Trib. Busto Arsizio 14.02.2014 (sugli atti di frode)

Una delle domande che più spesso mi sento rivolgere nel corso della procedura di concordato preventivo (soprattutto nell’interregno tra la domanda in bianco ed il deposito del piano) è quella relativa alla possibilità o meno di pagare le bollette dell’energia elettrica o del gas, in modo da evitare l’interruzione della fornitura.

La risposta non è mai facile. Il timore principale, infatti, è quello di incorrere in uno di quegli “atti di frode” rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.F., con conseguente rischio di apertura del procedimento volto alla dichiarazione di improcedibilità della domanda.

La prima pronuncia che ho reperito sul punto è quella del Tribunale di Busto Arsizio del 14 febbraio 2014, che pubblichiamo oggi sul sito dell’Osservatorio.

Il Tribunale lombardo, come si può vedere, esclude espressamente la natura di atto di frode del pagamento in questione, evidenziando come lo stesso fosse volto ad “evitare l’interruzione delle forniture e quindi l’arresto dell’azienda”.

L’unica ombra che getta la decisione in commento, però, è l’invito al Commissario Giudiziale a segnalare nella relazione ex art. 172 L.F. l’avvenuto pagamento di crediti sorti prima dell’istanza di concordato.

Se da una parte, infatti, i giudici non chiariscono quale sia il rischio che la procedura sta correndo (se non ve ne fossero, ritengo, la segnalazione in questione non avrebbe senso), dall’altra non posso che temere che si preannuncino conseguenze sull’omologazione del concordato, “pena” che – a mio avviso – sarebbe indubbiamente troppo severa (specie per un atto quasi sempre volto alla conservazione della funzionalità dell’azienda in vista di una migliore soddisfazione dei creditori).

Vi lascio alla lettura del provvedimento.

Simone Giugni

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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Seconda Sezione Civile

Concordato preventivo numero __/2013

Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

Dott              Carmelo                      Leotta             – Presidente estensore

Dott.ssa.       Emanuela                    Fedele             – Giudice

Dott.ssa.       Linda                          Vaccarella       – Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nell’ambito della procedura di Concordato Preventivo avviata dalla T. srl con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare il 25 novembre 2013.

La relazione periodica depositata il 15 gennaio 2014 contiene tutti gli elementi richiesti dall’articolo 161 comma 8 della Legge Fallimentare. Il Commissario Giudiziale, nel parere espresso in data 11 febbraio 2014, ha compiutamente esaminato l’attività di gestione dell’impresa, rilevando che la società ha effettuato il pagamento dell’importo di 14.265,70 Euro in favore di S. s.p.a. per somministrazioni di energia elettrica e gas riferibili al periodo anteriore al deposito del ricorso per Concordato preventivo

La società debitrice, con nota del 10 febbraio inoltrata al Commissario Giudiziale, ha precisato di aver provveduto al pagamento del detto debito pregresso per evitare l’interruzione delle forniture e quindi l’arresto dell’attività d’azienda.

La possibilità di pagare debiti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di Concordato è espressamente prevista dall’articolo 182 quinquies della Legge Fallimentare solo nell’ipotesi di Concordato in continuità ed a determinate condizioni, per cui deve escludersi che tali pagamenti possano essere effettuati al di fuori dell’ipotesi appena indicata, che nel caso di specie non ricorre.

Il Tribunale, in questa fase, è chiamato solamente ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 161 e 162 della Legge Fallimentare, fermo restando che il Commissario Giudiziale dovrà far cenno, nella relazione ex articolo 172, dell’avvenuto pagamento di crediti sorti prima della presentazione dell’istanza di Concordato preventivo.

Il pagamento in esame, tenuto conto delle giustificazioni addotte e della documentazione prodotta, non può considerarsi “atto in frode” ai sensi dell’articolo 173 della Legge Fallimentare per cui non si ritiene di dover avviare, nella fattispecie, il procedimento volto alla dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 161 comma 6 ultima parte della Legge fallimentare.

P.Q.M.

 

Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla relazione informativa indicata in premessa non sussistendo i presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare.

Busto Arsizio, 14 febbraio 2014

Il Presidente estensore

Dott. Carmelo Leotta

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