Tribunale Firenze 14.02.2014 (sull’azione revocatoria ordinaria, il ricorso per sequestro in corso di causa ed il concordato preventivo)

TRIBUNALE DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. ________/2013 promosso da:

A.C. (Cod. Fis. _____________), con il patrocinio dell’Avv. ___________.

Ricorrente

Contro

F.B.

E.B. S.r.l. in liquidazione

entrambi con il patrocinio dell’Avv. _________

E.C. S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo (Cod. Fis. _____________), con il patrocinio dell’Avv. _____________.

Resistenti

Il G.I. Dott. R.G., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 29.01.2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A.C. ha proposto ricorso cautelare in corso di causa volto a ottenere il sequestro giudiziario e, in subordine, il sequestro conservativo dei beni immobili intestati a E.C. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e conferiti alla medesima in data 14.01.2010 sulla base di atto di cessione di azienda da parte di E.B. S.r.l. in liquidazione, oggetto di azione revocatoria ordinaria nel giudizio di merito;

deduce, sotto il profilo del fumus boni iuris, la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, in particolare la certezza del proprio credito (pari ad euro 340.000,00 oltre accessori), riconosciuto dal debitore principale F.B. e dal garante E.B. S.r.l., di cui F.B. è amministratore, il pericolo per la sua realizzazione, in quanto E.B. S.r.l. ha ottenuto, in virtù del conferimento di azienda, quote di partecipazione in E.C. S.r.l., ovvero beni di più incerto realizzo, la consapevolezza, da parte di E.C. S.r.l., del carattere pregiudizievole dell’atto di cessione per le ragioni creditorie della ricorrente, desunta dalla composizione della compagine societaria, cui all’epoca della cessione partecipavano sia F.B. che la madre di quest’ultimo, M.C.B.; sotto il profilo del periculum in mora, rileva che E.C. S.r.l. è in concordato preventivo e ha già iniziato a dismettere il proprio patrimonio, alienando peraltro uno dei beni facenti parte dell’azienda ceduta, ciò che rende concreta l’eventualità di non potere più aggredire i beni una volta entrati nel patrimonio del sub acquirente in buona fede;

F.B. ed E.B. S.r.l., costituiti, replicano di non potere far fronte alle obbligazioni verso A.C. e si difendono con una serie di allegazioni riferite alle vicende societarie di E.C. S.r.l., successive al conferimento dell’azienda, volte, in sostanza, a corroborare la tesi di parte ricorrente sulla sussistenza della c.d. partecipatio fraudis in capo a E.C. S.r.l.

E.C. S.r.l., costituita, allega l’inammissibilità della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 168 L.F., la mancata trascrizione della revocatoria, nonché l’insussistenza del periculum in mora; soggiunge che la propria domanda di ammissione al concordato preventivo è stata presentata prima della notifica dell’azione revocatoria della C.; ancora, rileva che il Tribunale di Pisa, con decreto n. 7/2012, anch’esso anteriore all’introduzione del giudizio di merito, ha omologato il concordato preventivo con cessione dei beni.

Ciò premesso in fatto, si deve sottolineare che l’incertezza della ricorrente sulla migliore qualificazione giuridica del rimedio prescelto, quale sequestro giudiziario o quale sequestro conservativo – questione processuale preliminare che la stessa parte non risolve se non con la prospettazione alternativa dei due strumenti processuali, con ciò eludendo, in qualche misura, il dettato dell’art. 669 bis c.p.c. che, secondo una lettura rigorosa, impone che ciascuna domanda cautelare sia proposta con autonomo ricorso – a giudizio del Tribunale è suscettibile di essere agevolmente superata.

Ratio del ricorso cautelare, invero, è il timore della ricorrente di perdere la garanzia del proprio credito, nel tempo necessario alla definizione della causa di merito – presupposto soggettivo (oltre che processuale) proprio del sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) – laddove, invece, il sequestro giudiziario è funzionale alla custodia o alla gestione del temporanea di beni (mobili o immobili, aziende etc.), quando ne sia controversa la proprietà o il possesso (art. 670 c.p.c.).

