA, non avendo l’opponente dimostrato – ed anzi, prima ancora, contestato – che siano stati rinvenuti i beni sui quali esercitare il privilegio in questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell’accoglimento non integrale della domanda, della non complessità dell’unica questione giuridica sollevata e del fatto che il Fallimento opposto non si è costituito in giudizio, vengono liquidate come da dispositivo, nel minimo di legge.

Il Tribunale, previa declaratoria di contumacia del fallimento opposto,

AMMETTE

________________________________ S.n.c., in persona del socio amministratore ______________, al passivo del fallimento ____________________ S.p.a. per € 92.450,00, oltre interessi maturati e maturandi ex art. 54 L.F., in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. Rigetta ogni ulteriore domanda. Manda al Collegio dei curatori per la modifica dello stato passivo.

Condanna il fallimento opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 per competenze, oltre IVA e CPA ed oltre € 109,00 per esborsi.

Milano, 16 maggio 2013

Il Presidente

Depositato in data 14.06.2013

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