Trib. Monza 21.03.2014 (sull’esecuzione promossa dal creditore fondiario)

R.G.E. 1232/2011

 

TRIBUNALE DI MONZA

IL G.E.

a  scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

premesso che l’immobile di ______________________ S.r.l., oggetto di esecuzione forzata, è stato venduto all’asta ed aggiudicato in data 8 luglio 2013;

rilevato che, in data 18 luglio 2013, il Fallimento _________________ S.r.l., dichiarato con sentenza depositata in data 29 dicembre 2011, è subentrato nella procedura esecutiva immobiliare stessa, già introdotta da altri creditori nei confronti della fallita;

all’udienza fissata in data 9 gennaio 2014 per l’approvazione del piano di riparto, il creditore ______________ S.p.a. si è opposto all’approvazione del piano di distribuzione asserendo che nulla è dovuto per spese in prededuzione al fallimento non avendo svolto quest’ultimo attività di amministrazione e liquidazione del bene venduto;

rilevato, in fatto, che la procedura esecutiva immobiliare, pur intervenuto il fallimento, è proseguita sino alla vendita del bene, oggetto della procedura stessa, in quanto promossa, tra gli altri creditori, anche dal creditore fondiario, in forza di tale privilegio, ha diritto all’assegnazione, in via provvisoria, della somma ricavata dalla vendita del bene, dedotte unicamente le spese conservative del bene e quelle strettamente inerenti la procedura di vendita (quali il compenso al custode e/o delegato alla vendita);

rilevato che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre, Cass. n. 23572 del 2004) il privilegio in questione sia un “mero” privilegio processuale e temporale, di tipo anticipatorio dell’effetto dell’esecuzione, ma che non elimina la competenza funzionale del giudice delegato nel decidere l’opponibilità, quantità e natura privilegiata o meno del credito;

pertanto, grava sul creditore fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, l’onere di insinuarsi al passivo del fallimento, in qualunque momento intervenga la declaratoria di fallimento rispetto all’azione esecutiva, anche dopo la vendita, a meno che la fase esecutiva non sia conclusa definitivamente con l’approvazione del piano di riparto;

rilevato, infatti, che soltanto in sede di ammissione al passivo si potrà consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e viene, quindi, determinato l’importo che il creditore fondiario potrà trattenere in via definitiva (art. 52 L.F.)e saranno individuati i crediti che possono prevalere sul fondiario;

ritenuto, pertanto, che ogni questione inerente il conflitto tra crediti in prededuzione, tra i quali rientra il compenso del curatore, e credito fondiario, deve trovare soluzione in sede fallimentare;

tale ordine di considerazioni indicherebbe che non sia nemmeno necessario redigere un vero piano di riparto in questa sede, procedendosi unicamente all’assegnazione, in via provvisoria, nei termini suindicati, in quanto il riparto deve essere determinato ad effettuarsi in sede fallimentare, sulla base delle risultanze dello stato passivo;

P.Q.M.

Così provvede:

1)      revoca la parte del provvedimento con cui, a seguito di aggiudicazione del bene, è stata fissata udienza per l’esame del progetto di riparto e ogni conseguente atto;

2)      stabilisce che, dedotti il compenso nell’importo di Euro 4.182,86, che deve essere versato al custode, a titolo di compenso, e di Euro 1.377,35, che deve essere versato al delegato alla vendita, come liquida (cfr. decreti di liquidazione in atti), l’intero ricavato dalla vendita deve essere assegnato, in via provvisoria, al creditore fondiario _________________ S.p.a.

Si comunichi.

Monza, 21 marzo 2014.

 

Il G.E.

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