Trib. Bergamo 26.04.2016 (sull’autorizzazione all’accertamento con adesione)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Bergamo in data 26.04.2016.

Il provvedimento affronta uno dei temi più dibattuti dal lato pratico della disciplina concordataria, ossia la possibilità che (nel periodo di concordato in bianco) il debitore possa essere autorizzato a concludere la già avviata procedura di accertamento con adesione, con la sottoscrizione dell’atto conclusivo ed i conseguenti pagamenti.

L’ipotesi è infatti, da sempre, foriera di molti dubbi per gli advisors, combattuti, da un lato, dal timore di incorrere nelle conseguenze potenzialmente negative dovute al pagamento anticipato di un creditore concorsuale e, dall’altro lato, dagli evidenti vantaggi che l’abbattimento della pretesa erariale può portare all’intero ceto creditorio.

Il Collegio bergamasco dimostra, a mio avviso a ragione, di non seguire un’interpretazione troppo formalistica della lacunosa disciplina di legge, ritenendo che la definizione dell’accertamento sia funzionale all’interesse della massa dei creditori e per questo autorizzabile.

Da evidenziare che il Tribunale si è comunque premurato di accertare che i pagamenti non siano idonei ad alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Nella circostanza, in particolare, il parere reso dal commissario Giudiziale ha consentito di valutare la capienza dell’attivo sociale in relazione alla prededuzione presumibile ed al fabbisogno riferito ai creditori privilegiati di grado antergato.

Buona lettura.

Simone Giugni

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Tribunale di Bergamo, 26 aprile 2016. Presidente relatore Mauro Vitielllo

 

(omissis)

Decreto

 

Nel procedimento di concordato preventivo aperto ex art. 161 comma 6 l. fall. n. 37/15, originato dalla domanda di ammissione proposta da V.I. s.r.l. e in particolare sull’istanza presentata ex art. 161 comma 7 l. fall., diretta ad ottenere l’autorizzazione a concludere la già avviata procedura di accertamento con adesione, con la sottoscrizione dell’atto conclusivo e i conseguenti pagamenti;

premesso che l’autorizzazione richiesta comporta il pagamento anticipato di un credito concorsuale e che nella fattispecie non è applicabile l’istituto di cui all’art. 182 quinquies comma 5 l. fall. non essendo il debito della ricorrente riferibile a prestazioni di servizi o di bene essenziali alla prosecuzione dell’impresa;

rilevato tuttavia che la definizione dell’accertamento con adesione comporta un considerevole vantaggio per la massa dei creditori, per la conseguente forte contrazione della pretesa dell’Erario da euro 1.472.093,35 oltre ad interessi ad euro 233.379,28 oltre ad interessi;

rilevato altresì che il commissario giudiziale, nel suo parere, attesta che la conclusione dell’accertamento con adesione ed i conseguenti pagamenti anticipati all’Erario non comportano alcun rischio di alterazione dell’ordine delle cause di prelazione stante che, come da situazione patrimoniale provvisoria dell’attivo e del passivo concordatario, l’attivo sociale è ampiamente capiente in relazione alla prededuzione presumibile ed al presumibile fabbisogno riferito ai crediti privilegiati di grado antergato a quello che spetta ai crediti vantati dall’Erario (in particolare l’attivo sarebbe esuberante rispetto al passivo privilegiato di circa euro 4.700.000,00, sulla base di una valutazione peritale fatta eseguire da una società specializzata nella valutazione e nella riqualificazione di complessi industriali);

atteso che l’opzione alternativa della proposizione di un ricorso avanti alla competente Commissione Tributaria non è considerata conveniente né dalla società in concordato, né dal commissario giudiziale, stante la presumibile fondatezza dell’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria;

considerato pertanto che la definizione dell’accertamento va ritenuto pienamente funzionale all’interesse della massa dei creditori al miglior soddisfacimento possibile, bene giuridico la cui tutela va sempre assicurata e che deve orientare le valutazioni dell’organo giurisdizionale (sul punto vedi anche Cass. Sezione I civile 19 febbraio 2016, n. 3324);

rilevato infine che l’urgenza dell’atto di straordinaria amministrazione è insita nella imminente scadenza dei termini relativi alla procedura di accertamento con adesione;

 

P.Q.M.

 

Su conforme parere del commissario giudiziale, letto l’art. 161 comma 7 l. fall.;

autorizza

la società ricorrente a concludere la già avvita procedura di accertamento con adesione ex art. 6 e 9 bis d.lgs n. 218/97, con la sottoscrizione del atto conclusivo e i conseguenti pagamenti, da eseguirsi alle scadenze concordate con l’Erario.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 26.4.16

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