Muovendo da questa precisazione in punto di esatto inquadramento della natura giuridica dello strumento processuale in esame, è dato rilevare che i beni immobili del debitore concordatario, di cui è chiesto il sequestro, sono già assoggettati, per effetto del decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, a vincolo di indisponibilità, in quanto destinati a essere liquidati a soddisfacimento delle pretese del ceto creditorio ammesso al concordato.

Dal che discende che il divieto in capo ai creditori, per titolo o causa anteriore, di intraprendere non solo azioni esecutive , ma anche azioni cautelari sul patrimonio del debitore, dal momento della pubblicazione del ricorso per concordato fino a quando il decreto di omologazione non diviene definitivo (art. 168 L.F.).

Successivamente all’omologazione, inoltre, il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 L.F. (art. 184 L.F.).

Siffatta preclusione, sancita dall’attuale formulazione dell’art. 168 L.F. come novellato (le parole <<e cautelari>> sono state aggiunte dall’art. 33, I comma, lett. c) n. 1, punto b) del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazione, nella L. n. 134/20102), è valevole, senza dubbio, per tutti i procedimenti cautelari – per intendersi, per quanto qui interessa, sia per il sequestro giudiziario che per il sequestro conservativo – ed ha la sua ragione giustificatrice vuoi nell’esigenza di evitare ogni possibile ostacolo alla gestione del patrimonio da parte degli organi concorsuali (sequestro giudiziario), vuoi nell’esigenza di non alterare la par condicio creditorum (sequestro conservativo che, a mente dell’art. 686 c.p.c., si converte in pignoramento allorché il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna definitiva).

Il divieto dell’art. 168 L.F. determina l’improcedibilità della domanda della ricorrente, il che costituisce ragione sufficiente per una pronuncia di rigetto.

Per completezza, osserva il Tribunale che non si ravvisa neppure il profilo del fumus boni iuris della cautela, da apprezzare in relazione al probabile esito della domanda di merito.

Il creditore dell’alienante che agisce in revocatoria di un atto di disposizione di beni immobili (nella specie: il conferimento di azienda, comprendente beni immobili, di E.B. S.r.l. a favore di E.C. S.r.l., avvenuta nel gennaio 2010) può avvalersi di uno specifico strumento (processuale) per l’esercizio dell’azione, vale a dire la trascrizione della domanda, ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c.

E’ dato rilevare che la ricorrente non ha proposto, né a fortiori trascritto, la domanda (revocatoria) in epoca anteriore alla presentazione del ricorso per l’’ammissione di E.C. al concordato preventivo, il che le ha precluso definitivamente di “prenotare” – in virtù, appunto, della preventiva trascrizione – gli effetti di un’eventuale sentenza caducatoria del trasferimento di diritti dominicali sui cespiti immobiliari in danno di E.C. S.r.l. e dei suoi creditori.

L’interessata avrebbe potuto e dovuto, senz’altro, trascrivere la propria domanda di revoca dell’atto di disposizione prima dell’avvio della procedura concordataria giacché il conferimento d’azienda, da parte di E.B. S.r.l. a favore di E.C. S.r.l., è datato 14.01.2010, mentre E.C. S.r.l. ha richiesto l’ammissione al concordato preventivo in epoca successiva (anno 2011).

L’inopponibilità ai creditori – ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, 169 L.F. – degli effetti di un’eventuale sentenza di accoglimento della domanda revocatoria nei confronti di E.C. S.r.l. (in concordato preventivo con cessione dei beni), costituisce un indice valutativo negativo in ordine alla probabilità che una pronuncia di accoglimento della revocatoria possa realmente dispiegare il naturale effetto recuperatorio a favore dell’attrice, ciò che, in buona sostanza, esclude l’esaminato presupposto (fumus boni iuris) dell’invocata cautela.

La disciplina delle spese processuali di questa fase cautelare va differita al momento della decisione della causa di merito.

PQM

il Tribunale di Firenze, visto l’art. 669 septies c.p.c., rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Firenze, 14 febbraio 2014.

 

 

Il Giudice

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