Trib. Milano 10.02.2014 (sull’accantonamento delle somme per il compenso del c.d. “pre-commissario”)
IL TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)
In persona dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Simonetta Bruno, Presidente rel.
Dott. Francesca Mammone, Giudice
Dott. Filippo D’Aquino, Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
VISTO
il ricorso con cui la società ____________________, con sede in ________________ Via _________ n. __;
ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l. fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
PRESO ATTO
che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un’aggiornata visura camerale;
RITENUTO
che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l’accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è stata ubicata la sede legale della ricorrente, essendo questa ricompresa nel circondario del Tribunale di Milano;
che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell’organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell’art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;
P.Q.M.
Visto l’art. 161, commi 6 e 8, l. fall.;
1. concede alla società ricorrente termine sino al ______________ per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina un commissario giudiziale nella persona della dott.ssa _____________, la quale dovrà vigilare sull’attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. E degli altri obblighi sottoindicati;
3. dispone che la ricorrente:
3.1. entro il termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 15.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la _____________;
3.2. allo scadere
del ______________
del ______________
depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell’Impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000, con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;
a tale riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:
a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 182 quinques l. fall.;
d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 bis, 173 e 182 quinques l. fall.;
e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
f) che il Tribunale disporrà l’immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l’attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l’altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;
4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G. rel. Il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;
5. manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.
Milano, 6/2/2014
Il Presidente
Depositato oggi, lì 10 febbraio 2014