Cass. n. 7996 del 04.04.2014 (sull’istanza di fallimento ad iniziativa del P.M.)
Sentenza n. 7996 del 04.04.2014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Salmé Giuseppe Presidente
Dott. Bernabai Giulio Consigliere
Dott. Ragonesi Vittorio Rel. Consigliere
Dott. Didone Antonio Consigliere
Dott. Scaldaferri Andrea Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 27108-2010 promosso da
Fallimento _____________________ S.r.l. in liquidazione
(omissis)
ricorrente
Contro
___________________ S.r.l. in liquidazione
Intimata
avverso la sentenza n. 2642/2010 della Corte di Appello di Milano, depositata il 28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato _________________, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento _________________ S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico articolato motivo avverso la sentenza n. 2642/10 della Corte d’Appello di Milano con cui veniva accolto il reclamo ex art. 18 L.F. contro la Sentenza del Tribunale di Milano n. 41/10 che ne aveva dichiarato il fallimento. La Società
intimata non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il fallimento ricorrente contesta la decisione impugnata laddove la stessa ha revocato la dichiarazione di fallimento sull’assunto che la procedura era stata aperta a seguito dell’iniziativa di un soggetto non legittimato quale è stato ritenuto il Pubblico Ministero che aveva avuto notizia della presumibile insolvenza da parte del Tribunale fallimentare a seguito della desistenza in sede prefallimentare di un creditore che aveva proposto istanza di fallimento.
La dibattuta questione sulla quale si era verificato un contrasto nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte è stata ormai risolta dalle Sezioni Unite le quali hanno definitivamente chiarito che quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il Tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell’art. 7 L.F., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all’art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell’imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice (Cass. 9409/13 Sez. Un.).
In particolare la sentenza citata ha osservato che “l’art. 7 L.F., richiamando il potere di iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento riconosciuto in via generale dell’art. 6 L.F., stabilisce infatti che il P.M. presenta la relativa richiesta quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. La formulazione generale della norma, che riconduce il potere di iniziativa del P.M. alla detta segnalazione senza la previsione di eccezioni e limiti di sorta, non consente dunque di escludere dalla relativa previsione le eventuali segnalazioni effettuate nell’ambito di procedure fallimentari. Anzi le modifiche operate dal legislatore, per quanto certamente in parte sollecitate anche dalla intervenuta soppressione della dichiarazione di fallimento di ufficio, depongono per una previsione estensiva rispetto al passato del dovere di segnalazione, essendo stato sostituito il precedente riferimento allo stato di insolvenza risultante in giudizio civile (art. 8 L.F. previgente) – e quindi non in una procedura prefallimentare – con quello della rilevazione effettuata nel corso di un procedimento civile (art. 7 L.F.), nel cui ambito va certamente annoverata anche quella prefallimentare” (Cass. 9409/13 Sez. Un.).
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.
La Sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2014.