T. Ascoli Piceno 16 aprile 2014 (sulla trascrizione del decreto di apertura della procedura di concordato)
R.G. __/2014 V.G.
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, riunito nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. C. Calvaresi – Presidente
Dott.ssa M. Fuina – Giudice
Dott.ssa F. Sirianni – Giudice
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 11.04.2014, ha pronunciato il seguente
DECRETO
visto il ricorso depositato in data 17.1.2014;
letti gli atti di causa;
ritenuto che l’eccezione di decadenza nella proposizione del reclamo non sia fondata; l’art. 133 ter disp. att. cod. civ., infatti, prescrive per la proposizione del reclamo il termine perentorio di giorni 30 dalla esecuzione della formalità; la trascrizione con riserva del decreto di ammissione al concordato preventivo è datata 18.12.2013, e il reclamo è stato depositato in cancelleria e contestualmente passato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 17.1.2014, dunque esattamente il trentesimo giorno dalla esecuzione della formalità;
osservato nel merito quanto segue:
il conservatore ha trascritto con riserva per la ragione che, essendo la nota (che costituisce la formalità opponibile a terzi) relativa al decreto di ammissione al concordato preventivo contro soggetti estranei al concordato, essa non sarebbe conforme al titolo; e sostiene che per rendere edotti i terzi circa la cessione dei beni ai creditori si sarebbe potuto procedere con il contratto previsto dall’art. 1977 c.c. e relativa trascrizione ex art. 1977 c.c.;
si deve, in primo luogo, osservare che la cessione dei beni nel concordato preventivo rientra nella figura generale del contratto di cessione dei beni ai creditori di cui all’art. 1977 c.c. (cfr. Cass. n. 5306/1999), e che anche la cessione dei beni da parte di terzi rientra nella stessa figura generale (cfr. Cass. 3588/1996);
circa la necessità della trascrizione nelle forme in cui è stata concretamente richiesta, essa è prevista dall’art. 166 L. fall., il quale rinvia all’art. 88, comma 2; dal combinato disposto di tali due norme si evince l’obbligo del commissario giudiziale di notificare estratto del decreto di ammissione al concordato preventivo al conservatore per la trascrizione relativa ai beni immobili (del debitore); tale disposto deve, necessariamente, valere anche per la trascrizione relativa ai beni immobili dei terzi ceduti ai creditori del concordato, poiché anche per essi esiste la stessa finalità pubblicitaria, ossia rendere i terzi edotti del fatto che quei beni immobili sono destinati al soddisfacimento dei creditori; la stessa Corte di Cassazione ha, del resto, stabilito che, qualora la proposta di concordato comprenda la cessione dei beni di un terzo, la pubblicità prevista dall’art. 166 L. fall. si estende anche ai beni del terzo (Cass. n. 1474/1979); vi è, inoltre, un precedente nella giurisprudenza di merito (Trib. Isernia 2.5.1990), secondo cui la sentenza di omologa del concordato (ma la questione si pone in termini identici per il decreto di ammissione) può essere annotata nei pubblici registri sia a carico della società concordataria, sia a carico dei terzi che abbiano ceduto beni in garanzia;
ritenuto, quindi, che, essendo la trascrizione richiesta obbligatoria per legge, il reclamo debba essere accolto;
ritenuto, infine, che la natura della materia trattata e l’assenza di un orientamento giurisprudenziale recente e consolidato sul punto giustifichino l’integrale compensazione delle spese giudiziali;
P.Q.M.
il Tribunale
accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di Ascoli Piceno di procedere alla trascrizione senza riserve di quanto richiesto con presentazione n. 21 del 18/12/2013, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
dichiara compensate per intero le spese del presente giudizio.
Ascoli Piceno, 11.4.2014
Il Presidente Il Giudice relatore
Depositato in cancelleria il 16 aprile 2014