Trib. Firenze 06.11.2013 (sul procedimento di revoca ex art. 173 L. Fall.)
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FIRENZE
Sezione Civile 3^
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dr Alberto Cappelli Presidente
Dr Isabella Mariani Giudice rel.
Dr Silvia Governatori Giudice
Sull’istanza ex art. 173 l. fall. riferita dal Gd su relazione del Commissario Giudiziale,
sentite le parti,
ritenuto che non possano esservi dubbi sulla qualificazione dei pagamenti effettuati dalla società ammessa al c.p. sia prima (durante il pre – termine) che successivamente all’ammissione siano pagamenti di crediti antecedenti e come tali ammessi solo in caso di continuità aziendale, con attestazione del professionista sulla loro essenzialità e con autorizzazione del Tribunale, ciò discendendo dalla natura stessa del concordato preventivo che postula la par condicio creditorum cui si ricollega il beneficio esdebitatorio, e che rende la norma di cui all’art. 182 quinquies l. fall. norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica;
osservato che pertanto correttamente è stato dato ingrasso alla procedura di cui all’art. 173 l. fall.;
osservato che il debitore ha posto in essere atti volti al superamento della lesione subita dai creditori, avendo messo a disposizione del concordato preventivo beni immobili di pertinenza di terzi che, alla luce di valutazioni peritali compiuti da organi della procedura, paiono sufficienti a reintegrare il patrimonio sociale;
osservato che pertanto può ritenersi venuto meno il presupposto per procedere ex art. 173 l. fall. per procedere alla revoca dell’ammissione,
dichiara non luogo a provvedere sull’istanza ex art. 173 l. fall. e fissa l’adunanza dei creditori per la data del ________________;
manda il C.G. alle comunicazioni di legge.
Si comunichi.
Firenze 6 novembre 2013
Il Presidente
Dr A. Cappelli